Versione
25 marzo 1963
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6 gennaio 2013
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Art. 16. Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio
Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio ai termine della lettera i) dell'articolo 1, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 52 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio ai termine della lettera i) dell'articolo 1, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di lire 500 se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate, di lire 1000 se hanno una stazza netta non superiore a 52 tonnellate e di lire 2000 se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 09/01/1984 n. 332861 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 9 gennaio 1984 · 6.791753
[…] esclusivamente agli "autoscafi ad uso privato in trasporto persone" e non anche alle cennate unita\', soggette invece al diritto annuale previsto dall\'art. 16 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Sulla questione, codesto Ministero si e\' espresso nel senso della debenza del tributo. Ha tuttavia, ritenuto di evidenziare che tale tesi suscita
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