TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1197 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. CO CA e dell'Avv. OR CA che la rappresentano e difendono, congiuntamente
RICORRENTE
E
– (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede , Filiale Metropolitana Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dario CP_1
PE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo di: CP_1
1) dichiarare che la Sig. ha diritto al riconoscimento delle Parte_1 provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal mese di novembre 2022, data della domanda amministrativa, come da decreto di omologa;
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
1 A sostegno della domanda, la ha dedotto: Pt_1
- che il Tribunale Civile di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto di omologa del 26.01.2024 emesso nel giudizio RG 2359/2022 ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art 1, L.18/80 con decorrenza dal mese di novembre 2022; CP_
- che detto decreto di omologa era stato notificato, via pec, alle competenti sedi in data
29.01.2024; CP_
- di aver trasmesso in data 31.01.2024 all' il modello AP70 corredato dalla documentazione idonea a consentire all'istituto di provvedere al pagamento;
CP_
- che l' nonostante il decorso di oltre 120 giorni, non ha provveduto al pagamento;
Si è costituita l' in data 06.06.2025 deducendo di aver liquidato la prestazione con TP/150 CP_1 del 23/09/2024 e provveduto all'accredito della prima rata e degli arretrati in data 07/10/2024.
Pertanto, l'istituto previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note d'udienza, depositate in data 19/06/2025, parte ricorrente ha dato atto che l' , CP_1 come dallo stesso dedotto nella propria memoria difensiva, ha provveduto al pagamento della prima rata, comprensiva degli arretrati, evidenziando però che detto pagamento non includeva gli interessi moratori. CP_ Il ricorrente ha insistito, pertanto, nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento avvenuto il
07.10.2024.
All'odierna udienza acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.18/80 con decorrenza dal mese di novembre
2022 e al pagamento dei ratei maturati sino al deposito del ricorso, limitatamente alla somma capitale.
Non è, infatti, contestato tra le parti e risulta documentalmente che ha riconosciuto il diritto CP_1 della ricorrente alla percezione della prestazione richiesta provvedendo alla liquidazione della stessa in data 23.09.2024, quindi circa tre mesi dopo il deposito del ricorso da parte del ricorrente avvenuto in data 05.06.2024 e dopo anche la notifica del suddetto avvenuta il giorno 22.07.2024, con l'accredito della prima rata e degli arretrati il giorno 07.10.2024.
2 Passando all'esame della domanda relativa alla spettanza o meno degli interessi moratori sulla somma riconosciuta a titolo di arretrati, si ricorda che ai sensi dell'art 1224 c.c. “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Va inoltre tenuto conto che ai sensi dell'art. 1219, co 2, n 3 c.c. ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Tale ipotesi si verifica anche nel caso in esame in cui l' deve provvedere ad accreditare la CP_1 somma spettante al ricorrente a titolo di prestazione assistenziale sul c/c del medesimo.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale o assistenziale si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che detto termine decorre dalla domanda dell'interessato, pertanto, gli interessi e la rivalutazione decorrono dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda di prestazione dell'interessato.
Nel caso in esame l'invio della domanda deve ritenersi completato con l'invio del modello AP70 all'ente previdenziale avvenuto in data 31 gennaio 2024 tramite pec.
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 è quindi decorso il 01.06.2024 senza che l'ente si sia pronunziato.
Deve pertanto ritenersi accertato il diritto della ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di Euro 12.160,08 versata dall' a titolo di ratei arretrati della CP_1 prestazione riconosciuta, a far data dal 01.06.2024 sino al 07.10.2024, quantificabili in Euro
524,80 euro.
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza anche virtuale e del principio di causalità. Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere. Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento, senza gli interessi, CP_1 solo dopo l'iscrizione al ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il
22.07.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla
Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente al 20%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto
3 che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio - tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 80% e compensate per la restante parte. CP_1
PQM
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere.
ACCERTA il diritto il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma capitale di Euro 12.160,08 riconosciuta dall' , a far data dal 01.06.2024 sino al CP_1
07.10.2024, e per l'effetto CONDANNA l' al pagamento della somma di Euro 524,80 a CP_1 favore di parte ricorrente
CONDANNA, inoltre, l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari ad €1.492,00 oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi agli avv.
CO CA e OR CA dichiaratosi antistatari.
COMPENSA il restante 20% tra le parti le spese di lite
Civitavecchia 24/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
4