TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2026/2024 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 2026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Caravaggio n. 18, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Claudio Turturiello dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luca Giordano n. 23, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Esposito dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Controparte_1 notificato in data 8.02.2024, dell'importo di € 21.982,50, oltre spese successive, relativo alla quota di 2/9 spettante all'intimante, nella qualità di erede di in forza del Persona_1 decreto ingiuntivo n. 1449/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord. L'opponente deduceva l'omessa notifica del titolo esecutivo, con conseguente nullità dell'atto di precetto, ed eccepiva che la pretesa creditoria riguardava i rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui al decreto ingiuntivo azionato, quali ex coniugi, essendo lo strumento monitorio finalizzato all'attuazione dei patti e delle condizioni relativi alla loro separazione coniugale.
Precisava, inoltre, di aver più volte agito giudizialmente al fine di ottenere l'adempimento di quanto statuito dalla sentenza di divorzio n. 622/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ovvero l'obbligo di di cedere la piena ed esclusiva proprietà di un'unità immobiliare;
in Persona_1 ragione di tale inadempimento, l'ex coniuge non aveva richiesto l'esecuzione del titolo monitorio anzidetto, comportamento integrante l'esplicita manifestazione della tacita rimessione del debito.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo e documentando la regolarità della Controparte_1 notifica del titolo esecutivo all'opponente, avvenuta a mezzo del servizio postale con deposito del plico in data 4.08.2014, invio della comunicazione di avviso di deposito il 6.08.2014, e perfezionamento della notifica il 18.08.2014 per mancato ritiro.
In merito alla violazione degli accordi assunti in sede di divorzio e alle azioni intraprese da
[...]
l'opposto ha contestato l'attinenza e il fondamento delle avverse deduzioni, Parte_1
evidenziando la mancanza delle relative prove.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna della controparte al pagamento alle spese di lite.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare che l'omessa notifica del titolo esecutivo costituisce un'invalidità formale del precetto e, pertanto, tale contestazione deve essere proposta nella forma dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Detto termine, nel caso di specie, non è stato rispettato, in quanto il precetto è stato notificato in data 8.02.2024 e la presente azione, da riqualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è stata notificata all'opposto con PEC datata 29.02.2024.
Dunque, l'eccezione relativa alla nullità del precetto è inammissibile poiché tardiva.
Si osserva, in ogni caso, che in atti risulta comprovata la regolare notifica all'odierna opponente del decreto ingiuntivo n. 1449/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, successivamente munito di formula esecutiva in data 25.11.2024; pertanto, ove tempestivamente proposta, l'opposizione sarebbe stata infondata.
Quanto alla presunta rinunzia al credito di cui al titolo monitorio azionato, si evidenzia che tale contestazione, relativa al diritto a procedere all'esecuzione, è stata correttamente proposta con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che l'opponente non ha provveduto a documentare l'avvenuta remissione del debito da parte del defunto creditore, o qualsivoglia causa estintiva e/o modificativa della pretesa creditoria precettata;
sicché, in assenza di riscontro probatorio, l'eccezione proposta non può essere accolta.
Infine, con note per la precisazione delle conclusioni, l'opponente ha lamentato l'indivisibilità del credito derivante dal decreto ingiuntivo, nonché la mancanza di rappresentanza in capo all'intimante e la rinuncia tacita degli altri eredi al credito.
Al riguardo giova ricordare che le comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c. hanno il preciso scopo di illustrare, riproporre, le domande ed eccezioni ritualmente e tempestivamente introdotte nel giudizio, rispetto alle quali si è instaurato il contraddittorio tra le parti. Ne consegue, come correttamente dedotto dall'opposto, che ove in sede di comparsa conclusionale siano proposte questioni nuove, queste sono inammissibili ed il giudice non può, e non deve, pronunciarsi sul merito delle stesse.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2026/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede in ordine alla domanda proposta da Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c;
- rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 2026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Caravaggio n. 18, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Claudio Turturiello dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luca Giordano n. 23, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Esposito dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Controparte_1 notificato in data 8.02.2024, dell'importo di € 21.982,50, oltre spese successive, relativo alla quota di 2/9 spettante all'intimante, nella qualità di erede di in forza del Persona_1 decreto ingiuntivo n. 1449/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord. L'opponente deduceva l'omessa notifica del titolo esecutivo, con conseguente nullità dell'atto di precetto, ed eccepiva che la pretesa creditoria riguardava i rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui al decreto ingiuntivo azionato, quali ex coniugi, essendo lo strumento monitorio finalizzato all'attuazione dei patti e delle condizioni relativi alla loro separazione coniugale.
Precisava, inoltre, di aver più volte agito giudizialmente al fine di ottenere l'adempimento di quanto statuito dalla sentenza di divorzio n. 622/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ovvero l'obbligo di di cedere la piena ed esclusiva proprietà di un'unità immobiliare;
in Persona_1 ragione di tale inadempimento, l'ex coniuge non aveva richiesto l'esecuzione del titolo monitorio anzidetto, comportamento integrante l'esplicita manifestazione della tacita rimessione del debito.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo e documentando la regolarità della Controparte_1 notifica del titolo esecutivo all'opponente, avvenuta a mezzo del servizio postale con deposito del plico in data 4.08.2014, invio della comunicazione di avviso di deposito il 6.08.2014, e perfezionamento della notifica il 18.08.2014 per mancato ritiro.
In merito alla violazione degli accordi assunti in sede di divorzio e alle azioni intraprese da
[...]
l'opposto ha contestato l'attinenza e il fondamento delle avverse deduzioni, Parte_1
evidenziando la mancanza delle relative prove.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna della controparte al pagamento alle spese di lite.
3. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno evidenziare che l'omessa notifica del titolo esecutivo costituisce un'invalidità formale del precetto e, pertanto, tale contestazione deve essere proposta nella forma dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Detto termine, nel caso di specie, non è stato rispettato, in quanto il precetto è stato notificato in data 8.02.2024 e la presente azione, da riqualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è stata notificata all'opposto con PEC datata 29.02.2024.
Dunque, l'eccezione relativa alla nullità del precetto è inammissibile poiché tardiva.
Si osserva, in ogni caso, che in atti risulta comprovata la regolare notifica all'odierna opponente del decreto ingiuntivo n. 1449/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, successivamente munito di formula esecutiva in data 25.11.2024; pertanto, ove tempestivamente proposta, l'opposizione sarebbe stata infondata.
Quanto alla presunta rinunzia al credito di cui al titolo monitorio azionato, si evidenzia che tale contestazione, relativa al diritto a procedere all'esecuzione, è stata correttamente proposta con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che l'opponente non ha provveduto a documentare l'avvenuta remissione del debito da parte del defunto creditore, o qualsivoglia causa estintiva e/o modificativa della pretesa creditoria precettata;
sicché, in assenza di riscontro probatorio, l'eccezione proposta non può essere accolta.
Infine, con note per la precisazione delle conclusioni, l'opponente ha lamentato l'indivisibilità del credito derivante dal decreto ingiuntivo, nonché la mancanza di rappresentanza in capo all'intimante e la rinuncia tacita degli altri eredi al credito.
Al riguardo giova ricordare che le comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c. hanno il preciso scopo di illustrare, riproporre, le domande ed eccezioni ritualmente e tempestivamente introdotte nel giudizio, rispetto alle quali si è instaurato il contraddittorio tra le parti. Ne consegue, come correttamente dedotto dall'opposto, che ove in sede di comparsa conclusionale siano proposte questioni nuove, queste sono inammissibili ed il giudice non può, e non deve, pronunciarsi sul merito delle stesse.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2026/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede in ordine alla domanda proposta da Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c;
- rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo