Articolo 16 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 15Articolo 17
Versione
25 marzo 1963
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Versione
6 gennaio 2013
Art. 16. Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio

Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio ai termine della lettera i) dell'articolo 1, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 52 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Entrata in vigore il 6 gennaio 2013
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