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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4246 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolarizzazione versamenti contributivi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Francesco Fallarino ed elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara,
Raffaele Fabozzi e Katia Ranalli ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. De Vita 18, presso lo studio dell'avv. Luca Paglia,
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 17/10/2024 il ricorrente ha esposto:
- che nel periodo 01/07/87 - 30/11/87 aveva lavorato presso la SIP, oggi Controparte_1 in qualità di telefonista straordinario part-time;
- che dall'estratto conto previdenziale la contribuzione relativa al suddetto periodo non CP_2 risultava caricata nella categoria “telefonici obbligatoria”, bensì come lavoro dipendente;
- che alla sua richiesta di spiegazioni la società aveva dichiarato che la contribuzione era stata interamente versata nell'Assicurazione Generale obbligatoria con la matricola 5100509192;
- che aveva inutilmente chiesto all' , il 19/04/2019 e di nuovo il 25/10/2022, che si CP_2 provvedesse alla sistemazione della sua situazione contributiva, ma l' si era limitato a CP_2 rappresentare che la richiesta era stata inoltrata per competenza territoriale alla sede di Napoli.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. Accogliere CP_1 CP_2 il presente ricorso e per l'effetto accertare che ha prestato attività lavorativa Parte_1 subordinata presso l'attuale ed all'epoca SIP dal 01/07/87 al 30/11/87; 2. Accertare CP_1
1 che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge;
3. In subordine accertare l'eventuale omissione totale e/o parziale di tale onere;
4. Condannare conseguentemente i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, non corrisposta e non versata e/o non registrata dall' per il CP_2 periodo lavorativo in questione;
5. Condannare i resistenti in solido, o chi di essi risultasse soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
La società ha, in particolare, eccepito la prescrizione della contribuzione e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, ricevuta la richiesta di chiarimenti del lavoratore, nel 2019, nonostante la maturata prescrizione aveva trasmesso all' tutta la documentazione necessaria CP_2 ad attestare il regolare versamento della contribuzione, sicché eventuali inadempimenti erano imputabili esclusivamente all'Istituto previdenziale. Ha, infine, rappresentato che a far data dal 1° luglio 2024 il ricorrente era stato assunto, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, dalla
Fibercop s.p.a.
Si è ritualmente costituito anche l' , segnalando che a seguito del modello 01M di rettifica CP_2 del 2019 trasmesso dal datore di lavoro il competente ufficio aveva provveduto a registrare la contribuzione nel FPLD e avrebbe provveduto d'ufficio – non avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso – a riesaminare la pratica di unificazione del periodo in oggetto nel Fondo telefonici del periodo in oggetto, con conseguente imputazione, al termine dell'iter, della contribuzione nel Fondo telefonici. Ha, quindi, concluso chiedendo, previo rinvio della causa al fine di consentire la definizione della pratica, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente agisce per ottenere la corretta imputazione all'ex Fondo telefonici della contribuzione per il periodo 1/07/1987 – 30/11/1987, in cui ha pacificamente lavorato come telefonista straordinario part time alle dipendenze della SIP s.p.a., poi divenuta . CP_1
Dall'estratto contributivo prodotto in corso di causa dall' si evince che la posizione CP_2 contributiva è stata effettivamente aggiornata e che i contributi relativi al periodo luglio/novembre
1987 sono confluiti nel Fondo telefonici.
La circostanza è stata riconosciuta dal ricorrente, che ha convenuto sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, che, come precisato in giurisprudenza, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva che l' non ha mai contestato di avere regolarmente ricevuto CP_2 tanto la contribuzione, quanto, nel 2019, la documentazione trasmessa da ai fini della CP_1 sistemazione della posizione del (modello 01/M del 1988, riportante la retribuzione Pt_1 2 erogata da SIP in virtù del contratto part time (con indicazione “retrib. F.P.T.”) e modello
SA/RETT di integrazione con la copertura IVS).
Il ricorrente ha inviato, il 20/07/2022, una prima richiesta di sistemazione della propria posizione contributiva, e ha in seguito ripetutamente sollecitato la definizione della pratica.
Ciononostante, l' ha provveduto soltanto nell'ottobre 2023 alla registrazione nel FPLD e CP_2 soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio all'unificazione come contribuzione telefonici.
Non vi è dunque dubbio che l' abbia tenuto un comportamento inadempiente. CP_2
Tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall' , che ha scelto di non CP_2 contrastare la domanda e si è attivato per la sistemazione prima della prima udienza, nonché del fatto che il ricorrente, dopo la registrazione errata della contribuzione (anno 2023 – risultante dall'estratto contributivo allegato al ricorso), non ha formulato alcuna richiesta di riesame in via amministrativa, le spese possono però essere compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, quantificata, in CP_2 relazione al valore (indeterminabile) della controversia, nella misura minima, in considerazione dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Ricorrono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti della CP_1 atteso che la domanda come proposta (accertare che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge o in subordine accertare l'omissione contributiva e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale) presupponeva il coinvolgimento del soggetto tenuto al versamento, quale litisconsorte necessario, e che la proposizione di una domanda siffatta appare giustificata, a fronte di un estratto contributivo che riportava il versamento di contributi a titolo di “lavoro dipendente” e della perdurante inerzia nella corretta imputazione degli stessi. Del resto, va rilevato Con come la stessa , nella propria memoria, abbia sollevato eccezioni di merito (peraltro senza costrutto come quella di prescrizione) e concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' a rifondere al ricorrente i residui CP_2 due terzi, che liquida in € 2.194,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese fra il ricorrente e la CP_1
Benevento, 25 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4246 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolarizzazione versamenti contributivi,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Francesco Fallarino ed elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini 11, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara,
Raffaele Fabozzi e Katia Ranalli ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. De Vita 18, presso lo studio dell'avv. Luca Paglia,
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica il 17/10/2024 il ricorrente ha esposto:
- che nel periodo 01/07/87 - 30/11/87 aveva lavorato presso la SIP, oggi Controparte_1 in qualità di telefonista straordinario part-time;
- che dall'estratto conto previdenziale la contribuzione relativa al suddetto periodo non CP_2 risultava caricata nella categoria “telefonici obbligatoria”, bensì come lavoro dipendente;
- che alla sua richiesta di spiegazioni la società aveva dichiarato che la contribuzione era stata interamente versata nell'Assicurazione Generale obbligatoria con la matricola 5100509192;
- che aveva inutilmente chiesto all' , il 19/04/2019 e di nuovo il 25/10/2022, che si CP_2 provvedesse alla sistemazione della sua situazione contributiva, ma l' si era limitato a CP_2 rappresentare che la richiesta era stata inoltrata per competenza territoriale alla sede di Napoli.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio e al fine di sentire: “1. Accogliere CP_1 CP_2 il presente ricorso e per l'effetto accertare che ha prestato attività lavorativa Parte_1 subordinata presso l'attuale ed all'epoca SIP dal 01/07/87 al 30/11/87; 2. Accertare CP_1
1 che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge;
3. In subordine accertare l'eventuale omissione totale e/o parziale di tale onere;
4. Condannare conseguentemente i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, non corrisposta e non versata e/o non registrata dall' per il CP_2 periodo lavorativo in questione;
5. Condannare i resistenti in solido, o chi di essi risultasse soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
La società ha, in particolare, eccepito la prescrizione della contribuzione e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, ricevuta la richiesta di chiarimenti del lavoratore, nel 2019, nonostante la maturata prescrizione aveva trasmesso all' tutta la documentazione necessaria CP_2 ad attestare il regolare versamento della contribuzione, sicché eventuali inadempimenti erano imputabili esclusivamente all'Istituto previdenziale. Ha, infine, rappresentato che a far data dal 1° luglio 2024 il ricorrente era stato assunto, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, dalla
Fibercop s.p.a.
Si è ritualmente costituito anche l' , segnalando che a seguito del modello 01M di rettifica CP_2 del 2019 trasmesso dal datore di lavoro il competente ufficio aveva provveduto a registrare la contribuzione nel FPLD e avrebbe provveduto d'ufficio – non avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso – a riesaminare la pratica di unificazione del periodo in oggetto nel Fondo telefonici del periodo in oggetto, con conseguente imputazione, al termine dell'iter, della contribuzione nel Fondo telefonici. Ha, quindi, concluso chiedendo, previo rinvio della causa al fine di consentire la definizione della pratica, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente agisce per ottenere la corretta imputazione all'ex Fondo telefonici della contribuzione per il periodo 1/07/1987 – 30/11/1987, in cui ha pacificamente lavorato come telefonista straordinario part time alle dipendenze della SIP s.p.a., poi divenuta . CP_1
Dall'estratto contributivo prodotto in corso di causa dall' si evince che la posizione CP_2 contributiva è stata effettivamente aggiornata e che i contributi relativi al periodo luglio/novembre
1987 sono confluiti nel Fondo telefonici.
La circostanza è stata riconosciuta dal ricorrente, che ha convenuto sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, che, come precisato in giurisprudenza, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva che l' non ha mai contestato di avere regolarmente ricevuto CP_2 tanto la contribuzione, quanto, nel 2019, la documentazione trasmessa da ai fini della CP_1 sistemazione della posizione del (modello 01/M del 1988, riportante la retribuzione Pt_1 2 erogata da SIP in virtù del contratto part time (con indicazione “retrib. F.P.T.”) e modello
SA/RETT di integrazione con la copertura IVS).
Il ricorrente ha inviato, il 20/07/2022, una prima richiesta di sistemazione della propria posizione contributiva, e ha in seguito ripetutamente sollecitato la definizione della pratica.
Ciononostante, l' ha provveduto soltanto nell'ottobre 2023 alla registrazione nel FPLD e CP_2 soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio all'unificazione come contribuzione telefonici.
Non vi è dunque dubbio che l' abbia tenuto un comportamento inadempiente. CP_2
Tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall' , che ha scelto di non CP_2 contrastare la domanda e si è attivato per la sistemazione prima della prima udienza, nonché del fatto che il ricorrente, dopo la registrazione errata della contribuzione (anno 2023 – risultante dall'estratto contributivo allegato al ricorso), non ha formulato alcuna richiesta di riesame in via amministrativa, le spese possono però essere compensate in ragione di un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, quantificata, in CP_2 relazione al valore (indeterminabile) della controversia, nella misura minima, in considerazione dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Ricorrono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti della CP_1 atteso che la domanda come proposta (accertare che il datore di lavoro ha regolarmente pagato la contribuzione prevista dalla legge o in subordine accertare l'omissione contributiva e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento e/o alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale) presupponeva il coinvolgimento del soggetto tenuto al versamento, quale litisconsorte necessario, e che la proposizione di una domanda siffatta appare giustificata, a fronte di un estratto contributivo che riportava il versamento di contributi a titolo di “lavoro dipendente” e della perdurante inerzia nella corretta imputazione degli stessi. Del resto, va rilevato Con come la stessa , nella propria memoria, abbia sollevato eccezioni di merito (peraltro senza costrutto come quella di prescrizione) e concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' a rifondere al ricorrente i residui CP_2 due terzi, che liquida in € 2.194,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese fra il ricorrente e la CP_1
Benevento, 25 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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