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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristiana SC (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescina, alla via Salita C.F._2
SC 1
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Ortucchio, alla via delle C.F._4
Stelle 39
- OPPOSTA -
Conclusioni: per l'opponente, come da atto di opposizione e da note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2020 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatogli da in data 14.2.2020 per il pagamento della somma CP_1 di € 50.021,62 in forza della sentenza n. 342/19 del Tribunale di Avezzano, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del precetto opposto, con condanna dell'opposta, in subordine, al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
1 L'opponente ha in sintesi dedotto: in primo luogo, di non aver avuto conoscenza del giudizio definito con la sopra indicata sentenza, con conseguente insussistenza di un titolo esecutivo azionabile nei suoi confronti;
in secondo luogo, di aver sempre contribuito al mantenimento del figlio compatibilmente con le proprie possibilità economiche.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente CP_1 al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha dedotto: che l'atto introduttivo del giudizio definito con la sentenza azionata esecutivamente è stato ritualmente notificato mediante consegna al padre dell'opponente presso il luogo di residenza dell'opponente medesimo;
che in questa sede non è ammissibile la doglianza fondata sull'avere l'opponente versato nel corso degli anni dei contributi per il mantenimento del figlio.
3. Esclusa, con ordinanza del 16.7.2020, la sussistenza dei presupposti per disporre l'invocata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla doglianza formulata sul presupposto della non conoscenza da parte dell'opponente del giudizio definito con la sentenza azionata esecutivamente occorre rilevare che nella specie: i) non ricorre un'ipotesi in cui è necessario verificare il rispetto del principio di effettività della tutela dei diritti del consumatore (su cui Cass., SS.UU., sent. n. 9479/23); ii) trova invece applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale l'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non può fondarsi su fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo, mentre, con riguardo ai vizi dello stesso titolo, può prospettarsi mediante tale opposizione unicamente un vizio che determini l'inesistenza giuridica del titolo, laddove invece gli altri eventuali vizi debbono essere fatti valere nel processo in cui il titolo è stato emesso (cfr., Cass., sent. n. 3277/15, Cass., sent. n. 16983/18, Cass., sent. n. 2785/25).
Ebbene nella specie il vizio del titolo che è stato prospettato (ossia l'erronea dichiarazione di contumacia nell'ambito del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo) non integra un'ipotesi di inesistenza del titolo, ove si consideri che la parte contumace può impugnare la sentenza anche oltre la scadenza del termine annuale (a condizione che provi la nullità della notificazione, nonché la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità), che inoltre la notificazione della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e che comunque
2 l'erronea dichiarazione di contumacia non determina un vizio della sentenza laddove non abbia provocato un concreto pregiudizio all'attività difensiva (cfr., Cass., ord. n. 36181/22, Cass., ord. n.
8593/18, Cass., ord. n. 5408/20).
Deve dunque escludersi che il vizio lamentato dall'opponente possa essere ammissibilmente prospettato in questa sede.
Giova peraltro sottolineare che l'opposta ha prodotto l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio definito con il titolo azionato esecutivamente: segnatamente, è stato prodotto l'avviso da cui emerge l'avvenuta consegna, presso la residenza dell'odierno opponente, al padre dello stesso opponente quale familiare convivente e, successivamente a tale produzione, l'opponente non ha fornito idonea prova della non convivenza.
Con riguardo poi a quanto dedotto in ordine ai pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente nel corso degli anni per il mantenimento del figlio è dirimente sottolineare che in questa sede tali pagamenti non sono stati documentati e che comunque eventuali pagamenti avrebbero potuto assumere rilievo solo se successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Deve poi evidenziarsi che nello stesso titolo azionato viene già dato conto della corresponsione da parte dell'odierno opponente dell'importo di € 12.000,00 e viene quindi determinata la residua somma dovuta con riferimento ai 17 anni di vita del figlio (risultando conseguentemente ininfluente anche quanto dedotto dall'opponente circa l'indipendenza economica attualmente raggiunta dal figlio ormai maggiorenne).
5. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione e la conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Dal rigetto dell'opposizione non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18,
Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Al riguardo occorre tuttavia precisare che l'opposta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 26.6.2020, prodotta in data 10.7.2020 e corredata dall'istanza di ammissione del 10.6.2020; inoltre, in data 30.11.2023, è stata prodotta dichiarazione
3 della parte ammessa al patrocinio in ordine alla rilevante variazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ebbene, premesso che occorre fare riferimento all'istanza di ammissione al patrocinio per determinare la decorrenza dei relativi effetti (cfr., Cass., sent. n. 24729/11), deve procedersi alla liquidazione in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/02 con riguardo alle fasi studio, introduttiva e trattazione – istruttoria (cfr., con riguardo alla necessità di operare distinte liquidazioni in ragione delle distinte fasi, Cass., sent. n. 1345/05); di contro, con riguardo alla fase decisoria successiva alla suindicata variazione, la liquidazione può intervenire a favore della parte.
Tali spese sono infine liquidate d'ufficio avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia e, con riguardo alla quota parte liquidata in favore dello Stato, applicando i criteri ordinari di liquidazione stante l'autonomia del rapporto instaurato direttamente tra lo Stato ed il difensore del beneficiario del patrocinio e, conseguentemente, della relativa liquidazione (cfr., Corte cost. sent. n. 64/2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida: in favore dello Stato Parte_1
e per le fasi studio, introduttiva e trattazione-istruttoria in € 2.356,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
in favore di e per la fase decisoria in € 1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. CP_1
e cassa come per legge.
Così deciso in data 8.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristiana SC (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescina, alla via Salita C.F._2
SC 1
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Ortucchio, alla via delle C.F._4
Stelle 39
- OPPOSTA -
Conclusioni: per l'opponente, come da atto di opposizione e da note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2020 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatogli da in data 14.2.2020 per il pagamento della somma CP_1 di € 50.021,62 in forza della sentenza n. 342/19 del Tribunale di Avezzano, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del precetto opposto, con condanna dell'opposta, in subordine, al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
1 L'opponente ha in sintesi dedotto: in primo luogo, di non aver avuto conoscenza del giudizio definito con la sopra indicata sentenza, con conseguente insussistenza di un titolo esecutivo azionabile nei suoi confronti;
in secondo luogo, di aver sempre contribuito al mantenimento del figlio compatibilmente con le proprie possibilità economiche.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente CP_1 al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha dedotto: che l'atto introduttivo del giudizio definito con la sentenza azionata esecutivamente è stato ritualmente notificato mediante consegna al padre dell'opponente presso il luogo di residenza dell'opponente medesimo;
che in questa sede non è ammissibile la doglianza fondata sull'avere l'opponente versato nel corso degli anni dei contributi per il mantenimento del figlio.
3. Esclusa, con ordinanza del 16.7.2020, la sussistenza dei presupposti per disporre l'invocata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
Con riguardo alla doglianza formulata sul presupposto della non conoscenza da parte dell'opponente del giudizio definito con la sentenza azionata esecutivamente occorre rilevare che nella specie: i) non ricorre un'ipotesi in cui è necessario verificare il rispetto del principio di effettività della tutela dei diritti del consumatore (su cui Cass., SS.UU., sent. n. 9479/23); ii) trova invece applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale l'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non può fondarsi su fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo, mentre, con riguardo ai vizi dello stesso titolo, può prospettarsi mediante tale opposizione unicamente un vizio che determini l'inesistenza giuridica del titolo, laddove invece gli altri eventuali vizi debbono essere fatti valere nel processo in cui il titolo è stato emesso (cfr., Cass., sent. n. 3277/15, Cass., sent. n. 16983/18, Cass., sent. n. 2785/25).
Ebbene nella specie il vizio del titolo che è stato prospettato (ossia l'erronea dichiarazione di contumacia nell'ambito del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo) non integra un'ipotesi di inesistenza del titolo, ove si consideri che la parte contumace può impugnare la sentenza anche oltre la scadenza del termine annuale (a condizione che provi la nullità della notificazione, nonché la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità), che inoltre la notificazione della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e che comunque
2 l'erronea dichiarazione di contumacia non determina un vizio della sentenza laddove non abbia provocato un concreto pregiudizio all'attività difensiva (cfr., Cass., ord. n. 36181/22, Cass., ord. n.
8593/18, Cass., ord. n. 5408/20).
Deve dunque escludersi che il vizio lamentato dall'opponente possa essere ammissibilmente prospettato in questa sede.
Giova peraltro sottolineare che l'opposta ha prodotto l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio definito con il titolo azionato esecutivamente: segnatamente, è stato prodotto l'avviso da cui emerge l'avvenuta consegna, presso la residenza dell'odierno opponente, al padre dello stesso opponente quale familiare convivente e, successivamente a tale produzione, l'opponente non ha fornito idonea prova della non convivenza.
Con riguardo poi a quanto dedotto in ordine ai pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente nel corso degli anni per il mantenimento del figlio è dirimente sottolineare che in questa sede tali pagamenti non sono stati documentati e che comunque eventuali pagamenti avrebbero potuto assumere rilievo solo se successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Deve poi evidenziarsi che nello stesso titolo azionato viene già dato conto della corresponsione da parte dell'odierno opponente dell'importo di € 12.000,00 e viene quindi determinata la residua somma dovuta con riferimento ai 17 anni di vita del figlio (risultando conseguentemente ininfluente anche quanto dedotto dall'opponente circa l'indipendenza economica attualmente raggiunta dal figlio ormai maggiorenne).
5. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione e la conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Dal rigetto dell'opposizione non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18,
Cass., ord. n. 19948/23).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Al riguardo occorre tuttavia precisare che l'opposta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 26.6.2020, prodotta in data 10.7.2020 e corredata dall'istanza di ammissione del 10.6.2020; inoltre, in data 30.11.2023, è stata prodotta dichiarazione
3 della parte ammessa al patrocinio in ordine alla rilevante variazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ebbene, premesso che occorre fare riferimento all'istanza di ammissione al patrocinio per determinare la decorrenza dei relativi effetti (cfr., Cass., sent. n. 24729/11), deve procedersi alla liquidazione in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/02 con riguardo alle fasi studio, introduttiva e trattazione – istruttoria (cfr., con riguardo alla necessità di operare distinte liquidazioni in ragione delle distinte fasi, Cass., sent. n. 1345/05); di contro, con riguardo alla fase decisoria successiva alla suindicata variazione, la liquidazione può intervenire a favore della parte.
Tali spese sono infine liquidate d'ufficio avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia e, con riguardo alla quota parte liquidata in favore dello Stato, applicando i criteri ordinari di liquidazione stante l'autonomia del rapporto instaurato direttamente tra lo Stato ed il difensore del beneficiario del patrocinio e, conseguentemente, della relativa liquidazione (cfr., Corte cost. sent. n. 64/2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 514 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida: in favore dello Stato Parte_1
e per le fasi studio, introduttiva e trattazione-istruttoria in € 2.356,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
in favore di e per la fase decisoria in € 1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. CP_1
e cassa come per legge.
Così deciso in data 8.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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