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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2800/2025, promosso con ricorso con ricorso depositato in data 1.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pigato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bassano del Grappa, via G.B. Brocchi n. 4/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale
- confermando la sentenza non definitiva pronunciata nel presente procedimento in data 30.9.2025, dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili al sig. per gravi violazioni dei Parte_1 CP_1
doveri derivanti dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
- confermando quanto disposto con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. emessa in data 1.8.2025, disporre il versamento da parte del resistente di un contributo mensile di euro 200,00 per il mantenimento della ricorrente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che il resistente dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite versamento su conto corrente da comunicarsi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2025, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione Pt_1
personale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. esponendo di aver contratto matrimonio in Bangladesh in data 13.12.2019 con il signor e che, dalla loro unione, CP_1
non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno a causa dei gravissimi comportamenti – contrari ai doveri nascenti dal matrimonio – tenuti dal marito.
Per tale ragione, dopo aver abbandonato il tetto coniugale e aver trovato rifugio in una struttura protetta, si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Contestualmente proponeva domanda ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. rappresentando il proprio stato di bisogno e chiedendo la previsione di un contributo economico a carico del marito.
2 Con decreto del 3.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé, con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis.42 cod. proc. civ. Inoltre, con contestuale decreto, provvedeva sulla domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, nonostante la regolare notifica.
La ricorrente, dunque, non depositava le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 31.7.2025, compariva personalmente il signor , privo dell'assistenza di un difensore. Il Giudice dichiarava la contumacia del resistente, CP_1
rendendolo edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica.
Il Giudice, alla suddetta udienza, provvedeva all'audizione dei coniugi. All'esito, pronunciava, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente.
Contestualmente, fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status e la discussione, al fine di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Pertanto, all'udienza del 30.9.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione sul solo status e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1378/2025 pubblicata in data 7.10.2025. Con contestuale ordinanza collegiale, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Il giudizio di separazione veniva istruito mediante acquisizione di relazione della Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio del signor . CP_1
All'esito di tale incombente, il Giudice fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
3 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1378/2025, pubblicata in data 7.10.2025.
1.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
La pronuncia di addebito della separazione è legittima qualora si accerti che la violazione dei doveri coniugali (come la coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale) ha costituito la causa esclusiva della crisi coniugale e della conseguente intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12241).
Nel caso di specie, la condotta tenuta dal resistente si configura come una grave e CP_1
reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento ai doveri di assistenza morale e materiale, fedeltà e rispetto reciproco.
Dagli atti processuali e dalle dichiarazioni della ricorrente si evince che il resistente ha posto in essere una condotta di violenza fisica e psicologica, sfociata in un procedimento penale a suo carico. Tali atti sono gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità della moglie, e sono sufficienti a giustificare l'addebito.
In particolare, egli ha segregato la moglie in casa e le ha impedito l'integrazione, l'apprendimento della lingua e la ricerca di un lavoro, tenendola in uno stato di soggezione e isolamento.
Ha inoltre esercitato un controllo assoluto sulla vita della ricorrente, confiscandole il passaporto. Tali atteggiamenti denotano una visione della moglie come un oggetto di sua proprietà, peraltro attestata dalle stesse dichiarazioni effettuate spontaneamente dal resistente all'udienza del 31.7.2025 (“Io voglio tornare con lei, non voglio la separazione non voglio il divorzio. Quando lei vuole tornare io la riprendo”) e sono la causa esclusiva della rottura del vincolo.
4 Il resistente ha parimenti violato il dovere di fedeltà e rispetto, giungendo a chiedere alla sorella della ricorrente di sposarlo e contattando la famiglia della moglie per minacciarla e diffamarla.
È palese che la crisi coniugale sia stata determinata, in via esclusiva, dalla condotta violenta, prevaricatrice e umiliante del signor . CP_1
La domanda di addebito formulata dalla signora merita dunque accoglimento. Pt_1
2) Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla signora Pt_1
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore.
L'art. 156 cod. civ. prevede il diritto all'assegno per il coniuge non addebitabile che non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il resistente è risultato essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato con un reddito annuale di €
23.515,06. È proprietario al 100% di due fabbricati (abitazione e autorimessa) a Conegliano, per cui sostiene una rata annuale di mutuo di € 2.770,00.
La ricorrente ha una capacità lavorativa decisamente più ridotta, avendo solo recentemente Parte_1
conseguito il diploma di terza media e appreso la lingua italiana, a causa della segregazione subita.
Sebbene abbia intrapreso un tirocinio retribuito con uno stipendio di € 900,00 lordi, tale situazione è transitoria, e la stessa è in cerca di una stabile soluzione abitativa (attualmente è ospite di alcuni connazionali, a cui versa un rimborso spese di € 350,00 mensili) e di un nuovo impiego.
Nonostante il reddito da tirocinio percepito dalla signora che ha comportato una lieve revisione Pt_1
del provvedimento provvisorio rispetto al decreto inaudita altera parte, sussiste una chiara disparità economica tra i coniugi. Il reddito del resistente (pur gravato da mutuo e finanziamenti), la sua capacità lavorativa e la proprietà immobiliare gli consentono di contribuire al mantenimento della moglie.
Il Collegio, pertanto, conferma che la somma di € 200,00 mensili è congrua a titolo di assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
3) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
5 Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza del resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate), con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
* * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronnuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) addebita la separazione al marito , per la violazione dei doveri derivanti dal CP_1
matrimonio, ai sensi dell'art. 151 cod. civ.;
2) pone a carico di – con decorrenza dalla data della domanda – l'obbligo di CP_1
corrispondere a a titolo di assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € Parte_1
200,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6 3) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali del presente CP_1
giudizio di separazione, che liquida in complessivi € 1.904,50 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2800/2025, promosso con ricorso con ricorso depositato in data 1.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pigato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bassano del Grappa, via G.B. Brocchi n. 4/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale
- confermando la sentenza non definitiva pronunciata nel presente procedimento in data 30.9.2025, dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili al sig. per gravi violazioni dei Parte_1 CP_1
doveri derivanti dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
- confermando quanto disposto con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. emessa in data 1.8.2025, disporre il versamento da parte del resistente di un contributo mensile di euro 200,00 per il mantenimento della ricorrente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che il resistente dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite versamento su conto corrente da comunicarsi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2025, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione Pt_1
personale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. esponendo di aver contratto matrimonio in Bangladesh in data 13.12.2019 con il signor e che, dalla loro unione, CP_1
non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno a causa dei gravissimi comportamenti – contrari ai doveri nascenti dal matrimonio – tenuti dal marito.
Per tale ragione, dopo aver abbandonato il tetto coniugale e aver trovato rifugio in una struttura protetta, si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Contestualmente proponeva domanda ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. rappresentando il proprio stato di bisogno e chiedendo la previsione di un contributo economico a carico del marito.
2 Con decreto del 3.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé, con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473 bis.42 cod. proc. civ. Inoltre, con contestuale decreto, provvedeva sulla domanda ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, nonostante la regolare notifica.
La ricorrente, dunque, non depositava le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 31.7.2025, compariva personalmente il signor , privo dell'assistenza di un difensore. Il Giudice dichiarava la contumacia del resistente, CP_1
rendendolo edotto dell'obbligatorietà della difesa tecnica.
Il Giudice, alla suddetta udienza, provvedeva all'audizione dei coniugi. All'esito, pronunciava, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente.
Contestualmente, fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status e la discussione, al fine di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Pertanto, all'udienza del 30.9.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione sul solo status e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 1378/2025 pubblicata in data 7.10.2025. Con contestuale ordinanza collegiale, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Il giudizio di separazione veniva istruito mediante acquisizione di relazione della Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio del signor . CP_1
All'esito di tale incombente, il Giudice fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
3 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1378/2025, pubblicata in data 7.10.2025.
1.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
La pronuncia di addebito della separazione è legittima qualora si accerti che la violazione dei doveri coniugali (come la coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale) ha costituito la causa esclusiva della crisi coniugale e della conseguente intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12241).
Nel caso di specie, la condotta tenuta dal resistente si configura come una grave e CP_1
reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento ai doveri di assistenza morale e materiale, fedeltà e rispetto reciproco.
Dagli atti processuali e dalle dichiarazioni della ricorrente si evince che il resistente ha posto in essere una condotta di violenza fisica e psicologica, sfociata in un procedimento penale a suo carico. Tali atti sono gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità della moglie, e sono sufficienti a giustificare l'addebito.
In particolare, egli ha segregato la moglie in casa e le ha impedito l'integrazione, l'apprendimento della lingua e la ricerca di un lavoro, tenendola in uno stato di soggezione e isolamento.
Ha inoltre esercitato un controllo assoluto sulla vita della ricorrente, confiscandole il passaporto. Tali atteggiamenti denotano una visione della moglie come un oggetto di sua proprietà, peraltro attestata dalle stesse dichiarazioni effettuate spontaneamente dal resistente all'udienza del 31.7.2025 (“Io voglio tornare con lei, non voglio la separazione non voglio il divorzio. Quando lei vuole tornare io la riprendo”) e sono la causa esclusiva della rottura del vincolo.
4 Il resistente ha parimenti violato il dovere di fedeltà e rispetto, giungendo a chiedere alla sorella della ricorrente di sposarlo e contattando la famiglia della moglie per minacciarla e diffamarla.
È palese che la crisi coniugale sia stata determinata, in via esclusiva, dalla condotta violenta, prevaricatrice e umiliante del signor . CP_1
La domanda di addebito formulata dalla signora merita dunque accoglimento. Pt_1
2) Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla signora Pt_1
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore.
L'art. 156 cod. civ. prevede il diritto all'assegno per il coniuge non addebitabile che non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il resistente è risultato essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato con un reddito annuale di €
23.515,06. È proprietario al 100% di due fabbricati (abitazione e autorimessa) a Conegliano, per cui sostiene una rata annuale di mutuo di € 2.770,00.
La ricorrente ha una capacità lavorativa decisamente più ridotta, avendo solo recentemente Parte_1
conseguito il diploma di terza media e appreso la lingua italiana, a causa della segregazione subita.
Sebbene abbia intrapreso un tirocinio retribuito con uno stipendio di € 900,00 lordi, tale situazione è transitoria, e la stessa è in cerca di una stabile soluzione abitativa (attualmente è ospite di alcuni connazionali, a cui versa un rimborso spese di € 350,00 mensili) e di un nuovo impiego.
Nonostante il reddito da tirocinio percepito dalla signora che ha comportato una lieve revisione Pt_1
del provvedimento provvisorio rispetto al decreto inaudita altera parte, sussiste una chiara disparità economica tra i coniugi. Il reddito del resistente (pur gravato da mutuo e finanziamenti), la sua capacità lavorativa e la proprietà immobiliare gli consentono di contribuire al mantenimento della moglie.
Il Collegio, pertanto, conferma che la somma di € 200,00 mensili è congrua a titolo di assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
3) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
5 Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza del resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate), con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
* * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronnuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) addebita la separazione al marito , per la violazione dei doveri derivanti dal CP_1
matrimonio, ai sensi dell'art. 151 cod. civ.;
2) pone a carico di – con decorrenza dalla data della domanda – l'obbligo di CP_1
corrispondere a a titolo di assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € Parte_1
200,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6 3) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali del presente CP_1
giudizio di separazione, che liquida in complessivi € 1.904,50 – importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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