Decreto cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Monza e Brianza in data 19.12.2024 e formalmente notificato in data 23.12.2024,
nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, l’Amministrazione ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti di -OMISSIS- e della figlia minorenne, in quanto il Tribunale di -OMISSIS- ha accolto la loro domanda di protezione internazionale. Il provvedimento richiama la previsione dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento (amministrativo e giurisdizionale) di riconoscimento della protezione internazionale. Nel contempo considera che la ricorrente ha rifiutato l’inserimento nel progetto SAI di -OMISSIS-.
E’ fondata e presenta carattere assorbente la censura volta a contestare la violazione della garanzie partecipative, stante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 1990 n. 241.
Come accennato, nel caso di specie l’amministrazione, oltre ad attestare il riconoscimento della protezione internazionale, ha anche evidenziato che la ricorrente non ha aderito alla proposta di inserimento nel Sai, ma, omettendo il preavviso di rigetto, non ha consentito alla stessa di rappresentare le ragioni del rifiuto e più in generale la peculiarità delle condizioni che connotano la figlia minorenne.
La documentazione in atti (cfr. relazione Meta) attesta con riferimento alla figlia minorenne della ricorrente – e il dato non è superato dalle deduzioni dell’amministrazione resistente – che 1) nata il [...] è affetta da disturbo dello spettro autistico di grado severo (grado 3 secondo DSM-5), con compromissione del linguaggio e dello sviluppo intellettivo, come documentato dalla relazione clinica dell'AIAS di -OMISSIS- del 24/07/2025; 2) il quadro clinico evidenzia una condizione di gravissima disabilità, certificata secondo la normativa vigente, che richiede trattamenti riabilitativi ad alta intensità e continuità; 3) attualmente è inserita in un percorso riabilitativo multidisciplinare (neuropsicomotricità, logopedia con CAA, monitoraggio neuropsichiatrico), avviato nel dicembre 2024 e tuttora in corso presso AIAS -OMISSIS-, con cadenza bi e trisettimanale. La relazione sanitaria indica espressamente che la prosecuzione senza interruzioni del programma terapeutico è condizione necessaria per consolidare i progressi, seppur parziali, già osservati; 4) il trasferimento presso il SAI di -OMISSIS- comporterebbe l'interruzione di tali interventi; 5) la minore beneficia della Misura B 1 della Regione Lombardia, prevista dalla DGR n. XI/7769/2022 e successive, destinata a persone in condizione di gravissima disabilità. Tale misura garantisce un contributo economico mensile di circa 700 euro. Il trasferimento in altra regione determinerebbe la perdita immediata di questo sostegno, poiché la misura è erogata esclusivamente dalla Regione Lombardia e non è prevista in altre regioni italiane. L'assegno Bl costituisce parte essenziale del progetto personalizzato di vita indipendente e di inclusione sociale della famiglia, integrandosi con altri contributi economici e con il percorso, già avviato con il Comune di -OMISSIS-, di ricerca di una soluzione abitativa autonoma sul territorio.
La documentazione ora richiamata evidenzia la specificità del caso di specie, che non è riconducibile sul piano materiale ad una mera presa d’atto dell’avvenuto riconoscimento della protezione internazionale, essendo caratterizzata dalla grave patologia della figlia minorenne della ricorrente e dall’avvenuta attivazione in suo favore di un complesso progetto di cura e sostegno, che coinvolge una pluralità di soggetti e che la relazione citata indica come indispensabile per la tutela della persona.
In tale peculiare contesto, l’omissione del preavviso di rigetto assume una valenza non meramente formale, ma sostanziale, in quanto ha precluso l’attivazione di un contraddittorio funzionale a permettere all’amministrazione di acquisire, verificare e valutare elementi rilevanti che connotano la complessa fattispecie.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura esaminata.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La complessità della situazione fattuale e giuridica sottesa al provvedimento impugnato conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
RI TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA | CH SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.