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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1616/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia
elettivamente domiciliato presso Comune Di Crosia Comune 87060 Crosia CS
Resistente_1 - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5868/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 15/11/2023 Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 232909 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 232909 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 265025 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 265025 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1 della Regione
Calabria, in sigla Resistente_1, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento emesse da OG Spa per conto del Comune di Crosia:
1. n° 0232909 del 03.10.2022 pratica n° 900.2022.0021305089 su avvisi di accertamento imu 2013 n° 2018-0002102 e avviso imu 2014 n° 2018-
0003425, notificata all'Resistente_1, a mezzo pec, giorno 12.10.2022 con protocollo in ingresso n° Numero_1 di complessivi € 87.747,75, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese.
2. n° 0265025 del 03.11.2022 pratica n° 900.2022.0021305089 su avvisi di accertamento imu 2013 n° 2018-0002102 e avviso imu 2014 n° 2018-
0003425, notificata all'Resistente_1, a mezzo pec, giorno 14.11.2022 con protocollo in ingresso n° 0017551 di complessivi € 87.747,75, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese.
Si costituiva la OG .
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso di prime cure sulla scorta del ritenuto difetto del presupposto impositivo.
Rispetto alla decisione SOGET interpone appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita Resistente_1.
L'appello deve essere accolto per l'assorbente considerazione del vizio della sentenza di primo grado che
, per come sostenuto dall'appellante entra nel merito seppur gli atti impugnati siano delle ingiunzioni che erano stata precedute da avvisi di pagamento la notifica dei quali non è stata mai contestata .
Ma allora le doglianze di merito dovevano essre ritenute inammissibili. Attesa la natura delle controversia, la complessità delle questioni di merito rispettate si ritiene di compensare le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1616/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia
elettivamente domiciliato presso Comune Di Crosia Comune 87060 Crosia CS
Resistente_1 - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5868/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 15/11/2023 Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 232909 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 232909 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 265025 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 265025 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1 della Regione
Calabria, in sigla Resistente_1, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento emesse da OG Spa per conto del Comune di Crosia:
1. n° 0232909 del 03.10.2022 pratica n° 900.2022.0021305089 su avvisi di accertamento imu 2013 n° 2018-0002102 e avviso imu 2014 n° 2018-
0003425, notificata all'Resistente_1, a mezzo pec, giorno 12.10.2022 con protocollo in ingresso n° Numero_1 di complessivi € 87.747,75, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese.
2. n° 0265025 del 03.11.2022 pratica n° 900.2022.0021305089 su avvisi di accertamento imu 2013 n° 2018-0002102 e avviso imu 2014 n° 2018-
0003425, notificata all'Resistente_1, a mezzo pec, giorno 14.11.2022 con protocollo in ingresso n° 0017551 di complessivi € 87.747,75, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese.
Si costituiva la OG .
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso di prime cure sulla scorta del ritenuto difetto del presupposto impositivo.
Rispetto alla decisione SOGET interpone appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita Resistente_1.
L'appello deve essere accolto per l'assorbente considerazione del vizio della sentenza di primo grado che
, per come sostenuto dall'appellante entra nel merito seppur gli atti impugnati siano delle ingiunzioni che erano stata precedute da avvisi di pagamento la notifica dei quali non è stata mai contestata .
Ma allora le doglianze di merito dovevano essre ritenute inammissibili. Attesa la natura delle controversia, la complessità delle questioni di merito rispettate si ritiene di compensare le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.