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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15867 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15867 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a Minerbe (VR), Parte_1 in Piazza Quattro Novembre n. 13 rappresentato e difeso dall'avv. CANEVA CATERINA
e nata il [...] a [...], residente ad Albaredo d'Adige Controparte_1
(VR), in Via Madonnina n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNI MIRKO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio,
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
2) Dichiarare la cessazione dell'obbligo a carico del Signor di corrispondere, Parte_1 alla IG , il contributo mensile al mantenimento "ordinario" per Controparte_1
pari ad € 450,00, oltre alla rivalutazione monetaria, e al rimborso pro quota Controparte_2
(50%) delle spese straordinarie richieste e prodotte da quest'ultimo, secondo il Protocollo Famiglia in uso presso la Prima Sezione Civile del Tribunale Civile e Penale di Verona, con decorrenza dal
07/01/2025 (data di inizio del rapporto di lavoro subordinato), stante l'autosufficienza economica del figlio.
3) Revocare ogni disposizione contenuta nella sentenza N. 100/2009 emessa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale Civile e Penale di Verona, il 12/02/2009, relativa agli obblighi di contributo economico a carico del Signor , nei confronti della IG Parte_2 CP_1
, per il mantenimento del figlio,
[...] Controparte_2
4) Dichiarare che non sussiste più alcun obbligo di contribuzione alle spese straordinarie richieste e prodotte per il figlio, essendo questi divenuto economicamente autosufficiente. Controparte_2
5) Dichiarare che il Signor e la IG hanno definito Parte_1 Controparte_1 di comune accordo ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver, pertanto, reciprocamente, più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile relativamente al mantenimento "ordinario" e al rimborso pro quota delle spese straordinarie per il figlio, maturate fino alla data di sottoscrizione del presente atto. Controparte_2
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
7) Ferme restando le altre condizioni di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui con sentenza n. 100/2009, emessa dal Tribunale di Verona il
[...]
16/2/2009 , era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che la sentenza aveva stabilito a carico del Signor , l'obbligo di corrispondere, alla IG Parte_1
, la somma di € 450,00, a titolo di contributo mensile al mantenimento Controparte_1 ordinario per il figlio , soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle CP_2 spese straordinarie;
che era frattanto divenuto maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente – hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza indicata, la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del sig. , a decorrere CP_2 dal 7/1/2025.
In particolare, le parti hanno dichiarato che era stato assunto, a far data dal Controparte_2
07/01/2025, con la qualifica di "Installatore manutentore hardware" di 5 Livello, con retribuzione mensile lorda di € 1.379,33, per 40 ore settimanali, corrispondente a circa € 1.308,00 netti mensili. Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11/12/2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 100/2009 emessa il 16/2/2009, così decide:
DICHIARA la cessazione dell'obbligo a carico del Signor di corrispondere, Parte_1 alla IG , il contributo mensile al mantenimento ordinario per Controparte_1 CP_2
e al rimborso pro quota (50%) delle spese straordinarie, con decorrenza dal 07/01/2025.
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15867 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a Minerbe (VR), Parte_1 in Piazza Quattro Novembre n. 13 rappresentato e difeso dall'avv. CANEVA CATERINA
e nata il [...] a [...], residente ad Albaredo d'Adige Controparte_1
(VR), in Via Madonnina n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNI MIRKO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio,
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
2) Dichiarare la cessazione dell'obbligo a carico del Signor di corrispondere, Parte_1 alla IG , il contributo mensile al mantenimento "ordinario" per Controparte_1
pari ad € 450,00, oltre alla rivalutazione monetaria, e al rimborso pro quota Controparte_2
(50%) delle spese straordinarie richieste e prodotte da quest'ultimo, secondo il Protocollo Famiglia in uso presso la Prima Sezione Civile del Tribunale Civile e Penale di Verona, con decorrenza dal
07/01/2025 (data di inizio del rapporto di lavoro subordinato), stante l'autosufficienza economica del figlio.
3) Revocare ogni disposizione contenuta nella sentenza N. 100/2009 emessa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale Civile e Penale di Verona, il 12/02/2009, relativa agli obblighi di contributo economico a carico del Signor , nei confronti della IG Parte_2 CP_1
, per il mantenimento del figlio,
[...] Controparte_2
4) Dichiarare che non sussiste più alcun obbligo di contribuzione alle spese straordinarie richieste e prodotte per il figlio, essendo questi divenuto economicamente autosufficiente. Controparte_2
5) Dichiarare che il Signor e la IG hanno definito Parte_1 Controparte_1 di comune accordo ogni rapporto economico tra loro pendente e di non aver, pertanto, reciprocamente, più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile relativamente al mantenimento "ordinario" e al rimborso pro quota delle spese straordinarie per il figlio, maturate fino alla data di sottoscrizione del presente atto. Controparte_2
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
7) Ferme restando le altre condizioni di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2025, e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui con sentenza n. 100/2009, emessa dal Tribunale di Verona il
[...]
16/2/2009 , era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che la sentenza aveva stabilito a carico del Signor , l'obbligo di corrispondere, alla IG Parte_1
, la somma di € 450,00, a titolo di contributo mensile al mantenimento Controparte_1 ordinario per il figlio , soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle CP_2 spese straordinarie;
che era frattanto divenuto maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente – hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza indicata, la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del sig. , a decorrere CP_2 dal 7/1/2025.
In particolare, le parti hanno dichiarato che era stato assunto, a far data dal Controparte_2
07/01/2025, con la qualifica di "Installatore manutentore hardware" di 5 Livello, con retribuzione mensile lorda di € 1.379,33, per 40 ore settimanali, corrispondente a circa € 1.308,00 netti mensili. Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11/12/2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 100/2009 emessa il 16/2/2009, così decide:
DICHIARA la cessazione dell'obbligo a carico del Signor di corrispondere, Parte_1 alla IG , il contributo mensile al mantenimento ordinario per Controparte_1 CP_2
e al rimborso pro quota (50%) delle spese straordinarie, con decorrenza dal 07/01/2025.
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra