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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia - Presidente dott.ssa Angela Coluccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 1055-1/2025, a carico della impresa individuale CP_1
in persona del titolare con sede in Roma, al Viale delle Medaglie d'oro n. 38/8
[...] Controparte_2
(C.F. . Iva ); CodiceFiscale_1 P.IVA_1
letta l'istanza avanzata ed esaminata la documentazione acquisita;
Parte_1 rilevato che l'impresa individuale nella persona del titolare è stata posta nelle condizioni Controparte_2
di difendersi avendo ricevuto regolare mediante inserimento in area web in data 01 luglio 2025; rilevato che l'impresa individuale debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
si osserva che il credito del Sig. è portato da sentenza n. 12740/2024, dell'11 dicembre Parte_1
2024 (n. R.G. 18322/2023), con la quale il Tribunale di Roma ha condannato al Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di euro 1.024,29 a titolo di differenze retributive Parte_1
maturate dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2024, di cui euro 500,00 versate in corso di causa, oltre accessori come per legge;
dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente in data
13.03.2023 e, per l'effetto, condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Controparte_2 lavoro ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla ripresa del servizio nella misura mensile di e 1.339,28, oltre accessori;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla refusione in favore di delle spese liquidate in complessivi e Controparte_2 Parte_1
2.500,00”; si osserva inoltre, che, con atto di precetto del 29 gennaio 2025, l'istante ha intimato all'impresa individuale il pagamento della somma di euro 31.577,35, rimasto senza riscontro e che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo esecutivo, ha tentato pignoramento presso terzi con esito negativo;
si constata infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti nei confronti dell'erario pari ad euro 48.480,82 (di cui euro 20.781,03 costituiti da debiti verso INPS), oltre a debiti verso
INPS pari ad euro 7.105,89; sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dalla sentenza n. 12740/2024 dell'11 dicembre 2024, dall'esito negativo della procedura esecutiva, nonché dalla circostanza che non risultano depositati bilanci da parte dell'impresa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in persona del Controparte_3 titolare con sede in Roma, al Viale delle Medaglie d'oro n. 38/8 (C.F. Controparte_2
. Iva ); CodiceFiscale_1 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Massimo Bottari
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 05/02/2026 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 05 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia - Presidente dott.ssa Angela Coluccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 1055-1/2025, a carico della impresa individuale CP_1
in persona del titolare con sede in Roma, al Viale delle Medaglie d'oro n. 38/8
[...] Controparte_2
(C.F. . Iva ); CodiceFiscale_1 P.IVA_1
letta l'istanza avanzata ed esaminata la documentazione acquisita;
Parte_1 rilevato che l'impresa individuale nella persona del titolare è stata posta nelle condizioni Controparte_2
di difendersi avendo ricevuto regolare mediante inserimento in area web in data 01 luglio 2025; rilevato che l'impresa individuale debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
si osserva che il credito del Sig. è portato da sentenza n. 12740/2024, dell'11 dicembre Parte_1
2024 (n. R.G. 18322/2023), con la quale il Tribunale di Roma ha condannato al Controparte_2 pagamento, in favore di della somma di euro 1.024,29 a titolo di differenze retributive Parte_1
maturate dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2024, di cui euro 500,00 versate in corso di causa, oltre accessori come per legge;
dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente in data
13.03.2023 e, per l'effetto, condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di Controparte_2 lavoro ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla ripresa del servizio nella misura mensile di e 1.339,28, oltre accessori;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla refusione in favore di delle spese liquidate in complessivi e Controparte_2 Parte_1
2.500,00”; si osserva inoltre, che, con atto di precetto del 29 gennaio 2025, l'istante ha intimato all'impresa individuale il pagamento della somma di euro 31.577,35, rimasto senza riscontro e che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo esecutivo, ha tentato pignoramento presso terzi con esito negativo;
si constata infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti nei confronti dell'erario pari ad euro 48.480,82 (di cui euro 20.781,03 costituiti da debiti verso INPS), oltre a debiti verso
INPS pari ad euro 7.105,89; sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dalla sentenza n. 12740/2024 dell'11 dicembre 2024, dall'esito negativo della procedura esecutiva, nonché dalla circostanza che non risultano depositati bilanci da parte dell'impresa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in persona del Controparte_3 titolare con sede in Roma, al Viale delle Medaglie d'oro n. 38/8 (C.F. Controparte_2
. Iva ); CodiceFiscale_1 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Massimo Bottari
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 05/02/2026 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 05 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia