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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1700/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1700/2025 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CARRETTA MARIA P.IVA_1
GRAZIA;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
GA e GN BELLINI;
RESISTENTE
c.f. CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Pt_1
Piaccia a Codesto ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e premessa l'istruttoria occorrente, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, in riforma del decreto depositato il 08/07/2025 del Giudice Dott.ssa Natalia Fiorello nella causa - R.G.L.
n. 823/2024, liquidare il compenso del CTU dr. nella causa 823/2024 RGL Tribunale di CP_2
Cuneo, secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio
2002, ovvero nella misura di Euro 290,77 oltre oneri di legge, ovvero 581,54 se ritenuta la particolare complessità, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa Natalia Fiorello di Euro
2.862,60, oltre 4% ed IVA, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1 Si formula ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Controparte_1
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis,
Nel merito:
- per quanto sopra esposto, ci si rimette alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice;
- con riserva, ove necessario, di articolare ulteriori difese, istanze ed eccezioni nel corso del giudizio;
In ogni caso:
con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 -bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e
IVA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2025 ai sensi degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs.
150/2011, l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 1279/2025 depositato il 9.07.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo a favore del CTU dott. a titolo di CP_2 compenso per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 823/2024.
2. Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies al 30.10.2025, regolarmente notificato unitamente al ricorso ai resistenti CP_2
e
[...] Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva rimettendosi alla valutazione del Presidente, ritenendo egregio e completo il lavoro svolto dal CTU.
3. All'udienza del 30.10.2025 il Presidente, rilevata la regolare notifica e la mancata costituzione del resistente , ne dichiarava la contumacia;
ritenuta la causa CP_2 matura per la decisione, invitava le parti costituite a discutere;
i difensori si riportavano agli atti introduttivi.
Il Presidente visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni.
In diritto.
1. Con ordinanza emessa all'udienza del 19.02.2025, il Giudice del lavoro disponeva procedersi a CTU medico legale, nominando il dott. al quale sottoponeva il CP_2 seguente quesito: visti gli atti e i documenti di causa, svolti tutti gli accertamenti ritenuti opportuni, accerti il CTU l'attuale grado di invalidità da infortunio riportato dal CP_1
2 a seguito dell'infortunio sul lavoro del 4.12.15, originariamente quantificato nella CP_1 misura del 20% e poi in sede di revisione nella minor misura dell'11%; riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
La relazione peritale veniva puntualmente depositata il 07.07.2025 e contestualmente veniva depositata la istanza di liquidazione del compenso a vacazioni, per 65 giorni lavorativi per un importo complessivo di euro 2862,60.
1.1. Con decreto in data 09.07.2025 il Giudice esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta, visto il D.M. 30.5.2002 e ritenuto di liquidare il compenso a vacazioni come chiesto, liquidava al C.T.U. CP_2 la somma di euro 2862,60 a titolo di compenso oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, ponendo il pagamento delle suddette somme, in via provvisoria, a carico delle parti in via solidale.
2. ha opposto detto decreto assumendo in generale l'eccessività dell'importo sulla base Pt_1 dei criteri di legge.
2.1. Sostiene in primo luogo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi degli artt. 20 e 21 della tabella allegata al dm 30.05.2002 applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Sostiene -conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata- Cassazione n. 2210/2020 e n. 20088/2010) - che nel caso di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nell'ambito di un giudizio civile, la liquidazione del compenso del professionista deve comprendere unicamente i compensi di cui all'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 senza che il giudice possa far ricorso al criterio delle vacazioni, laddove la delicatezza dell'incarico rilevava ai fini dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà poteva giustificare - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 - l'aumento dell'onorario sino al doppio” (Cass. 20088/2010).
2.2. In via subordinata assume che, volendo considerare il criterio residuale delle vacazioni,
390 ore sono eccessive, considerato che nel medesimo periodo il CTU svolgeva anche altro incarico peritale e in rapporto alle liquidazioni mediamente riconosciute per casi analoghi.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
1. Va premesso che correttamente è stato evocato in giudizio anche il sig. Controparte_1 atteso che la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico di ufficio (Cass. n. 28572 del
13.10.2023).
2. L'allegazione sulla applicabilità al caso di specie degli artt. 20/21 DM 30.05.2002 è infondata.
3 Condivisibile è il principio di diritto da cui muove l'opponente, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacazioni, di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 4, avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio
Non convincente, invece, appare la conclusione cui giunge il ricorso, laddove sostiene che l'oggetto della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito sia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della Tabella allegata al decreto 30 maggio 2002: l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della
"consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona".
La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel presente caso, come emerge dal quesito e dalla relazione che allo stesso risponde, la consulenza risulta disposta nell'ambito di un giudizio intentato dal lavoratore al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente presenta importanti esiti relativi all'infortunio lavorativo del 04.12.2015 e, conseguentemente, dichiarare che il complesso menomativo presente nel sig. è pari almeno al 18% della totale o nella percentuale, CP_1 maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria; con richiesta di condanna dell Pt_1 alla corresponsione della rendita da inabilità permanente parziale nella misura del 18% della totale o nella percentuale, maggiore o minore, che fosse risultata in esito all'istruttoria.
L'indagine affidata al consulente tecnico pertanto, deve presumersi, non si è propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso e più esteso, consistito nel verificare se il grado di invalidità del ricorrente in conseguenza dell'evento del 4.12.2015 fosse ridotto come in sede di revisione e in comparazione tra l'originaria quantificazione e quella formulata in sede di revisione.
Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. (Cass. sez. 2 n. 23418 del 19/09/2019 Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale;
Cass. n. 8159 del 22/03/2023 Costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari per i consulenti trova
4 applicazione il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale).
3. Il ricorso è fondato quanto al numero di vacazioni riconosciute.
La giurisprudenza di legittimità ha già in passato espresso il principio per cui (cfr. Cass. n.
4055/1974) la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato.
Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacazioni, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 5990 del
04/03/2020, n.5990).
Non è poi ultroneo ricordare quanto considerato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
16 del 10/02/2025 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, l. 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione).
La Corte ha infatti osservato che: Nello scrutinio di legittimità costituzionale la materia degli onorari non è stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della «relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra
l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario [e che] costituisce un munus publicum (sentenze
n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso»
(sentenza n. 166 del 2022, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo ambito, è stata purtuttavia avvertita l'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l'esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell'indole pubblicistica dell'istituto, finisse per svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192 del 2015). 3.2.2.‒
È stato così gradualmente rilevato l'aspetto critico della decurtazione degli onorari dell'ausiliare, in una misura tale da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del
5 processo e alla necessità di ridurne i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore. Quello che veniva definito, nelle più risalenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, come il «deplorevole inadempimento» (sentenza n. 41 del
1996, punto 5 del Considerato in diritto) delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, «dato caratterizzante della materia»
(sentenza n. 192 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto), entrando nell'ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza (salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia stata, piuttosto che la norma che prevedeva i compensi, l'inerzia dell'amministrazione nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede: sentenza n. 89 del 2020). […] Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito. 3.2.5.- L'istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si è visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. L'intervenuta costituzione presso il , in data 4 dicembre 2023, della predetta Controparte_3
Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un'occasione per riflettere sull'utilità di una distinzione, all'interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come
“solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.
Ciò detto, nel caso di specie vanno considerati: il tempo concesso al CTU (e rispettato) per l'espletamento delle indagini necessarie per rispondere ai quesiti -pari a circa 65 giorni lavorativi-; la non eccessiva complessità di tali accertamenti che richiedevano di appurare l'attuale invalidità permanente del ricorrente conseguente al sinistro e in rapporto alla originaria quantificazione;
la puntualità nell'evasione dell'incarico; la documentazione medica esaminata;
la ricorrenza di altro infortunio in data 22.11.2016 da mettere in rapporto con le conseguenze di quello precedente (visto che era stato liquidato complessivamente dall' ; Pt_1
6 la presenza di consulenti di parte con una efficace interlocuzione che ha consentito la mancata presentazione di osservazioni alla bozza della relazione.
Tutto ciò valutato, risulta congruo e adeguato determinare le vacazioni in numero di 75 per un compenso pari a euro 1101,00 arrotondato a 1.100,00
3. Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, della mancata costituzione del CTU resistente e della posizione difensiva del resistente costituito che si è rimesso alla valutazione del Giudice, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di Pt_1 liquidazione n. 1279/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo, liquida a favore del dott. la somma di euro 1.100,00 oltre accessori di CP_2 legge se dovuti, quale compenso per l'attività svolta come CTU medico legale nel giudizio n. 823/2024;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1700/2025 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CARRETTA MARIA P.IVA_1
GRAZIA;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
GA e GN BELLINI;
RESISTENTE
c.f. CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Pt_1
Piaccia a Codesto ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e premessa l'istruttoria occorrente, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, in riforma del decreto depositato il 08/07/2025 del Giudice Dott.ssa Natalia Fiorello nella causa - R.G.L.
n. 823/2024, liquidare il compenso del CTU dr. nella causa 823/2024 RGL Tribunale di CP_2
Cuneo, secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio
2002, ovvero nella misura di Euro 290,77 oltre oneri di legge, ovvero 581,54 se ritenuta la particolare complessità, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott.ssa Natalia Fiorello di Euro
2.862,60, oltre 4% ed IVA, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1 Si formula ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Controparte_1
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis,
Nel merito:
- per quanto sopra esposto, ci si rimette alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice;
- con riserva, ove necessario, di articolare ulteriori difese, istanze ed eccezioni nel corso del giudizio;
In ogni caso:
con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 -bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e
IVA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2025 ai sensi degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs.
150/2011, l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 1279/2025 depositato il 9.07.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo a favore del CTU dott. a titolo di CP_2 compenso per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 823/2024.
2. Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies al 30.10.2025, regolarmente notificato unitamente al ricorso ai resistenti CP_2
e
[...] Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva rimettendosi alla valutazione del Presidente, ritenendo egregio e completo il lavoro svolto dal CTU.
3. All'udienza del 30.10.2025 il Presidente, rilevata la regolare notifica e la mancata costituzione del resistente , ne dichiarava la contumacia;
ritenuta la causa CP_2 matura per la decisione, invitava le parti costituite a discutere;
i difensori si riportavano agli atti introduttivi.
Il Presidente visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni.
In diritto.
1. Con ordinanza emessa all'udienza del 19.02.2025, il Giudice del lavoro disponeva procedersi a CTU medico legale, nominando il dott. al quale sottoponeva il CP_2 seguente quesito: visti gli atti e i documenti di causa, svolti tutti gli accertamenti ritenuti opportuni, accerti il CTU l'attuale grado di invalidità da infortunio riportato dal CP_1
2 a seguito dell'infortunio sul lavoro del 4.12.15, originariamente quantificato nella CP_1 misura del 20% e poi in sede di revisione nella minor misura dell'11%; riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
La relazione peritale veniva puntualmente depositata il 07.07.2025 e contestualmente veniva depositata la istanza di liquidazione del compenso a vacazioni, per 65 giorni lavorativi per un importo complessivo di euro 2862,60.
1.1. Con decreto in data 09.07.2025 il Giudice esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U., tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta, visto il D.M. 30.5.2002 e ritenuto di liquidare il compenso a vacazioni come chiesto, liquidava al C.T.U. CP_2 la somma di euro 2862,60 a titolo di compenso oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, ponendo il pagamento delle suddette somme, in via provvisoria, a carico delle parti in via solidale.
2. ha opposto detto decreto assumendo in generale l'eccessività dell'importo sulla base Pt_1 dei criteri di legge.
2.1. Sostiene in primo luogo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi degli artt. 20 e 21 della tabella allegata al dm 30.05.2002 applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Sostiene -conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata- Cassazione n. 2210/2020 e n. 20088/2010) - che nel caso di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nell'ambito di un giudizio civile, la liquidazione del compenso del professionista deve comprendere unicamente i compensi di cui all'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 senza che il giudice possa far ricorso al criterio delle vacazioni, laddove la delicatezza dell'incarico rilevava ai fini dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà poteva giustificare - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 - l'aumento dell'onorario sino al doppio” (Cass. 20088/2010).
2.2. In via subordinata assume che, volendo considerare il criterio residuale delle vacazioni,
390 ore sono eccessive, considerato che nel medesimo periodo il CTU svolgeva anche altro incarico peritale e in rapporto alle liquidazioni mediamente riconosciute per casi analoghi.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
1. Va premesso che correttamente è stato evocato in giudizio anche il sig. Controparte_1 atteso che la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico di ufficio (Cass. n. 28572 del
13.10.2023).
2. L'allegazione sulla applicabilità al caso di specie degli artt. 20/21 DM 30.05.2002 è infondata.
3 Condivisibile è il principio di diritto da cui muove l'opponente, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacazioni, di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 4, avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio
Non convincente, invece, appare la conclusione cui giunge il ricorso, laddove sostiene che l'oggetto della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito sia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della Tabella allegata al decreto 30 maggio 2002: l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della
"consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona".
La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel presente caso, come emerge dal quesito e dalla relazione che allo stesso risponde, la consulenza risulta disposta nell'ambito di un giudizio intentato dal lavoratore al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente presenta importanti esiti relativi all'infortunio lavorativo del 04.12.2015 e, conseguentemente, dichiarare che il complesso menomativo presente nel sig. è pari almeno al 18% della totale o nella percentuale, CP_1 maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria; con richiesta di condanna dell Pt_1 alla corresponsione della rendita da inabilità permanente parziale nella misura del 18% della totale o nella percentuale, maggiore o minore, che fosse risultata in esito all'istruttoria.
L'indagine affidata al consulente tecnico pertanto, deve presumersi, non si è propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso e più esteso, consistito nel verificare se il grado di invalidità del ricorrente in conseguenza dell'evento del 4.12.2015 fosse ridotto come in sede di revisione e in comparazione tra l'originaria quantificazione e quella formulata in sede di revisione.
Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. (Cass. sez. 2 n. 23418 del 19/09/2019 Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale;
Cass. n. 8159 del 22/03/2023 Costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari per i consulenti trova
4 applicazione il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale).
3. Il ricorso è fondato quanto al numero di vacazioni riconosciute.
La giurisprudenza di legittimità ha già in passato espresso il principio per cui (cfr. Cass. n.
4055/1974) la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato.
Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacazioni, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 5990 del
04/03/2020, n.5990).
Non è poi ultroneo ricordare quanto considerato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
16 del 10/02/2025 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, l. 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione).
La Corte ha infatti osservato che: Nello scrutinio di legittimità costituzionale la materia degli onorari non è stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della «relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra
l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario [e che] costituisce un munus publicum (sentenze
n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso»
(sentenza n. 166 del 2022, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo ambito, è stata purtuttavia avvertita l'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l'esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell'indole pubblicistica dell'istituto, finisse per svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192 del 2015). 3.2.2.‒
È stato così gradualmente rilevato l'aspetto critico della decurtazione degli onorari dell'ausiliare, in una misura tale da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del
5 processo e alla necessità di ridurne i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore. Quello che veniva definito, nelle più risalenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, come il «deplorevole inadempimento» (sentenza n. 41 del
1996, punto 5 del Considerato in diritto) delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, «dato caratterizzante della materia»
(sentenza n. 192 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto), entrando nell'ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza (salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia stata, piuttosto che la norma che prevedeva i compensi, l'inerzia dell'amministrazione nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede: sentenza n. 89 del 2020). […] Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito. 3.2.5.- L'istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si è visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. L'intervenuta costituzione presso il , in data 4 dicembre 2023, della predetta Controparte_3
Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un'occasione per riflettere sull'utilità di una distinzione, all'interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come
“solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.
Ciò detto, nel caso di specie vanno considerati: il tempo concesso al CTU (e rispettato) per l'espletamento delle indagini necessarie per rispondere ai quesiti -pari a circa 65 giorni lavorativi-; la non eccessiva complessità di tali accertamenti che richiedevano di appurare l'attuale invalidità permanente del ricorrente conseguente al sinistro e in rapporto alla originaria quantificazione;
la puntualità nell'evasione dell'incarico; la documentazione medica esaminata;
la ricorrenza di altro infortunio in data 22.11.2016 da mettere in rapporto con le conseguenze di quello precedente (visto che era stato liquidato complessivamente dall' ; Pt_1
6 la presenza di consulenti di parte con una efficace interlocuzione che ha consentito la mancata presentazione di osservazioni alla bozza della relazione.
Tutto ciò valutato, risulta congruo e adeguato determinare le vacazioni in numero di 75 per un compenso pari a euro 1101,00 arrotondato a 1.100,00
3. Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, della mancata costituzione del CTU resistente e della posizione difensiva del resistente costituito che si è rimesso alla valutazione del Giudice, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di Pt_1 liquidazione n. 1279/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo, liquida a favore del dott. la somma di euro 1.100,00 oltre accessori di CP_2 legge se dovuti, quale compenso per l'attività svolta come CTU medico legale nel giudizio n. 823/2024;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
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