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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1370 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI Controparte_1 AN e HE RE con il patrocinio dell'Avv. NICOLUSSI LUCA
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse 2 per i minori relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre nel rispetto del comune indirizzo e progetto educativo. I figli trasferiranno la propria residenza presso quella materna nell'immobile descritto in premessa;
2) e , salvo accordi Per_1 Per_2 liberamente raggiunti dai genitori, staranno con il padre dalla domenica pomeriggio dopo il riposo pomeridiano e comunque dopo le ore 16, sino al rientro all'asilo/scuola del mercoledì mattina, ovvero presso la madre entro le ore 10 se giornata non scolastica, compresi i pernotti. Per le vacanze natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Per_1 Per_2 Natale e quello di SA FA (Natale 2025 con la madre) e con l'altro quello di Capodanno e il primo dell'anno (capodanno 2025 con il papà). Per le vacanze pasquali, e , trascorreranno, ad anni alterni, con un Per_1 Per_2 genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane , anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre avrà la preferenza nella scelta del periodo negli anni pari e il padre in quelli dispari. 3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, a far data dal loro trasferimento presso la loro nuova residenza con la madre, corrispondendo alla NO entro il 15 di ogni mese, € CP_1 700= (€ 350 a figlio), oltre rivalutazione Istat. I genitori concordano che l'importo di cui sopra sia comprensivo dell'attuale retta per l'asilo nido di e per la scuola materna di I predetti concordano altresì che tale Per_2 Per_1 contributo resti invariato al termine dei rispettivi cicli della scuola materna per entrambi. Il padre si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. La quota di spese straordinarie obbligatorie dovrà essere corrisposta entro il mese successivo al loro esborso, unitamente al contributo mensile del mese di riferimento, previa esibizione di idonea documentazione. Avuto riguardo alle spese non obbligatorie il genitore che intende sostenerle ha l'obbligo di informare l'altro via mail o sms o Whatsapp circa l'entità ed il motivo della spesa con impegno dell'altro genitore a comunicare con le medesime modalità entro sette giorni dalla richiesta, la sua intenzione di contribuire, ovvero, il motivo del dissenso. Il silenzio del genitore tenuto s'intende assenso. 4) L'assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla NO
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. CP_1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
**** Con ricorso congiunto i sigg. e HE Controparte_1 RE esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nati i figli e Per_1
minorenni. Persona_3 La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Ferrara, 9.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI Controparte_1 AN e HE RE con il patrocinio dell'Avv. NICOLUSSI LUCA
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse 2 per i minori relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre nel rispetto del comune indirizzo e progetto educativo. I figli trasferiranno la propria residenza presso quella materna nell'immobile descritto in premessa;
2) e , salvo accordi Per_1 Per_2 liberamente raggiunti dai genitori, staranno con il padre dalla domenica pomeriggio dopo il riposo pomeridiano e comunque dopo le ore 16, sino al rientro all'asilo/scuola del mercoledì mattina, ovvero presso la madre entro le ore 10 se giornata non scolastica, compresi i pernotti. Per le vacanze natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Per_1 Per_2 Natale e quello di SA FA (Natale 2025 con la madre) e con l'altro quello di Capodanno e il primo dell'anno (capodanno 2025 con il papà). Per le vacanze pasquali, e , trascorreranno, ad anni alterni, con un Per_1 Per_2 genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane , anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre avrà la preferenza nella scelta del periodo negli anni pari e il padre in quelli dispari. 3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, a far data dal loro trasferimento presso la loro nuova residenza con la madre, corrispondendo alla NO entro il 15 di ogni mese, € CP_1 700= (€ 350 a figlio), oltre rivalutazione Istat. I genitori concordano che l'importo di cui sopra sia comprensivo dell'attuale retta per l'asilo nido di e per la scuola materna di I predetti concordano altresì che tale Per_2 Per_1 contributo resti invariato al termine dei rispettivi cicli della scuola materna per entrambi. Il padre si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. La quota di spese straordinarie obbligatorie dovrà essere corrisposta entro il mese successivo al loro esborso, unitamente al contributo mensile del mese di riferimento, previa esibizione di idonea documentazione. Avuto riguardo alle spese non obbligatorie il genitore che intende sostenerle ha l'obbligo di informare l'altro via mail o sms o Whatsapp circa l'entità ed il motivo della spesa con impegno dell'altro genitore a comunicare con le medesime modalità entro sette giorni dalla richiesta, la sua intenzione di contribuire, ovvero, il motivo del dissenso. Il silenzio del genitore tenuto s'intende assenso. 4) L'assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla NO
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. CP_1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
**** Con ricorso congiunto i sigg. e HE Controparte_1 RE esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nati i figli e Per_1
minorenni. Persona_3 La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Ferrara, 9.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo