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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3147 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2015 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CARIDI GIOVANNI, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente oggetto: opposizione ad avviso di addebito provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2015 parte ricorrente promuoveva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3302015000155217000, recante intimazione di pagamento della somma di
14.357,78 euro, a titolo di contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011, calcolati sui maggiori redditi accertati dall' , con accertamento Controparte_2
unificato n. TDY01T300704, nonché a titolo di sanzioni civili, interessi di mora e compensi di riscossione;
lamentando l'illegittimità dell'avviso ai sensi e per effetto dell'art. 24 comma 3 D.lgs.
n. 46/99, in quanto l'accertamento unificato, posto a fondamento dell'avviso di addebito opposto, era stato impugnato dinanzi alla competente Commissione Tributaria che, in accoglimento dell'istanza cautelare, avrebbe sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento stesso;
conseguentemente ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale affermando che l'art. 24 comma 3 CP_1
D.lgs. n. 46/99 non si applica al caso in esame, chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità,
l'inammissibilità delle domande ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza, del 14.02.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Premesso che l'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 prevede che la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento fiscale, ad opera dell' , ha efficacia interruttiva anche rispetto Controparte_3 ai maggiori contributi dovuti (nella specie, all' ) sul reddito prodotto, che siano accertati CP_1 dall' prima dello spirare del termine di prescrizione (cfr. sent. Cass. nn. 17769/2015 e CP_2
13463/2017), punto controverso è la legittimità della emissione di un avviso di addebito in CP_1
pendenza del giudizio di impugnazione, presso la competente Commissione Tributaria, avverso l'accertamento fiscale posto a fondamento della stessa pretesa contributiva. Nella specie, è incontestato e comunque documentato che, al momento della formazione ed emissione dell'avviso di addebito impugnato n. 3302015000155217000, notificato a parte ricorrente in data 04.11.2015, già pendeva il giudizio proposto dalla stessa innanzi alla Commissione
Provinciale di Catanzaro, sul prodromico accertamento fiscale dell' n. Controparte_2
TDY01T300663/2014, riferito all'anno d'imposta 2011.
Pertanto, è fondata la dedotta violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, avendo parte ricorrente depositato presso la Commissione Tributaria il ricorso giudiziario avverso l'accertamento fiscale, prima della emissione dell'avviso di addebito (corrispondente alla iscrizione del credito nel ruolo esattoriale prevista dalla citata norma) basato su detto accertamento.
Se tanto conduce alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito opposto, non vale tuttavia a circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, atteso che “In tema di riscossione di contributi
e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 14149/2012 e conforme Cass. n. 17858/2018).
Occorre, dunque, verificare se, effettivamente, parte ricorrente abbia prodotto, nell'anno 2011, il maggior reddito nell'importo calcolato dall' con il menzionato accertamento Controparte_2 unificato, essendo questa la causale del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito.
Sul punto, può rilevarsi che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, nulla ha dedotto per contrastare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, specificamente allegati e documentati dall' , scaturenti dalla verifica fiscale svolta dall' , dalla quale sono emersi CP_1 Controparte_2
ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati che hanno determinato un maggiore imponibile contributivo, essendosi limitata a censurare l'illegittimità dell'emissione dell'opposto avviso di addebito, per violazione del citato art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99: a questo silenzio, che equivale a mancanza di contestazione, consegue che il credito dell' deve ritenersi provato, atteso che: “Nel CP_1 giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (cfr. Cass. sent. n. 27274/2018). Va aggiunto che la stessa parte ricorrente ha dedotto che il giudizio da essa instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria di Catanzaro, avente ad oggetto l'accertamento fiscale dell' CP_2
n. riferito all'anno d'imposta 2011, è stato definito con sentenza della
[...] CodiceFiscale_1
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 2961/02/2015 del 14.09.2015, pubblicata il
12.10.2015 che ha rigettato il ricorso attoreo;
sentenza successivamente confermata in sede di appello, dalla Commissione Tributaria Regionale Calabria, con pronuncia n. 2104/2018 pubblicata il
18.07.2018 (copie sentenze depositate in atti).
Sicché non vi è ragione per dubitare della correttezza e validità dell'accertamento eseguito dall' . Controparte_2
Occorre dunque riconoscere nel merito la fondatezza della pretesa contributiva che l' CP_1 ha azionato con l'avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, oltre accessori di legge successivamente maturati.
In ragione di tutto quanto esposto, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• annulla l'avviso di addebito n. 3302015000155217000; CP_1
• accerta e dichiara la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato con il CP_1
suddetto avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto la somma dovuta risultante dal medesimo avviso, pari ad euro 14.357,78 (già comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione), oltre accessori come per legge;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3147 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2015 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CARIDI GIOVANNI, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente oggetto: opposizione ad avviso di addebito provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2015 parte ricorrente promuoveva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3302015000155217000, recante intimazione di pagamento della somma di
14.357,78 euro, a titolo di contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011, calcolati sui maggiori redditi accertati dall' , con accertamento Controparte_2
unificato n. TDY01T300704, nonché a titolo di sanzioni civili, interessi di mora e compensi di riscossione;
lamentando l'illegittimità dell'avviso ai sensi e per effetto dell'art. 24 comma 3 D.lgs.
n. 46/99, in quanto l'accertamento unificato, posto a fondamento dell'avviso di addebito opposto, era stato impugnato dinanzi alla competente Commissione Tributaria che, in accoglimento dell'istanza cautelare, avrebbe sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento stesso;
conseguentemente ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale affermando che l'art. 24 comma 3 CP_1
D.lgs. n. 46/99 non si applica al caso in esame, chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità,
l'inammissibilità delle domande ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza, del 14.02.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Premesso che l'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 prevede che la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento fiscale, ad opera dell' , ha efficacia interruttiva anche rispetto Controparte_3 ai maggiori contributi dovuti (nella specie, all' ) sul reddito prodotto, che siano accertati CP_1 dall' prima dello spirare del termine di prescrizione (cfr. sent. Cass. nn. 17769/2015 e CP_2
13463/2017), punto controverso è la legittimità della emissione di un avviso di addebito in CP_1
pendenza del giudizio di impugnazione, presso la competente Commissione Tributaria, avverso l'accertamento fiscale posto a fondamento della stessa pretesa contributiva. Nella specie, è incontestato e comunque documentato che, al momento della formazione ed emissione dell'avviso di addebito impugnato n. 3302015000155217000, notificato a parte ricorrente in data 04.11.2015, già pendeva il giudizio proposto dalla stessa innanzi alla Commissione
Provinciale di Catanzaro, sul prodromico accertamento fiscale dell' n. Controparte_2
TDY01T300663/2014, riferito all'anno d'imposta 2011.
Pertanto, è fondata la dedotta violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99, avendo parte ricorrente depositato presso la Commissione Tributaria il ricorso giudiziario avverso l'accertamento fiscale, prima della emissione dell'avviso di addebito (corrispondente alla iscrizione del credito nel ruolo esattoriale prevista dalla citata norma) basato su detto accertamento.
Se tanto conduce alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito opposto, non vale tuttavia a circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, atteso che “In tema di riscossione di contributi
e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 14149/2012 e conforme Cass. n. 17858/2018).
Occorre, dunque, verificare se, effettivamente, parte ricorrente abbia prodotto, nell'anno 2011, il maggior reddito nell'importo calcolato dall' con il menzionato accertamento Controparte_2 unificato, essendo questa la causale del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito.
Sul punto, può rilevarsi che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, nulla ha dedotto per contrastare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, specificamente allegati e documentati dall' , scaturenti dalla verifica fiscale svolta dall' , dalla quale sono emersi CP_1 Controparte_2
ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati che hanno determinato un maggiore imponibile contributivo, essendosi limitata a censurare l'illegittimità dell'emissione dell'opposto avviso di addebito, per violazione del citato art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46/99: a questo silenzio, che equivale a mancanza di contestazione, consegue che il credito dell' deve ritenersi provato, atteso che: “Nel CP_1 giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (cfr. Cass. sent. n. 27274/2018). Va aggiunto che la stessa parte ricorrente ha dedotto che il giudizio da essa instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria di Catanzaro, avente ad oggetto l'accertamento fiscale dell' CP_2
n. riferito all'anno d'imposta 2011, è stato definito con sentenza della
[...] CodiceFiscale_1
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 2961/02/2015 del 14.09.2015, pubblicata il
12.10.2015 che ha rigettato il ricorso attoreo;
sentenza successivamente confermata in sede di appello, dalla Commissione Tributaria Regionale Calabria, con pronuncia n. 2104/2018 pubblicata il
18.07.2018 (copie sentenze depositate in atti).
Sicché non vi è ragione per dubitare della correttezza e validità dell'accertamento eseguito dall' . Controparte_2
Occorre dunque riconoscere nel merito la fondatezza della pretesa contributiva che l' CP_1 ha azionato con l'avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto il maggior importo dovuto che, alla stregua di quanto risulta dal medesimo avviso, oltre accessori di legge successivamente maturati.
In ragione di tutto quanto esposto, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• annulla l'avviso di addebito n. 3302015000155217000; CP_1
• accerta e dichiara la fondatezza della pretesa contributiva che l' ha azionato con il CP_1
suddetto avviso di addebito, con conseguente condanna di parte ricorrente a corrispondere all'Istituto la somma dovuta risultante dal medesimo avviso, pari ad euro 14.357,78 (già comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione), oltre accessori come per legge;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro