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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 545 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da:
1) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_1 C.F._1 in Brugnera (PN), via San Giacomo 1/a con l'Avv. SANZOGNI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Brugnera (PN), via San Giacomo 1/a con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di Pordenone (PN) in data 8/7/1995 (registri atti di matrimonio, anno 1995, atto n. 12 parte 2 serie A) separati con sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Pordenone passata in giudicato in data 11/11/25
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo quella di separazione, anche la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: a) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Prata di
[...] Parte_2
Pordenone, alla parte II, serie A, n. 12, anno 1995; b) darsi atto che le parti escludono richieste reciproche di assegno divorzile;
c) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata alla pronuncia sullo stato, avendo le parti reciprocamente rinunciato all'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prata di Pordenone (PN) in data 8/7/1995 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prata di Pordenone (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 1995, atto n. 12 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/02/2025 da:
1) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_1 C.F._1 in Brugnera (PN), via San Giacomo 1/a con l'Avv. SANZOGNI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Brugnera (PN), via San Giacomo 1/a con l'Avv. DA ROS LEOPOLDO, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Prata di Pordenone (PN) in data 8/7/1995 (registri atti di matrimonio, anno 1995, atto n. 12 parte 2 serie A) separati con sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Pordenone passata in giudicato in data 11/11/25
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere, dopo quella di separazione, anche la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni: a) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Prata di
[...] Parte_2
Pordenone, alla parte II, serie A, n. 12, anno 1995; b) darsi atto che le parti escludono richieste reciproche di assegno divorzile;
c) Spese del procedimento interamente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto limitata alla pronuncia sullo stato, avendo le parti reciprocamente rinunciato all'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prata di Pordenone (PN) in data 8/7/1995 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prata di Pordenone (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 1995, atto n. 12 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini