Articolo 32 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 31Articolo 33
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1 novembre 1986
Art. 32. 1. Nell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986