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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 191, TORRE DE' PASSERI (Pe) presso il difensore avv. VISCONTI MASSIMO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIETA ANTONELLA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in V.LE PINDARO 19 65127 , presso il difensore avv. FAIETA CP_1 ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. GIANCOLA MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA STAZIONE 22 65027
, presso il difensore avv. GIANCOLA MAURIZIO CP_3 CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale rigetti l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, accertata la fondatezza della domanda, condanni la e CP_4 CP_4
l' al risarcimento dei danni Controparte_5 cagionati all'attore, quantificati in € 76.940,00, oltre accessori.
L' ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione CP_1 passiva, da lei formulata.
, ha contestato la sussistenza della propria Controparte_6 responsabilità, chiedendo il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta CP_1
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 27.1.2022, il Sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l e la Controparte_7 Controparte_8
, chiedendone la condanna delle convenute al risarcimento del danno da lui subiti a causa del
[...] comportamento dei soccorritori che, intervenuti in data 28.12.2016 con un mezzo di soccorso, sul quale erano presenti, oltre all'austistadell'ambulanza, un medico ed un infermiere della nell'estrarlo CP_1 dall'abitacolo della vettura, avendo omesso di posizionare un ausilio di supporto e di trasporto, ne avevano cagionato la caduta, all'esito della quale aveva riportato la “frattura testa collo anatomico dell'omero destro con frammenti incarcerati tra testa e glenoide. Distacco di frammento dalla porzione posteriore del cercine tipo Bankart ossea. Versamento articolare”.
In relazione ai danni come sopra descritti ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nel complessivo importo di € 76.940,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore che accertato in corso di causa.
2. L' si è costituita in data 7.6.2022 contestando la sussistenza della propria Controparte_7 legittimazione passiva e l'insanabile contraddizione della scelta difensiva dell'attore che, pur avendo ascritto la responsabilità del danno al personale della , aveva agito anche Controparte_5 nei confronti della . Parte_2
A sostegno di quanto dedotto ha richiamato il contenuto della Convenzione intercorsa tra la Parte_3
e la che (come per la
[...] Controparte_9
Misericordia ) all'art. 2 lettera c), prevede che “l'Associazione è responsabile del Parte_4 comportamento del proprio personale”.
3. La si è costituita in data 8.6.2022 contestando la Controparte_9 propria legittimazione passiva, evidenziando che la lettera c) dell'art 1 della convenzione sottoscritta con la prevede che: “La direzione e la gestione del soccorso pre-ospedaliero e del trasporto CP_1 infermi sono di competenza dell'AULS che le esercita tramite la propria Centrale Operativa 118.”
Nel merito ha dedotto che il giorno 28 dicembre 2016, in occasione dell'intervento relativo al sig.
, l'autista dell'ambulanza, condotta da personale della convenuta Parte_1 CP_2
( , era rimasta sul mezzo, perché impegnata ad eseguire le manovre di Testimone_1 posizionamento dell'autoveicolo.
Il medico e l'infermiere del 118 erano scesi per soccorrere il paziente.
Successivamente l'operatore della Misericordia aveva raggiunto i colleghi, intenti nelle operazioni di rianimazione del , già posizionato a terra. Parte_1
pagina 2 di 7 Il paziente era stato caricato in barella e trasportato presso lo stadio di Torre de Passeri e da lì, in elisoccorso, all'ospedale.
Ha concluso evidenziando che, eventuali responsabilità, sarebbero in ogni caso imputabili solo ed esclusivamente al personale sanitario intervenuto (medico e infermiere del 118).
4. Rigettata, con sentenza n. 980/2023 depositata l'11.7.2023 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalle convenute, sono state ammesse ed assunte, alle udienze del 27.3.2024 e
26.6.2024 le prove capitolate dalle parti.
5. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
******
A. Sulla sussistenza del fatto
a.1 Dall'istruttoria svolta è emerso che l'attore, in data 28/12/2016 verso le ore 13:30 dopo aver parcheggiato la vettura all'interno dell'autorimessa adiacente alla sua abitazione, era rimasto seduto al posto di guida, in quanto colto da un malore, successivamente diagnosticato come ischemia cerebrale.
Al momento del fatto era presente la moglie dell'attore, sig.ra , che aveva chiamato Persona_1 telefonicamente il figlio . CP_10
Questi, abitando nelle adiacenze era immediatamente intervenuto e, constatato che il PA, immobile al posto di guida, inizialmente collaborante alle domande che gli venivano poste, era poi divenuto assente, aveva contattato il medico curante, dott. Persona_2
Il medico si era recato sul posto e, valutate condizioni cliniche del sig. aveva chiamato il Pt_5
Servizio di Pronto Intervento 118.
a.2 Il 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, dell' Controparte_5
, guidata dalla sig.ra autista della con
[...] Testimone_1 Pt_6
a bordo un medico ed un infermiere della CP_4
Mentre l'autista parcheggiava l'ambulanza nei pressi del garage, il medico e l'infermiere avevano provveduto ad estrarre il Sig. , privo di conoscenza, dall'autovettura parcheggiata Parte_1 all'interno dell'autorimessa.
Tali circostanze, confermate dai testi , figlio dell'attore, sentito all'udienza del Testimone_2
26.6.2024 e dai testi e rispettivamente infermiere e dott.ssa del 118, Testimone_3 Tes_4 sentiti come testi all'udienza del 27.3.2024, non sono controverse.
Assumeva l'attore che, durante l'operazione di estrazione dall'abitacolo, i soccorritori avessero omesso di posizionare idonei supporti di trasporto, facendolo cadere a terra. pagina 3 di 7 Tale circostanza, confermata dal teste , figlio dell'attore, sentito all'udienza del Testimone_2
26.6.2024 è stata esclusa dai testi e rispettivamente infermiere e dott.ssa Testimone_3 Tes_4 del 118, sentiti come testi all'udienza del 27.3.2024.
Tutti i testi hanno confermato che le operazioni di estrazione dell'attore, dall'abitacolo della vettura, una Toyota Yaris a cinque porte (cfr teste ) parcheggiata all'interno del garage ed Testimone_2 accostata al muro dal lato passeggero, erano state particolarmente difficoltose, in quanto l'attore, all'epoca dei fatti, era obeso.
Quest'ultima circostanza trova conferma nella lettura della cartella clinica, in cui si precisa che l'attore era stato dimesso con la seguente diagnosi “TIA ad espressività clinica di stato di coma in soggetto con ipertensione arteriosa ed obesità. Frattura trochite omerale a destra in corso di definizione. Ipertrofia prostatica benigna” (cfr doc. 2 pag. 6).
Tutti i testi hanno confermato che l'attore, dopo essere stato estratto dalla vettura, era stato disteso a terra e poi caricato sulla barella.
Dopo essere stato posizionato sulla barella, l'attore era stato trasportato in ambulanza presso il campo sportivo di Torre de Passeri, dove era stato caricato sull'elicottero dell'elisoccorso e quindi condotto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di , dove era stato ricoverato, per coma in sospetto ictus, CP_4 presso la Stroke Unit dell'Unità operativa Neurovascolare.
La frattura alla spalla destra era stata accertata solo in un secondo momento, ovvero quanto l'attore, svegliatosi dalla sedazione farmacologica e tornato “vigile e collaborante”, aveva dichiarato di accusare forte dolore alla spalla destra, con severa limitazione dell'arto, nel quale era presente un ampio ematoma.
Considerato il protrarsi della sintomatologia, era stata richiesta una RX urgente alla spalla destra dalla quale era emersa la frattura della testa del trochite omerale (cfr doc. 2 pag. 3).
Al fine di accertare in quale contesto le denunciate lesioni si fossero verificate, si era proceduto all'esame dei testi indicati dalle parti.
a.3 Il teste , figlio dell'attore, ha dichiarato che “Io ero davanti alla vettura, insieme Testimone_2
a mia madre e ho visto che uno dei soccorritori lo spingeva da dietro verso l'uscita della macchina.
Preciso che l'auto era accostata al muro dal lato passeggero. Si poteva quindi uscire solo dal lato guida. Mio PA era seduto alla guida della vettura. Uno dei due componenti dell'equipaggio dell'ambulanza lo spingeva da dietro, l'altro lo estraeva dall'esterno della vettura. Durante tale manovra ho visto che MI PA è scivolato e ha battuto la schiena e la spalla a terra. L'autista è arrivato dopo che MI PA era caduto, con la barella che è stata messa a terra all'interno del
pagina 4 di 7 garage. Mentre la barella era a terra, MI PA è stato caricato sulla barella. È stato caricato da due persone e la terza teneva la barella ferma.
a.4 Tali dichiarazioni sono in contrasto con quanto riferito dai testi e che Testimone_3 Tes_4 hanno dichiarato che l'attore era stato adagiato a terra senza farlo cadere.
Sentito all'udienza del 27.3.2024 l'infermiere ha dichiarato di aver estratto l'attore, Testimone_3 dall'abitacolo della vettura con la manovra di Reutek, che consente l'estrazione veloce della persona da una vettura, operando dall'esterno della macchina, avvolgendo con la mano destra la schiena del paziente ed afferrando il suo braccio sinistro passando sotto l'ascella destra.
Ha precisato che, quando il paziente aveva cominciato ad uscire dalla vettura, era stato aiutato dal dottor (medico curante dell'attore) che aveva portato fuori dalla vettura le gambe del paziente Per_2 che era molto pesante. Non ricordava in quale posizione si trovasse la dottoressa nel momento in Tes_4 aveva estratto il paziente dalla vettura e non escludeva che la medesima avesse in qualche modo collaborato, ma confermava che all'estrazione aveva provveduto lui, con la collaborazione del dottor che aveva estratto i piedi del paziente dall'autovettura. Per_2
Sostanzialmente conformi le dichiarazioni rese dalla teste che ha dichiarato di non aver Tes_4 partecipato all'estrazione dell'attore dall'autovettura, perché le avevano detto di spostarsi, in quanto meno forte. Il paziente era stato estratto dall'infermiere, aiutato probabilmente dal medico curante o da altre persone che non era in grado di indicare.
a.5 Il dott. sentito all'udienza del 26.6.2024 ha dichiarato di non aver assistito alle Persona_2 operazioni di estrazione del signor dalla vettura e di non aver aiutato i componenti Parte_1 dell'equipaggio in tale operazione.
Riferiva di aver contattato telefonicamente la Polizia Municipale, perché aprisse il cancello dello stadio di Torre De Passeri, dove doveva accedere l'ambulanza per raggiungere l'elisoccorso, precisando che
Tale circostanza mi è stata ricordata dai familiari del signor . Parte_1
Non aveva un ricordo preciso di quei momenti e riteneva probabile che, come accade sempre durante l'arrivo dell'ambulanza, avesse ricevuto numerose telefonate di pazienti.
Ricordava di aver già spiegato telefonicamente alla centrale del 118, che riteneva che la persona da soccorrere avesse un problema cerebrale, circostanza che aveva riferito anche al medico e all'infermiere dell'equipaggio dei soccorritori.
a.6 La difesa dell'attore ha tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare dei testi, Tes_3
e
[...] Tes_4
Va al riguardo precisato che l'incapacità a deporre, prevista dall'art 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolge nel rapporto controverso, pagina 5 di 7 alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza. Cont Considerato che l'attore ha promosso il presente giudizio esclusivamente nei confronti della e della , salva la considerazione che il giudice è tenuto a fare ai fini dell'attendibilità CP_2 del teste, non ha alcuna rilevanza l'esistenza di un interesse di mero fatto del teste ad un determinato esito del giudizio, né un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili contro il teste medesimo (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26044).
In buona sostanza, la circostanza che gli autori dell'intervento di soccorso, durante il quale si era verificato il fatto denunciato dall'attore, fossero proprio i testi e assume Testimone_3 Tes_4 rilevanza come mero fatto, inidoneo ad inficiare la capacità a deporre dei testi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c. da valutare quindi solo ai fini dell'attendibilità dei testi.
Considerato che analoghe considerazioni possono essere formulate anche con riferimento alle dichiarazioni del teste , figlio dell'attore, può essere dirimente considerare che il Testimone_2 teste, dott. medico curante del signor , che aveva escluso di aver assistito Persona_2 Parte_1 all'estrazione del signor dalla vettura, ha precisato che il giorno dell'evento, nessuno dei Parte_1 presenti aveva fatto riferimento al fatto che l'attore, prima di essere caricato sull'ambulanza, fosse caduto.
a.7 Premesso che la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi è compatibile con la particolare concitazione del momento, in cui ogni istante si dilata in quanto il tempo dell'intervento è spesso inversamente proporzionale alle passibilità di sopravvivenza della persona soccorsa, valutate le particolari condizioni fisiche dell'attore al momento del fatto (difficoltà respiratorie e sintomi di una crisi epilettica che, notoriamente, determina violente contrazioni muscolari) le complicazioni connesse all'estrazione del medesimo, di mole considerevole, dal posto di guida di una utilitaria (Toyota Yaris) parcheggiata all'interno di un garage ed accostata ad una parete, con conseguente impossibilità di accedere dal lato passeggero, va evidenziato che è verosimile che lo spazio, esistente tra la vettura e la parete del garage, dove operavano i soccorritori, non consentisse ai soccorritori di adagiare direttamente l'infermo sulla barella.
Come riferito dai testi e l'attore, una volta estratto dall'autovettura, era Tes_4 Testimone_3 stato adagiato a terra e poi caricato sulla barella.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha riferito di essere giunta Testimone_5 con la barella, dopo che l'attore era stato estratto dalla vettura e adagiato a terra.
a.8 Considerato che la caduta dell'attore, laddove effettivamente avvenuta alla presenza della moglie e del figlio, sarebbe stata immediatamente segnalata dai famigliari ai soccorritori o per lo meno al pagina 6 di 7 medico curante dott. che stava organizzando il trasporto dell'attore tramite eliambulanza, Persona_2 valutata l'insanabile contraddizione tra quanto riferito dal teste e le dichiarazioni Testimone_2 rese dai testi e accertato che era onere dell'attore dimostrare con quali Tes_4 Testimone_3 modalità si erano verificate le lesioni da lui denunciate, sulla base dell'istruttoria svolta non è possibile affermare che tali lesioni si siano effettivamente verificate durante le manovre di estrazione dell'attore dall'autovettura.
La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Considerata l'infondatezza della domanda ed il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalle convenute, le spese di lite, compensate nella misura del 50%, vanno poste per la quota residua a carico dell'attore, soccombente nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 339/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA la domanda formulata dall'attore.
NN
l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute che, previa compensazione nella misura del
50% liquida nel residuo, per ciascuna delle convenute. in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 04/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 191, TORRE DE' PASSERI (Pe) presso il difensore avv. VISCONTI MASSIMO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIETA ANTONELLA CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in V.LE PINDARO 19 65127 , presso il difensore avv. FAIETA CP_1 ANTONELLA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. GIANCOLA MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA STAZIONE 22 65027
, presso il difensore avv. GIANCOLA MAURIZIO CP_3 CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore ha chiesto che il Tribunale rigetti l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, accertata la fondatezza della domanda, condanni la e CP_4 CP_4
l' al risarcimento dei danni Controparte_5 cagionati all'attore, quantificati in € 76.940,00, oltre accessori.
L' ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione CP_1 passiva, da lei formulata.
, ha contestato la sussistenza della propria Controparte_6 responsabilità, chiedendo il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta CP_1
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 27.1.2022, il Sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l e la Controparte_7 Controparte_8
, chiedendone la condanna delle convenute al risarcimento del danno da lui subiti a causa del
[...] comportamento dei soccorritori che, intervenuti in data 28.12.2016 con un mezzo di soccorso, sul quale erano presenti, oltre all'austistadell'ambulanza, un medico ed un infermiere della nell'estrarlo CP_1 dall'abitacolo della vettura, avendo omesso di posizionare un ausilio di supporto e di trasporto, ne avevano cagionato la caduta, all'esito della quale aveva riportato la “frattura testa collo anatomico dell'omero destro con frammenti incarcerati tra testa e glenoide. Distacco di frammento dalla porzione posteriore del cercine tipo Bankart ossea. Versamento articolare”.
In relazione ai danni come sopra descritti ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nel complessivo importo di € 76.940,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore che accertato in corso di causa.
2. L' si è costituita in data 7.6.2022 contestando la sussistenza della propria Controparte_7 legittimazione passiva e l'insanabile contraddizione della scelta difensiva dell'attore che, pur avendo ascritto la responsabilità del danno al personale della , aveva agito anche Controparte_5 nei confronti della . Parte_2
A sostegno di quanto dedotto ha richiamato il contenuto della Convenzione intercorsa tra la Parte_3
e la che (come per la
[...] Controparte_9
Misericordia ) all'art. 2 lettera c), prevede che “l'Associazione è responsabile del Parte_4 comportamento del proprio personale”.
3. La si è costituita in data 8.6.2022 contestando la Controparte_9 propria legittimazione passiva, evidenziando che la lettera c) dell'art 1 della convenzione sottoscritta con la prevede che: “La direzione e la gestione del soccorso pre-ospedaliero e del trasporto CP_1 infermi sono di competenza dell'AULS che le esercita tramite la propria Centrale Operativa 118.”
Nel merito ha dedotto che il giorno 28 dicembre 2016, in occasione dell'intervento relativo al sig.
, l'autista dell'ambulanza, condotta da personale della convenuta Parte_1 CP_2
( , era rimasta sul mezzo, perché impegnata ad eseguire le manovre di Testimone_1 posizionamento dell'autoveicolo.
Il medico e l'infermiere del 118 erano scesi per soccorrere il paziente.
Successivamente l'operatore della Misericordia aveva raggiunto i colleghi, intenti nelle operazioni di rianimazione del , già posizionato a terra. Parte_1
pagina 2 di 7 Il paziente era stato caricato in barella e trasportato presso lo stadio di Torre de Passeri e da lì, in elisoccorso, all'ospedale.
Ha concluso evidenziando che, eventuali responsabilità, sarebbero in ogni caso imputabili solo ed esclusivamente al personale sanitario intervenuto (medico e infermiere del 118).
4. Rigettata, con sentenza n. 980/2023 depositata l'11.7.2023 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalle convenute, sono state ammesse ed assunte, alle udienze del 27.3.2024 e
26.6.2024 le prove capitolate dalle parti.
5. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
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A. Sulla sussistenza del fatto
a.1 Dall'istruttoria svolta è emerso che l'attore, in data 28/12/2016 verso le ore 13:30 dopo aver parcheggiato la vettura all'interno dell'autorimessa adiacente alla sua abitazione, era rimasto seduto al posto di guida, in quanto colto da un malore, successivamente diagnosticato come ischemia cerebrale.
Al momento del fatto era presente la moglie dell'attore, sig.ra , che aveva chiamato Persona_1 telefonicamente il figlio . CP_10
Questi, abitando nelle adiacenze era immediatamente intervenuto e, constatato che il PA, immobile al posto di guida, inizialmente collaborante alle domande che gli venivano poste, era poi divenuto assente, aveva contattato il medico curante, dott. Persona_2
Il medico si era recato sul posto e, valutate condizioni cliniche del sig. aveva chiamato il Pt_5
Servizio di Pronto Intervento 118.
a.2 Il 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, dell' Controparte_5
, guidata dalla sig.ra autista della con
[...] Testimone_1 Pt_6
a bordo un medico ed un infermiere della CP_4
Mentre l'autista parcheggiava l'ambulanza nei pressi del garage, il medico e l'infermiere avevano provveduto ad estrarre il Sig. , privo di conoscenza, dall'autovettura parcheggiata Parte_1 all'interno dell'autorimessa.
Tali circostanze, confermate dai testi , figlio dell'attore, sentito all'udienza del Testimone_2
26.6.2024 e dai testi e rispettivamente infermiere e dott.ssa del 118, Testimone_3 Tes_4 sentiti come testi all'udienza del 27.3.2024, non sono controverse.
Assumeva l'attore che, durante l'operazione di estrazione dall'abitacolo, i soccorritori avessero omesso di posizionare idonei supporti di trasporto, facendolo cadere a terra. pagina 3 di 7 Tale circostanza, confermata dal teste , figlio dell'attore, sentito all'udienza del Testimone_2
26.6.2024 è stata esclusa dai testi e rispettivamente infermiere e dott.ssa Testimone_3 Tes_4 del 118, sentiti come testi all'udienza del 27.3.2024.
Tutti i testi hanno confermato che le operazioni di estrazione dell'attore, dall'abitacolo della vettura, una Toyota Yaris a cinque porte (cfr teste ) parcheggiata all'interno del garage ed Testimone_2 accostata al muro dal lato passeggero, erano state particolarmente difficoltose, in quanto l'attore, all'epoca dei fatti, era obeso.
Quest'ultima circostanza trova conferma nella lettura della cartella clinica, in cui si precisa che l'attore era stato dimesso con la seguente diagnosi “TIA ad espressività clinica di stato di coma in soggetto con ipertensione arteriosa ed obesità. Frattura trochite omerale a destra in corso di definizione. Ipertrofia prostatica benigna” (cfr doc. 2 pag. 6).
Tutti i testi hanno confermato che l'attore, dopo essere stato estratto dalla vettura, era stato disteso a terra e poi caricato sulla barella.
Dopo essere stato posizionato sulla barella, l'attore era stato trasportato in ambulanza presso il campo sportivo di Torre de Passeri, dove era stato caricato sull'elicottero dell'elisoccorso e quindi condotto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di , dove era stato ricoverato, per coma in sospetto ictus, CP_4 presso la Stroke Unit dell'Unità operativa Neurovascolare.
La frattura alla spalla destra era stata accertata solo in un secondo momento, ovvero quanto l'attore, svegliatosi dalla sedazione farmacologica e tornato “vigile e collaborante”, aveva dichiarato di accusare forte dolore alla spalla destra, con severa limitazione dell'arto, nel quale era presente un ampio ematoma.
Considerato il protrarsi della sintomatologia, era stata richiesta una RX urgente alla spalla destra dalla quale era emersa la frattura della testa del trochite omerale (cfr doc. 2 pag. 3).
Al fine di accertare in quale contesto le denunciate lesioni si fossero verificate, si era proceduto all'esame dei testi indicati dalle parti.
a.3 Il teste , figlio dell'attore, ha dichiarato che “Io ero davanti alla vettura, insieme Testimone_2
a mia madre e ho visto che uno dei soccorritori lo spingeva da dietro verso l'uscita della macchina.
Preciso che l'auto era accostata al muro dal lato passeggero. Si poteva quindi uscire solo dal lato guida. Mio PA era seduto alla guida della vettura. Uno dei due componenti dell'equipaggio dell'ambulanza lo spingeva da dietro, l'altro lo estraeva dall'esterno della vettura. Durante tale manovra ho visto che MI PA è scivolato e ha battuto la schiena e la spalla a terra. L'autista è arrivato dopo che MI PA era caduto, con la barella che è stata messa a terra all'interno del
pagina 4 di 7 garage. Mentre la barella era a terra, MI PA è stato caricato sulla barella. È stato caricato da due persone e la terza teneva la barella ferma.
a.4 Tali dichiarazioni sono in contrasto con quanto riferito dai testi e che Testimone_3 Tes_4 hanno dichiarato che l'attore era stato adagiato a terra senza farlo cadere.
Sentito all'udienza del 27.3.2024 l'infermiere ha dichiarato di aver estratto l'attore, Testimone_3 dall'abitacolo della vettura con la manovra di Reutek, che consente l'estrazione veloce della persona da una vettura, operando dall'esterno della macchina, avvolgendo con la mano destra la schiena del paziente ed afferrando il suo braccio sinistro passando sotto l'ascella destra.
Ha precisato che, quando il paziente aveva cominciato ad uscire dalla vettura, era stato aiutato dal dottor (medico curante dell'attore) che aveva portato fuori dalla vettura le gambe del paziente Per_2 che era molto pesante. Non ricordava in quale posizione si trovasse la dottoressa nel momento in Tes_4 aveva estratto il paziente dalla vettura e non escludeva che la medesima avesse in qualche modo collaborato, ma confermava che all'estrazione aveva provveduto lui, con la collaborazione del dottor che aveva estratto i piedi del paziente dall'autovettura. Per_2
Sostanzialmente conformi le dichiarazioni rese dalla teste che ha dichiarato di non aver Tes_4 partecipato all'estrazione dell'attore dall'autovettura, perché le avevano detto di spostarsi, in quanto meno forte. Il paziente era stato estratto dall'infermiere, aiutato probabilmente dal medico curante o da altre persone che non era in grado di indicare.
a.5 Il dott. sentito all'udienza del 26.6.2024 ha dichiarato di non aver assistito alle Persona_2 operazioni di estrazione del signor dalla vettura e di non aver aiutato i componenti Parte_1 dell'equipaggio in tale operazione.
Riferiva di aver contattato telefonicamente la Polizia Municipale, perché aprisse il cancello dello stadio di Torre De Passeri, dove doveva accedere l'ambulanza per raggiungere l'elisoccorso, precisando che
Tale circostanza mi è stata ricordata dai familiari del signor . Parte_1
Non aveva un ricordo preciso di quei momenti e riteneva probabile che, come accade sempre durante l'arrivo dell'ambulanza, avesse ricevuto numerose telefonate di pazienti.
Ricordava di aver già spiegato telefonicamente alla centrale del 118, che riteneva che la persona da soccorrere avesse un problema cerebrale, circostanza che aveva riferito anche al medico e all'infermiere dell'equipaggio dei soccorritori.
a.6 La difesa dell'attore ha tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare dei testi, Tes_3
e
[...] Tes_4
Va al riguardo precisato che l'incapacità a deporre, prevista dall'art 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolge nel rapporto controverso, pagina 5 di 7 alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza. Cont Considerato che l'attore ha promosso il presente giudizio esclusivamente nei confronti della e della , salva la considerazione che il giudice è tenuto a fare ai fini dell'attendibilità CP_2 del teste, non ha alcuna rilevanza l'esistenza di un interesse di mero fatto del teste ad un determinato esito del giudizio, né un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili contro il teste medesimo (cfr Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26044).
In buona sostanza, la circostanza che gli autori dell'intervento di soccorso, durante il quale si era verificato il fatto denunciato dall'attore, fossero proprio i testi e assume Testimone_3 Tes_4 rilevanza come mero fatto, inidoneo ad inficiare la capacità a deporre dei testi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c. da valutare quindi solo ai fini dell'attendibilità dei testi.
Considerato che analoghe considerazioni possono essere formulate anche con riferimento alle dichiarazioni del teste , figlio dell'attore, può essere dirimente considerare che il Testimone_2 teste, dott. medico curante del signor , che aveva escluso di aver assistito Persona_2 Parte_1 all'estrazione del signor dalla vettura, ha precisato che il giorno dell'evento, nessuno dei Parte_1 presenti aveva fatto riferimento al fatto che l'attore, prima di essere caricato sull'ambulanza, fosse caduto.
a.7 Premesso che la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi è compatibile con la particolare concitazione del momento, in cui ogni istante si dilata in quanto il tempo dell'intervento è spesso inversamente proporzionale alle passibilità di sopravvivenza della persona soccorsa, valutate le particolari condizioni fisiche dell'attore al momento del fatto (difficoltà respiratorie e sintomi di una crisi epilettica che, notoriamente, determina violente contrazioni muscolari) le complicazioni connesse all'estrazione del medesimo, di mole considerevole, dal posto di guida di una utilitaria (Toyota Yaris) parcheggiata all'interno di un garage ed accostata ad una parete, con conseguente impossibilità di accedere dal lato passeggero, va evidenziato che è verosimile che lo spazio, esistente tra la vettura e la parete del garage, dove operavano i soccorritori, non consentisse ai soccorritori di adagiare direttamente l'infermo sulla barella.
Come riferito dai testi e l'attore, una volta estratto dall'autovettura, era Tes_4 Testimone_3 stato adagiato a terra e poi caricato sulla barella.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha riferito di essere giunta Testimone_5 con la barella, dopo che l'attore era stato estratto dalla vettura e adagiato a terra.
a.8 Considerato che la caduta dell'attore, laddove effettivamente avvenuta alla presenza della moglie e del figlio, sarebbe stata immediatamente segnalata dai famigliari ai soccorritori o per lo meno al pagina 6 di 7 medico curante dott. che stava organizzando il trasporto dell'attore tramite eliambulanza, Persona_2 valutata l'insanabile contraddizione tra quanto riferito dal teste e le dichiarazioni Testimone_2 rese dai testi e accertato che era onere dell'attore dimostrare con quali Tes_4 Testimone_3 modalità si erano verificate le lesioni da lui denunciate, sulla base dell'istruttoria svolta non è possibile affermare che tali lesioni si siano effettivamente verificate durante le manovre di estrazione dell'attore dall'autovettura.
La domanda formulata dall'attore va quindi rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Considerata l'infondatezza della domanda ed il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalle convenute, le spese di lite, compensate nella misura del 50%, vanno poste per la quota residua a carico dell'attore, soccombente nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 339/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA la domanda formulata dall'attore.
NN
l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute che, previa compensazione nella misura del
50% liquida nel residuo, per ciascuna delle convenute. in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 04/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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