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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16367 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20822/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20822/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IN AB ( ), con elezione di domicilio in C.F._2 indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv.to RAIMONDI STEFANIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.03.2022 ha chiesto lo scioglimento Parte_1 del matrimonio, contratto con il 13.09.2008, Controparte_1 precisando che da detta unione erano nati i figli (n. l' 08.07.2008) e Per_1 Per_2
(n. il 10.03.2010) e che in data 05.03.2021 il Tribunale aveva omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: che i coniugi avrebbero vissuto separati con l'obbligo di muto rispetto;
che ciascuna parte avrebbe provveduto al
1 proprio mantenimento;
che la casa coniugale sita in Roma, via Cina n. 451 sarebbe rimasta assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
che i figli e Per_1
sarebbero stati affidati a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, Per_2 nella casa coniugale e con ampie modalità di visita per il padre;
che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla madre, quale assegno perequativo per il mantenimento di entrambi i figli minori, la somma di € 450,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT e che il padre avrebbe dovuto rimborsare, inoltre, alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, regolando altresì ulteriori questioni economiche che esulavano dal contenuto della separazione.
Il ricorrente, altresì, rappresentava: che rispetto al momento della separazione in cui non era gravato da spese abitative adesso sosteneva un esborso di € 401,78 pari al
50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto insieme alla propria nuova compagna di un appartamento sito in Roma;
che egli era altresì gravato dalla rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
che dopo la separazione i figli avevano spesso accusato il padre di mostrare uno scarso interesse per loro;
che la madre non aveva tenuto in questi anni una condotta collaborativa con il padre in merito alla gestione dei figli;
che gli sforzi profusi per riavvicinarsi ai figli anche in un contesto che non coinvolgesse il suo nuovo nucleo familiare (presso la casa al mare di sua proprietà) erano stati vani;
che questo rapporto con i figli aveva determinato nel ricorrente un disturbo depressivo maggiore con stato d'ansia; che avrebbe voluto, con il consenso della madre, partecipare con i figli ad un comune percorso psicoterapeutico al fine di recuperare il rapporto con gli stessi.
Il pertanto, chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che Pt_1 fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale in ordine esclusivamente alla assegnazione della casa coniugale alla madre ed all'autosufficienza economica delle parti che avrebbero dovuto provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
che fosse determinato un importo non superiore ad € 200,00 a titolo di contributo mensile paterno al mantenimento di entrambi i figli, e oltre al rimborso per la quota del 50% delle Per_1 Per_2 straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
che fosse statuito l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
che il Tribunale, previa ammissione di apposita CTU, si pronunciasse in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre sig.
e che fosse disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per Parte_1 entrambi i genitori nonché un percorso psicoterapeutico per i minori.
Si costituiva in giudizio la quale premetteva che le parti Controparte_1 avevano intrapreso un percorso di mediazione presso un centro a ciò abilitato consapevoli che ciò poteva essere risolutivo degli attuali problemi di gestione dei minori in modo condiviso e deduceva: che i tentativi del padre di inserire i figli nel proprio nuovo nucleo familiare avevano destabilizzato i ragazzi;
che da tempo il
2 padre non vedeva i ragazzi;
che la richiesta di controparte di drastica riduzione della contribuzione economica non teneva conto delle cospicue spese sostenute per i figli, ormai adolescenti che non trascorrevano in realtà il loro tempo con il padre come concordato in sede di separazione atteso che oramai i minori stavano esclusivamente con la madre, che si occupava di tutte le loro esigenze;
che riteneva incongrua la cifra stabilita nella misura di € 450,00, ritenendo equo, allo stato, l'importo dovuto per i figli fosse aumentato a € 600,00.
La resistente pertanto chiedeva: che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 13.9.2008; che fossero confermati, con esclusivo riguardo all'assegnazione della casa coniugale alla resistente e all'autosufficienza economica dei coniugi che provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale;
che il contributo al mantenimento di entrambi i figli non fosse inferiore ad € 600,00 al mese;
che fosse disposto che il padre provvedesse al rimborso delle spese straordinarie per la quota del 50%; che fosse disposto l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
che vi fosse una pronuncia in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre.
All'udienza presidenziale del 26.10.2022, sentite le parti, il Presidente f.f., in considerazione di quanto riportato dalle parti in ordine alla mancanza di frequentazione dei minori con il padre, disponeva che i figli venissero ascoltati, ascolto che avveniva all'udienza del 14.12.2022. Con successiva ordinanza, del
16.12.2022, all'esisto delle udienze dinnanzi indicate, il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, come indicato in parte motiva, fatti salvi ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 16.05.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.04.2025; riservava la decisione al Collegio, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal 27.05.2025.
§§§
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale Civile di Roma nel giudizio di separazione personale, concluso decreto di omologa dell'08.03.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che
3 dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Autonomia economica delle parti
Entrambe le parti concordano sulla propria autonomia economica chiedendo che sia disposto che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Considerato il sostanziale accordo delle parti in merito e viste le considerazioni sulle loro condizioni economiche che verranno di seguito riportate, codesto Collegio dispone che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento.
Affidamento, collocamento di e e diritto di visita paterno Per_1 Per_2
Quanto all'affidamento dei figli, di anni 17 e di anni 15, le parti, pur Per_1 Per_2 evidenziando le difficoltà di relazione e gli sforzi compiuti da entrambe le parti per migliorare la situazione, concordano sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre. Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, la madre ha chiesto di essere autorizzata a far effettuare ai figli e percorsi di Per_1 Per_2 psicoterapia anche in assenza del consenso del padre.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Detto regime di affidamento può essere derogato solo ove ricorrano gravi ragioni idonee a manifestare un sostanziale disinteresse da parte dell'altro genitore o addirittura il compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari all'interesse del figlio, ragioni che non sussistono nel caso di specie in cui, peraltro, entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condivo.
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso dei minori e , in ossequio del principio della Per_1 Per_2 bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo, con collocamento dei minori presso la madre.
Come anzi detto, le parti hanno entrambe evidenziato le difficoltà emerse negli anni successivi alla separazione in ordine alla relazione padre figli ed entrambe hanno chiesto che venisse disposto un percorso di sostegno alla genitorialità; la madre ha, da ultimo, chiesto che i figli possano accedere ad un percorso di psicoterapia anche senza il consenso del padre il quale ha anch'egli chiesto che i figli possano accedere ad un sostegno psicoterapico.
In merito a ciò codesto Collegio osserva che nel corso del giudizio è emerso che la relazione padre figli, oramai grandi ed uno prossimo alla maggiore età, è inficiata da criticità comunicative evidenziandosi una sofferenza dei figli nel relazionarsi con il nuovo nucleo familiare paterno.
In particolare, il figlio , in sede di udienza, nell'evidenziare gli episodi di Per_2 contrasto con il padre ha dichiarato “Se papà cambiasse atteggiamento mi farebbe
4 piacere rivederlo ma non subito, piano piano vorrei avere dimostrazione da lui del suo comportamento, dovrebbe dimostrare di essere cambiato, in quanto già in passato è accaduto che lui si è comportato bene con noi figli per un po' di tempo e poi ha ripreso a fare questa cose che a noi non piacciono. […] Quando tornavo da casa di mio padre stavo sempre male.” ha inoltre dichiarato :“Non vedo mio Per_1 padre da parecchio tempo, perché un annetto fa lui aveva deciso di non prenderci più, non mi ricordo qual è stato il motivo per cui papà aveva deciso di non prenderci più, ma sono sicuro che era attribuibile a uno dei litigi con lui e la sua fidanzata
. Lui ci ha detto che se ci fossimo voluti vedere avremmo potuto vederci Per_3 soltanto alla casa al mare che dista 50 chilometri, era una cosa molto scomodo soprattutto la mattina per andare a scuola e questo perché lui non ci voleva porta e casa a Roma dove vive con e . Mio padre, infatti, ha sempre anteposto Per_3 Per_4 le esigenze della fidanzata e della figlia della fidanzata a noi. In questo periodo mio padre non mi è mancato perché, per queste ragioni, frequentarlo mi faceva stare male. Se papà cambiasse il suo modo di fare, iniziasse a scriverci e a mostrare interesse per me e mio fratello io avrei piacere a rifrequentarlo, ma solo a questa condizione. Mia madre ha sempre cercato di farci avere dei buoni rapporti con mio padre, anche quando a noi non andava di andare da lui lei ci ha sempre convinto ad andare. Il fatto che io non vedo papà è anche una scelta mia ma determinata dal suo comportamento.”
In merito a ciò, considerato anche il desiderio dei figli di riavvicinamento al padre, si invitano le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicoterapico individuale;
le parti sono altresì autorizzate a far intraprendere ai figli a un percorso di psicoterapia, ciò in seguito ad una Per_1 Per_2 valutazione da parte dello psicoterapeuta della effettiva necessità di tale percorso per il benessere dei ragazzi.
Quanto al diritto di visita paterno ed attesa l'età dei figli, rispettivamente di 17 e 15 anni, si dispone che gli incontri, potranno essere ripresi gradualmente, all'esisto positivo del percorso di sostegno alla genitorialità e solo qualora i figli lo desiderassero, liberamente nel rispetto della loro volontà e degli impegni scolastici e ludico ricreativi e sportivi dei figli.
Assegnazione della casa familiare
Quanto alla assegnazione della casa coniugale le parti concordano sull'assegnazione della casa alla madre.
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
La casa familiare in Roma, via Cina n. 451 viene perciò assegnata a Controparte_1 quale genitore collocatario dei figli minori.
[...]
5 Mantenimento ordinario e straordinario di e Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento ordinario dei figli, il padre ha chiesto di poter corrispondere mensilmente € 200,00 per entrambi i figli, mentre la madre ha chiesto che il padre corrispondesse una somma non inferiore ad € 600,00 al mese.
Quanto al mantenimento straordinario le parti concordano che i genitori debbano partecipare in maniera paritaria.
Il ricorrente in merito alla propria situazione economica ha dedotto: di essere stato messo in prepensionamento dall'Azienda Bristol Myers Squibb in seguito ad una procedura di licenziamento collettivo percependo attualmente una pensione di circa €
1.850,00 netti mensili per tredici mensilità, producendo missiva Inps del 28.02.2025 in cui è indicato che l'importo mensile lordo che il ricorrente avrebbe percepito a far data dall'01.05.2025 che sarebbe stato di € 2.617,29; che il pensionamento ha, altresì, comportato la perdita dei benefit che l'azienda elargiva, dovendo ora pagarsi interamente da solo spese mediche, odontoiatriche e spese di telefonia;
di provvedere al pagamento del 50% della rata del mutuo della casa familiare, nella quale risiedono la moglie e i figli, per un importo mensile di € 550,00, e di essere proprietario oltre che del 60% della casa coniugale anche del 50% della casa in cui vive con la nuova compagna con la quale è comproprietario, sempre nella misura del 50%, della casa al mare non produttiva di reddito ed adibita esclusivamente a casa per le vacanze.
Dai CU in atti emerge, che negli anni scorsi aveva percepito un reddito da lavoro nel
2019 pari ad € 51.603,00 nel 2020 pari ad € 58.767,00 e nel 2021 pari ad € 57.406,00.
La resistente, invece, ha rappresentato: che la propria esclusiva fonte di reddito deriva dal contratto di lavoro con la con una Controparte_2 retribuzione mensile di € 4.600,00 e di percepire, inoltre, mensilmente circa € 150,00 in buoni pasto, di essere proprietaria per il 40% della casa coniugale di cui corrisponde il 50% della rata di mutuo pari a circa € 550,00 e di essere proprietaria di un immobile sito in Campania, ricevuto in eredità, non produttivo di reddito e con in corso procedure di regolarizzazione edilizia. Dai CU prodotti da parte resistente si evince che ha percepito un reddito di lavoro nel 2019 pari ad € 79.344,00, nel 2020 pari ad € 79.594,00, nel 2021 pari ad € 80.351,00.
Il Collegio osserva che il ricorrente in seguito al prepensionamento da maggio 2025 ha subito una riduzione del proprio reddito ed è gravato dal 50% della rata di mutuo per la casa coniugale, ma anche che, in questi anni, ha acquistato in comproprietà con la nuova compagna, con cui si presume condivida le spese del ménage familiare, sia la casa di abitazione che la casa al mare adibita esclusivamente a godimento proprio e, quindi, non produttiva di reddito il che fa ritenere che goda di una buona capacità patrimoniale. Quanto alla resistente, si osserva che percepisce un reddito più elevato rispetto a quello del ricorrente, pari a quasi € 5.000,00 euro mensili, è gravata anch'essa dal 50% della rata di mutuo della casa coniugale in cui sono collocati i figli
6 che vivono esclusivamente con lei, considerata l'interruzione della frequentazione tra i padre ed i ragazzi.
Ciò osservato e considerato, si ritiene equo porre a carico di per il Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, l'importo mensile di € 550,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a somma di rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie queste dovranno gravare per il 50% su e per Pt_1 il restante 50% su . Controparte_1
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
7 Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Spese processuali
Attesa la natura della controversia e la parziale soccombenza delle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
13.09.2008;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00572, parte I, serie 02);
3. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori, riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
5. statuisce che e siano collocato presso la madre presso la casa Per_1 Per_2 familiare sita in Roma Via Cina n. 451 che viene assegnata a Controparte_1 quale genitore collocatario dei figli minori;
[...]
6. invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicoterapico individuale;
8 7. dispone che gli incontri che gli incontri padre - figli, potranno essere ripresi gradualmente, all'esisto positivo del percorso di sostegno alla genitorialità e solo qualora i figli lo desiderassero, liberamente nel rispetto della loro volontà e degli impegni scolastici e ludico ricreativi e sportivi dei figli stessi;
8. stabilisce che dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese a per il mantenimento ordinario dei figli, Controparte_1
l'importo mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) somma di rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. stabilisce che le spese straordinarie per i figli graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore;
10. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
04/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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