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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 487/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
a seguito della camera di consiglio del 2/7/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Antonina Parte_1 C.F._1
Milazzo in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso all'avv. Luciana Controparte_1 C.F._2
Taormina, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario avente ad oggetto: Separazione giudiziale – (conversione in consensuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2/7/25 le parti tramite note di trattazione scritta chiedevano la trasformazione del rito in consensuale e l'omologazione dell'accordo allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito attraverso il deposito, in data 1/7/25, dell'“accordo separazione con trasformazione da giudiziale a consensuale” sottoscritto da
Pag. 1 a 5 entrambe le parti in data 30/6/25, costituendo esso chiaro indicatore del disfacimento del ménage familiare, pure accompagnato dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare.
Le condizioni dell'accordo di separazione hanno il seguente contenuto:
Pag. 2 a 5
Pag. 3 a 5
Pag. 4 a 5
Le suddette condizioni possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e all'interesse dei minori.
In particolare, deve osservarsi la natura sostanzialmente paritaria del collocamento dei minori, sì che non appare del tutto recisa la continuità dell'habitat domestico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronunzia la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1 del vallo l'8/9/1990 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Petrosino, l'1/12/2018, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 22 parte 2 serie A - anno 2018;
2) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati dalle condizioni indicate nell'atto sottoscritto il 30/6/25 e depositato in data 1/7/25, così come riportate in motivazione;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
2/7/2025
Marsala, 2/7/2025 Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
a seguito della camera di consiglio del 2/7/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 R.G. dell'anno 2025 tra:
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Antonina Parte_1 C.F._1
Milazzo in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso all'avv. Luciana Controparte_1 C.F._2
Taormina, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario avente ad oggetto: Separazione giudiziale – (conversione in consensuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2/7/25 le parti tramite note di trattazione scritta chiedevano la trasformazione del rito in consensuale e l'omologazione dell'accordo allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito attraverso il deposito, in data 1/7/25, dell'“accordo separazione con trasformazione da giudiziale a consensuale” sottoscritto da
Pag. 1 a 5 entrambe le parti in data 30/6/25, costituendo esso chiaro indicatore del disfacimento del ménage familiare, pure accompagnato dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare.
Le condizioni dell'accordo di separazione hanno il seguente contenuto:
Pag. 2 a 5
Pag. 3 a 5
Pag. 4 a 5
Le suddette condizioni possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative e all'interesse dei minori.
In particolare, deve osservarsi la natura sostanzialmente paritaria del collocamento dei minori, sì che non appare del tutto recisa la continuità dell'habitat domestico.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronunzia la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1 del vallo l'8/9/1990 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio in Petrosino, l'1/12/2018, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 22 parte 2 serie A - anno 2018;
2) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati dalle condizioni indicate nell'atto sottoscritto il 30/6/25 e depositato in data 1/7/25, così come riportate in motivazione;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
2/7/2025
Marsala, 2/7/2025 Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 5 a 5