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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7740/2022
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7740/2022
Udienza del 20.03.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'avv. Alfredo Cacciapaglia, e l'avv. Vincenzo Licci. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7740/2022 R.G., promossa
DA
(P.I. , in persona del , rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo Cacciapaglia, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
Vincenzo Licci, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto Part La conveniva in giudizio e Controparte_2 TE Controparte_2 chiedendo testualmente all'adito Tribunale di voler “a) revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti della ex art.2901 c.c. e 192 c.p., l'atto del Pt_1
11.3.2021,Rep.94.266,Raccolta n.35.345 per Notar donava al proprio Persona_1
figlio, , il diritto di usufrutto della propria abitazione, appartamento sito in Controparte_2
Lecce nella via Clemente Rebora n.9, al primo piano, interno 4, composto da sei vani ed accessori, oltre ad un locale garage di circa mq.47 al piano seminterrato, interno 11, e riportati nel N.C.E.U. al foglio 197, particella n.544,sub 14, Via Clemente Rebora n.9, piano primo, Cat.A/3,cl.5, vani 8,5, superficie catastale mq.177, R.C.Euro 943,82 (abitazione) e particella n.544 sub.32, Via Clemente Rebora n.9, piano S1, Categ.C/6, cl.4,mq.47,superficie catastale mq.71, R.C. Euro 242,72 e trascritto al n.10279 Reg.Gen. e n.8092 Reg.Particolare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Lecce. b) revocare e quindi dichiarare inefficace, ex art.2901 c.c., nei confronti della l'atto del 11.3.2021 per Pt_1
Notar n.94.267, Raccolta n.35.346, con il quale il predetto Persona_1 TE
vendeva e trasferiva alla propria nipote la nuda proprietà, riservandosi
[...] Controparte_2
il diritto di abitazione, del predetto appartamento e del locale pertinente siti in Lecce nella via
Clemente Rebora n.9, al primo piano, interno 4, composto da sei vani ed accessori, oltre ad un locale garage di circa mq.47 al piano seminterrato, interno 11, e riportati nel N.C.E.U. al foglio 197, particella n.544,sub 14, Via Clemente Rebora n.9, piano primo, Cat.A/3,cl.5, vani
8,5, superficie catastale mq.177, R.C.Euro 943,82 (abitazione) e particella n.544 sub.32, Via
Clemente Rebora n.9, piano S1, Categ.C/6, cl.4,mq.47,superficie catastale mq.71, R.C. Euro
242,72 e trascritto al n.10943 Reg.Generale e n.8598 Reg.Particolare dell'Agenzia delle
pagina 2 di 6 Entrate Ufficio Provinciale del Territorio di Lecce, per la modica somma di €.14.000,00.
c)condannare il sig. al pagamento della somma di €.78.728,14 per danno TE patrimoniale ed €.100.000,00 per danno d'immagine non patrimoniale in favore della Pt_1 salva diversa valutazione da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. dall'On.le Tribunale di Lecce e quindi ad un importo totale di €.178.728,14 e) condannare il sig. TE
, il sig. e in solido tra loro al pagamento di spese e
[...] Controparte_2 Controparte_2 compensi di lite.”
Deduceva di essersi costituita parte civile nel procedimento penale a carico del TE
e altri, nel quale il primo era stato condannato con sentenza (del 10.3.2021, divenuta
[...]
irrevocabile il 26.3.2021) ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
che la condotta corruttiva dell'imputato, legale rappresentante della
[...]
, era stata diretta ad ottenere la fornitura di protesi per Controparte_3
vantaggi economici illeciti;
che , nel periodo dal 1.1.2019 al 20.6.2020, a causa della Pt_1
condotta del convenuto, e degli altri soggetti coinvolti nell'agire di questi , aveva erogato verso la società rappresentata da esso la somma di € 723.841,40, con un danno CP_1
patrimoniale pari al 10% di tale importo;
che nel procedimento penale in cui si era costituita parte civile aveva sborsato la somma di € 6.344,00 a titolo di spese legali;
che aveva subito un grave danno all'immagine, da risarcirsi nella somma di € 100,000,00.
Narrava che, in data 11.3.2022, ossia il giorno successivo alla pronuncia di condanna del
Tribunale penale, il aveva compiuto una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio CP_1
finalizzati a ledere le proprie pretese creditorie, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di detti atti.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'improcedibilità, TE inammissibilità e infondatezza dell'avversa azione;
la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c.; l'incompetenza del Tribunale di Lecce a favore di quello di Bari, sezione specializzata per le imprese, essendo l'asserito credito scaturito da attività posta in essere dal quale CP_1
“legale rappresentante della società ” e sul presupposto che “l'attrice ha erogato in CP_3 favore della ditta del la somma di € 723.841,40”; la carenza di legittimazione passiva CP_1
poiché la pretesa risarcitoria poteva essere fatta valere solo nei confronti della società;
l'inammissibilità della domanda, ritenendo “insufficiente a fondare la legittimazione ex art.
2901 c.c. la posizione di persona offesa dal reato nel giudizio penale laddove questo sia stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, ex art. 444 c.p.p.”; la non rilevanza della sentenza ex art. 444 c.p.c. ai fini di prova dei fatti costituenti reato nei pagina 3 di 6 giudizi civili;
la responsabilità esclusiva e/o concorrente di nel fatto per cui è causa;
Pt_1
l'inesistenza del presunto danno patrimoniale (non provato) e di quello all'immagine;
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler “a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 cpc;
b) dichiarare la incompetenza del Tribunale di
Lecce essendo invece il Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di imprese competente funzionalmente, per materia e per territorio;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per quanto esposto sub. 4) del presente atto;
d) TE
dichiarare la inammissibilità della domanda, per quanto esposto sub 5) del presente atto;
e) dichiarare la responsabilità esclusiva di in ordine agli eventi di causa o, in subordine, Pt_1
il suo concorso di colpa nella misura che il Tribunale riterrà di determinare;
f) rigettare la domanda risarcitoria stante l'insussistenza del danno sia patrimoniale che d'immagine e comunque stante la infondatezza dell'avversa quantificazione;
g) rigettare la domanda revocatoria perché inammissibile, priva dei presupposti di legge e comunque infondata;
h) disporsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione”; con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non si sono costituiti gli altri convenuti.
Il giudizio veniva istruito con prove orali e ctu volta ad accertare la valutazione degli immobili oggetto di trasferimento e la loro corrispondenza ai prezzi di mercato.
All'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies richiamandosi ai propri scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'infondatezza nel merito delle domande attoree esime , in ossequio al principio della ragione più liquida, dall'esame delle eccezioni di incompetenza e di difetto di legittimazione passiva sollevate dal convenuto.
Chiunque agisce per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito deve provare non solo il fatto illecito ma anche i danni da esso conseguiti e di cui chiede il ristoro.
L'attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico in merito alla sussistenza dei danni di cui chiede il ristoro.
Ella, infatti, ha omesso la prova del danno patrimoniale che assume esserle derivato dalla condotta illecita di . TE
Non ha infatti provato , ne tantomeno allegato, in che modo dalla condotta del convenuto le sia derivato un danno patrimoniale.
pagina 4 di 6 L'attrice non ha nemmeno allegato il danno patrimoniale di cui chiede il ristoro
La sola circostanza che il convenuto abbia fornito all'Ente apparecchiature protesiche per l'udito per oltre 700.000 euro con condotte indicate come corruttive, senza nemmeno allegare Part né tantomeno provare che essa diversamente non avrebbe mai acquistato apparecchiature protesiche di tale tipologia, o che le avrebbe acquistate a prezzi inferiori o che la quantità acquistata fosse eccedente il fabbisogno, così da ritenerla superflua e non utilizzabile, non è ex sé idonea a ritenere provato la sussistenza di un danno patrimoniale
Il fatto che per ottenere tali vendite il convenuto avesse pagato delle “somme” al dipendente
Pa non fa assurgere le “somme” a prova del danno patrimoniale non essendovi nessuna correlazione tra le somme date con finalità corruttive ed il danno patrimoniale di cui l'attrice chiede il ristoro, danno, si ribadisce, nemmeno allegato
Del pari parte attrice ha omesso la prova del danno non patrimoniale. Il danno per lesione della reputazione o dell'immagine è un danno evento di cui la parte , che ne lamenta la lesione, deve dare la prova ( cass 19551/2021)
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Sotto un primo profilo va rilevato come il soggetto convenuto in giudizio, non essendo
Pa dipendente della non può correlarsi con essa secondo un rapporto di immedesimazione. In Part ragione di ciò l'agire del convenuto non può assurgere ad espressione della e quindi alterare, con il suo comportamento, la percezione che ha la collettività del modello di azione pubblica dell'attrice, ispirato ai principi e ai canoni che trovano la loro tutela ultima nell'art. 97 della Costituzione. Diversamente sarebbe stato ove l'azione si fosse promossa in danno del Pa dipendente grazie alla cui collaborazione si è potuto realizzare l'agire illecito del
Part convenuto. Esso sì che , stante il rapporto di lavoro e di immedesimazione che lo lega all potrebbe essere ritenuto responsabile di una lesione alla reputazione della società per cui lavorava, poiché espressione diretta del suo agire.
Sotto altro profilo va rilevato come l'operato illecito del convenuto si sia realizzato, secondo
Part la prospettazione della stessa attrice, solo grazie all'adesione di un dipendente sicchè essa
Pa non può dolersi in danno di terzi di lesioni a cui essa stessa, per il tramite dell'operato del proprio dipendente, ha dato causa.
In ogni caso le testate giornalistiche poste a sostegno della prova del danno non patrimoniale non importano la prova della lesione all'immagine o alla reputazione emergendo chiaro dal tenore di ogni articolo l'estraneità e comunque la non adesione dell''asl all'operato del proprio dipendente.
pagina 5 di 6 Il rigetto delle pretese risarcitorie vantate dall'asl importano il rigetto delle domande revocatoria avanzate per difetto del presupposto del diritto di credito che si assume leso dagli atti dispositivi di cui si è chiesta la revocazione
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della correlazione del presente giudizio con gli esiti dell'azione penale
P.Q.M.
Rigetta le domande di parte attrice.
Spese compensate.
Lecce, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7740/2022
Udienza del 20.03.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'avv. Alfredo Cacciapaglia, e l'avv. Vincenzo Licci. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7740/2022 R.G., promossa
DA
(P.I. , in persona del , rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo Cacciapaglia, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
Vincenzo Licci, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto Part La conveniva in giudizio e Controparte_2 TE Controparte_2 chiedendo testualmente all'adito Tribunale di voler “a) revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti della ex art.2901 c.c. e 192 c.p., l'atto del Pt_1
11.3.2021,Rep.94.266,Raccolta n.35.345 per Notar donava al proprio Persona_1
figlio, , il diritto di usufrutto della propria abitazione, appartamento sito in Controparte_2
Lecce nella via Clemente Rebora n.9, al primo piano, interno 4, composto da sei vani ed accessori, oltre ad un locale garage di circa mq.47 al piano seminterrato, interno 11, e riportati nel N.C.E.U. al foglio 197, particella n.544,sub 14, Via Clemente Rebora n.9, piano primo, Cat.A/3,cl.5, vani 8,5, superficie catastale mq.177, R.C.Euro 943,82 (abitazione) e particella n.544 sub.32, Via Clemente Rebora n.9, piano S1, Categ.C/6, cl.4,mq.47,superficie catastale mq.71, R.C. Euro 242,72 e trascritto al n.10279 Reg.Gen. e n.8092 Reg.Particolare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Lecce. b) revocare e quindi dichiarare inefficace, ex art.2901 c.c., nei confronti della l'atto del 11.3.2021 per Pt_1
Notar n.94.267, Raccolta n.35.346, con il quale il predetto Persona_1 TE
vendeva e trasferiva alla propria nipote la nuda proprietà, riservandosi
[...] Controparte_2
il diritto di abitazione, del predetto appartamento e del locale pertinente siti in Lecce nella via
Clemente Rebora n.9, al primo piano, interno 4, composto da sei vani ed accessori, oltre ad un locale garage di circa mq.47 al piano seminterrato, interno 11, e riportati nel N.C.E.U. al foglio 197, particella n.544,sub 14, Via Clemente Rebora n.9, piano primo, Cat.A/3,cl.5, vani
8,5, superficie catastale mq.177, R.C.Euro 943,82 (abitazione) e particella n.544 sub.32, Via
Clemente Rebora n.9, piano S1, Categ.C/6, cl.4,mq.47,superficie catastale mq.71, R.C. Euro
242,72 e trascritto al n.10943 Reg.Generale e n.8598 Reg.Particolare dell'Agenzia delle
pagina 2 di 6 Entrate Ufficio Provinciale del Territorio di Lecce, per la modica somma di €.14.000,00.
c)condannare il sig. al pagamento della somma di €.78.728,14 per danno TE patrimoniale ed €.100.000,00 per danno d'immagine non patrimoniale in favore della Pt_1 salva diversa valutazione da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. dall'On.le Tribunale di Lecce e quindi ad un importo totale di €.178.728,14 e) condannare il sig. TE
, il sig. e in solido tra loro al pagamento di spese e
[...] Controparte_2 Controparte_2 compensi di lite.”
Deduceva di essersi costituita parte civile nel procedimento penale a carico del TE
e altri, nel quale il primo era stato condannato con sentenza (del 10.3.2021, divenuta
[...]
irrevocabile il 26.3.2021) ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
che la condotta corruttiva dell'imputato, legale rappresentante della
[...]
, era stata diretta ad ottenere la fornitura di protesi per Controparte_3
vantaggi economici illeciti;
che , nel periodo dal 1.1.2019 al 20.6.2020, a causa della Pt_1
condotta del convenuto, e degli altri soggetti coinvolti nell'agire di questi , aveva erogato verso la società rappresentata da esso la somma di € 723.841,40, con un danno CP_1
patrimoniale pari al 10% di tale importo;
che nel procedimento penale in cui si era costituita parte civile aveva sborsato la somma di € 6.344,00 a titolo di spese legali;
che aveva subito un grave danno all'immagine, da risarcirsi nella somma di € 100,000,00.
Narrava che, in data 11.3.2022, ossia il giorno successivo alla pronuncia di condanna del
Tribunale penale, il aveva compiuto una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio CP_1
finalizzati a ledere le proprie pretese creditorie, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di detti atti.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'improcedibilità, TE inammissibilità e infondatezza dell'avversa azione;
la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c.; l'incompetenza del Tribunale di Lecce a favore di quello di Bari, sezione specializzata per le imprese, essendo l'asserito credito scaturito da attività posta in essere dal quale CP_1
“legale rappresentante della società ” e sul presupposto che “l'attrice ha erogato in CP_3 favore della ditta del la somma di € 723.841,40”; la carenza di legittimazione passiva CP_1
poiché la pretesa risarcitoria poteva essere fatta valere solo nei confronti della società;
l'inammissibilità della domanda, ritenendo “insufficiente a fondare la legittimazione ex art.
2901 c.c. la posizione di persona offesa dal reato nel giudizio penale laddove questo sia stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, ex art. 444 c.p.p.”; la non rilevanza della sentenza ex art. 444 c.p.c. ai fini di prova dei fatti costituenti reato nei pagina 3 di 6 giudizi civili;
la responsabilità esclusiva e/o concorrente di nel fatto per cui è causa;
Pt_1
l'inesistenza del presunto danno patrimoniale (non provato) e di quello all'immagine;
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler “a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 cpc;
b) dichiarare la incompetenza del Tribunale di
Lecce essendo invece il Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di imprese competente funzionalmente, per materia e per territorio;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per quanto esposto sub. 4) del presente atto;
d) TE
dichiarare la inammissibilità della domanda, per quanto esposto sub 5) del presente atto;
e) dichiarare la responsabilità esclusiva di in ordine agli eventi di causa o, in subordine, Pt_1
il suo concorso di colpa nella misura che il Tribunale riterrà di determinare;
f) rigettare la domanda risarcitoria stante l'insussistenza del danno sia patrimoniale che d'immagine e comunque stante la infondatezza dell'avversa quantificazione;
g) rigettare la domanda revocatoria perché inammissibile, priva dei presupposti di legge e comunque infondata;
h) disporsi la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione”; con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non si sono costituiti gli altri convenuti.
Il giudizio veniva istruito con prove orali e ctu volta ad accertare la valutazione degli immobili oggetto di trasferimento e la loro corrispondenza ai prezzi di mercato.
All'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies richiamandosi ai propri scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'infondatezza nel merito delle domande attoree esime , in ossequio al principio della ragione più liquida, dall'esame delle eccezioni di incompetenza e di difetto di legittimazione passiva sollevate dal convenuto.
Chiunque agisce per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito deve provare non solo il fatto illecito ma anche i danni da esso conseguiti e di cui chiede il ristoro.
L'attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico in merito alla sussistenza dei danni di cui chiede il ristoro.
Ella, infatti, ha omesso la prova del danno patrimoniale che assume esserle derivato dalla condotta illecita di . TE
Non ha infatti provato , ne tantomeno allegato, in che modo dalla condotta del convenuto le sia derivato un danno patrimoniale.
pagina 4 di 6 L'attrice non ha nemmeno allegato il danno patrimoniale di cui chiede il ristoro
La sola circostanza che il convenuto abbia fornito all'Ente apparecchiature protesiche per l'udito per oltre 700.000 euro con condotte indicate come corruttive, senza nemmeno allegare Part né tantomeno provare che essa diversamente non avrebbe mai acquistato apparecchiature protesiche di tale tipologia, o che le avrebbe acquistate a prezzi inferiori o che la quantità acquistata fosse eccedente il fabbisogno, così da ritenerla superflua e non utilizzabile, non è ex sé idonea a ritenere provato la sussistenza di un danno patrimoniale
Il fatto che per ottenere tali vendite il convenuto avesse pagato delle “somme” al dipendente
Pa non fa assurgere le “somme” a prova del danno patrimoniale non essendovi nessuna correlazione tra le somme date con finalità corruttive ed il danno patrimoniale di cui l'attrice chiede il ristoro, danno, si ribadisce, nemmeno allegato
Del pari parte attrice ha omesso la prova del danno non patrimoniale. Il danno per lesione della reputazione o dell'immagine è un danno evento di cui la parte , che ne lamenta la lesione, deve dare la prova ( cass 19551/2021)
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Sotto un primo profilo va rilevato come il soggetto convenuto in giudizio, non essendo
Pa dipendente della non può correlarsi con essa secondo un rapporto di immedesimazione. In Part ragione di ciò l'agire del convenuto non può assurgere ad espressione della e quindi alterare, con il suo comportamento, la percezione che ha la collettività del modello di azione pubblica dell'attrice, ispirato ai principi e ai canoni che trovano la loro tutela ultima nell'art. 97 della Costituzione. Diversamente sarebbe stato ove l'azione si fosse promossa in danno del Pa dipendente grazie alla cui collaborazione si è potuto realizzare l'agire illecito del
Part convenuto. Esso sì che , stante il rapporto di lavoro e di immedesimazione che lo lega all potrebbe essere ritenuto responsabile di una lesione alla reputazione della società per cui lavorava, poiché espressione diretta del suo agire.
Sotto altro profilo va rilevato come l'operato illecito del convenuto si sia realizzato, secondo
Part la prospettazione della stessa attrice, solo grazie all'adesione di un dipendente sicchè essa
Pa non può dolersi in danno di terzi di lesioni a cui essa stessa, per il tramite dell'operato del proprio dipendente, ha dato causa.
In ogni caso le testate giornalistiche poste a sostegno della prova del danno non patrimoniale non importano la prova della lesione all'immagine o alla reputazione emergendo chiaro dal tenore di ogni articolo l'estraneità e comunque la non adesione dell''asl all'operato del proprio dipendente.
pagina 5 di 6 Il rigetto delle pretese risarcitorie vantate dall'asl importano il rigetto delle domande revocatoria avanzate per difetto del presupposto del diritto di credito che si assume leso dagli atti dispositivi di cui si è chiesta la revocazione
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della correlazione del presente giudizio con gli esiti dell'azione penale
P.Q.M.
Rigetta le domande di parte attrice.
Spese compensate.
Lecce, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6