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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa IN ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.63 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), quale Socio accomandatario e l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 CP_1
, nonché nella sua qualità di l.r.p.t. della Società Controparte_2
, e (C.F. ), entrambi Controparte_3 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria Ciardo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
in Lecce (LE), alla via Calabria n. 3, giusta mandato e procura su foglio separato ed in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(C.F. Controparte_4 P.IVA_1
p. Iva ), nella qualità in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo, ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (NA), al Centro Direzionale Isola G1, giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA -
NONCHÈ
, Controparte_5
- APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza del 10.12.2025, la causa, previo deposito telematico di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita ai sensi degli artt.350 bis, co. 1, e 281 sexies c.p.c.,
con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “1. - Con atto di citazione
ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensiva, nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante e socio accomandatario di nonché di Controparte_6
legale rappresentante pro tempore della società e , Controparte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale n. 059 2020 0024122106000, notificata da
alla società e Controparte_5 Controparte_2
avverso alle cartelle esattoriali nn. 059 2020 0024122207-000, 059 2020 0024122207-001 e 059
2020 0024122207-003, notificate - rispettivamente – alla Controparte_2
a , nella sua qualità di coobbligata in solido e nei limiti della garanzia prestata
[...] Parte_2
pari ad €.32.800,00, alla nella qualità di coobbligata in solido e nei Controparte_3
limiti della garanzia prestata pari ad € 32.800,00, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, attesa la palese illegittimità delle avverse pretese, Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle esattoriali: - a) n. 059 2020
0024122106000 di € 131.027,52; -b) n. 059 2020 0024122207-000 - 059 2020 0024122207-001 – n. b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e illegittimità delle cartelle esattoriali opposte e del
ruolo sottostante e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad
esecuzione per l'importo indicato negli atti oggetto della presente opposizione;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e ne formula espressa
richiesta”.
A sostegno di tali richieste gli opponenti deducevano, con unico motivo, che:
- le cartelle di pagamento notificate da originavano da un avviso Controparte_5
di pagamento per il recupero di somme garantite dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie
imprese di cui alla Legge 662/1996, gestito da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A. che agiva in surroga;
- la in qualità di gestore del Fondo, assumerebbe la medesima CP_4 Controparte_7
posizione creditoria del creditore originario, in considerazione della surrogazione legale
conseguente l'escussione della garanzia, con la conseguenza che la suddetta garanzia
comporterebbe una tutela di natura privatistica;
- in ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale
non assumerebbe natura di titolo esecutivo, avendo pertanto l'Ente l'onere di precostituirsi un titolo
(propedeutico all'iscrizione a ruolo), necessario per la sua legittimazione alla emanazione del ruolo
e della cartella di pagamento, in tale fattispecie aventi natura esclusiva di precetto.
CP_
, costituitasi con comparsa di risposta del 3/11/2022, chiedeva, Controparte_9
previo rigetto dell'istanza di sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi
del giudizio.
2. - Con ordinanza del 18/01/2023 il giudice rigettava la richiesta di sospensiva per assenza di fumus
bonis iuris e di periculum in mora;
con ordinanza del 18/01/2024 veniva rigettata (sempre per
insussistenza dei presupposti di legge per la sospensione del titolo esecutivo) anche una seconda istanza di sospensiva, proposta dalla sola , destinataria di una comunicazione Parte_2
preventiva di iscrizione ipotecaria”.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 2610/2024, pubblicata in data
18.07.2024, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione proposta da Eredi Dr. e Controparte_6 Controparte_3 Pt_2
compensava interamente le spese ed i compensi tra le parti costituite e gli dichiarava irripetibili
[...]
nei confronti dei convenuti contumaci.
In particolare, il giudice adito, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di
Contr legittimità, riteneva legittimo il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da , mediante notifica della Controparte_5
cartella esattoriale, attesa la natura pubblicistica dello stesso.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, nella Parte_1
qualità in atti, e , cui si opponeva Parte_2 Controparte_4
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese
[...]
del doppio grado di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, ancorché citate, , non si costituiva Controparte_5
rimanendo contumace.
All'udienza collegiale del 10.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la Corte pronuncia sentenza ai sensi degli artt.350 bis, co. 1, e 281
sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo di appello gli appellanti deducono “nullità e illegittimità della
sentenza per difetto, contraddittorietà, carenza di specificità nella motivazione in relazione alle
specifiche eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonchè violazione
degli artt. 132 n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc”. Segnatamente si dolgono che il Tribunale, aderendo acriticamente all'orientamento prevalente della
Contr giurisprudenza della S.C., abbia ritenuto legittima la procedura esattoriale seguita da per il recupero di crediti di natura privatistica, mediante iscrizione a ruolo della pretesa creditoria ed in assenza di un valido titolo esecutivo.
2. Con il terzo ed il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano “violazione ed errata
applicazione di norme di legge”, ovvero “del D. Lgs. 46/99 e dell'art.9, co 5 del D. Lgs. n. 123/98”.
Evidenziano come dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. 46/99 si desume,
incontrovertibilmente, che sono suscettibili di riscossione coattiva - mediante l'iscrizione a ruolo - le sole entrate di natura pubblicistica, come le entrate tributarie, mentre le entrate patrimoniali che originano da rapporti di natura privatistica, per poter essere riscosse mediante ruolo, esigono un titolo esecutivo propedeutico. Nelle fattispecie, dunque, come quella in questione, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
In particolare, muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo
di Garanzia, ossia è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, CP_7
un credito di natura privatistica, in quanto derivante da finanziamento erogato agli appellanti da ne consegue che, trattandosi di riscossione di entrate non aventi natura pubblicistica, Controparte_10
il ruolo esattoriale non può assumere natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, solo successivamente all'acquisizione di quest'ultimo,
alla iscrizione a ruolo dello stesso.
Conclude instando acchè in riforma dell'impugnata sentenza venga dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali opposte, per assenza di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
3. Dette doglianze da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica sono infondate.
Ed invero, è incontestato che il contratto di finanziamento stipulato dalla Parte_3
è assistito, oltre che dalle fideiussioni rilasciate da e dalla
[...] Parte_2 [...] anche da garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n° Controparte_3
662/1996, che prevede il finanziamento del fondo costituito presso il Controparte_11
in relazione a quest'ultima garanzia occorre distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto
[...]
finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra il debitore, i fideiussori e quale gestore del Fondo di Garanzia, fondato, invece, sulla garanzia ivi prevista quale CP_7
strumento di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese e sulla surroga legale all'ente finanziatore che assume, quindi, natura pubblicistica in ragione della fonte di regolamentazione del rapporto e della perseguita finalità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive.
A seguito dell'escussione della garanzia concessa ai sensi della legge n. 662/1996, e del successivo versamento dell'importo dovuto alla banca mutuante, nel recupero delle somme CP_7
versate, assume, in considerazione della surrogazione legale, la stessa posizione creditoria dell'originaria creditrice.
In tale direzione interpretativa volge l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del quale “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con Controparte_4
la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione
esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. del 16.1.2023 n. 1005; Cass. del
09/03/2020, n. 6508); ed ancora: “in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del
beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto
puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma
finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, “ex lege” e fin dal momento dell'erogazione (Cass. n. 13152/2023). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso,
come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di
pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (Cass. n. 9657/2024).
Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis co 3 D.L. n. 3/2015, che conferma quanto già
previsto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, con riferimento al diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996
n. 662, “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, e successive modificazioni”, il che esclude la fondatezza dell'opposizione in ordine alla possibilità di procedere nella fattispecie alla riscossione mediante ruolo, avendo il rapporto tra il Fondo di Garanzia, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta della garanzia suddetta, rispetto alla quale il rapporto privatistico funge, dunque,
da mero presupposto di fatto.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha altresì preso posizione sull'applicabilità della procedura di riscossione coattiva anche nei confronti del fideiussore, affermando che: “in tema di
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al
gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto
il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata,
non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì
mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. Con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata
in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa,
ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” Ne deriva che, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi legittima ed immune da vizi la procedura di recupero forzoso delle cennate agevolazioni attivata nei confronti degli appellanti mediante iscrizione a ruolo, in assenza di precedente titolo esecutivo.
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da quale Socio accomandatario e l.r.p.t. della Parte_1
, nonché nella sua qualità di l.r.p.t. della Parte_3
e nei confronti di Controparte_12 CP_3 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., nonché dell' , Controparte_4 Controparte_5
avverso la sentenza n. 2610/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
10/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa IN Zuppetta dr. Maurizio Petrelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
059 2020 0024122207-003 di € 33.789,88;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa IN ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.63 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), quale Socio accomandatario e l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 CP_1
, nonché nella sua qualità di l.r.p.t. della Società Controparte_2
, e (C.F. ), entrambi Controparte_3 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria Ciardo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
in Lecce (LE), alla via Calabria n. 3, giusta mandato e procura su foglio separato ed in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(C.F. Controparte_4 P.IVA_1
p. Iva ), nella qualità in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo, ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (NA), al Centro Direzionale Isola G1, giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA -
NONCHÈ
, Controparte_5
- APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza del 10.12.2025, la causa, previo deposito telematico di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita ai sensi degli artt.350 bis, co. 1, e 281 sexies c.p.c.,
con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “1. - Con atto di citazione
ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensiva, nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante e socio accomandatario di nonché di Controparte_6
legale rappresentante pro tempore della società e , Controparte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale n. 059 2020 0024122106000, notificata da
alla società e Controparte_5 Controparte_2
avverso alle cartelle esattoriali nn. 059 2020 0024122207-000, 059 2020 0024122207-001 e 059
2020 0024122207-003, notificate - rispettivamente – alla Controparte_2
a , nella sua qualità di coobbligata in solido e nei limiti della garanzia prestata
[...] Parte_2
pari ad €.32.800,00, alla nella qualità di coobbligata in solido e nei Controparte_3
limiti della garanzia prestata pari ad € 32.800,00, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, attesa la palese illegittimità delle avverse pretese, Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle esattoriali: - a) n. 059 2020
0024122106000 di € 131.027,52; -b) n. 059 2020 0024122207-000 - 059 2020 0024122207-001 – n. b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e illegittimità delle cartelle esattoriali opposte e del
ruolo sottostante e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad
esecuzione per l'importo indicato negli atti oggetto della presente opposizione;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e ne formula espressa
richiesta”.
A sostegno di tali richieste gli opponenti deducevano, con unico motivo, che:
- le cartelle di pagamento notificate da originavano da un avviso Controparte_5
di pagamento per il recupero di somme garantite dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie
imprese di cui alla Legge 662/1996, gestito da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A. che agiva in surroga;
- la in qualità di gestore del Fondo, assumerebbe la medesima CP_4 Controparte_7
posizione creditoria del creditore originario, in considerazione della surrogazione legale
conseguente l'escussione della garanzia, con la conseguenza che la suddetta garanzia
comporterebbe una tutela di natura privatistica;
- in ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale
non assumerebbe natura di titolo esecutivo, avendo pertanto l'Ente l'onere di precostituirsi un titolo
(propedeutico all'iscrizione a ruolo), necessario per la sua legittimazione alla emanazione del ruolo
e della cartella di pagamento, in tale fattispecie aventi natura esclusiva di precetto.
CP_
, costituitasi con comparsa di risposta del 3/11/2022, chiedeva, Controparte_9
previo rigetto dell'istanza di sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi
del giudizio.
2. - Con ordinanza del 18/01/2023 il giudice rigettava la richiesta di sospensiva per assenza di fumus
bonis iuris e di periculum in mora;
con ordinanza del 18/01/2024 veniva rigettata (sempre per
insussistenza dei presupposti di legge per la sospensione del titolo esecutivo) anche una seconda istanza di sospensiva, proposta dalla sola , destinataria di una comunicazione Parte_2
preventiva di iscrizione ipotecaria”.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 2610/2024, pubblicata in data
18.07.2024, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione proposta da Eredi Dr. e Controparte_6 Controparte_3 Pt_2
compensava interamente le spese ed i compensi tra le parti costituite e gli dichiarava irripetibili
[...]
nei confronti dei convenuti contumaci.
In particolare, il giudice adito, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di
Contr legittimità, riteneva legittimo il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da , mediante notifica della Controparte_5
cartella esattoriale, attesa la natura pubblicistica dello stesso.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, nella Parte_1
qualità in atti, e , cui si opponeva Parte_2 Controparte_4
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese
[...]
del doppio grado di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, ancorché citate, , non si costituiva Controparte_5
rimanendo contumace.
All'udienza collegiale del 10.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la Corte pronuncia sentenza ai sensi degli artt.350 bis, co. 1, e 281
sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo di appello gli appellanti deducono “nullità e illegittimità della
sentenza per difetto, contraddittorietà, carenza di specificità nella motivazione in relazione alle
specifiche eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonchè violazione
degli artt. 132 n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc”. Segnatamente si dolgono che il Tribunale, aderendo acriticamente all'orientamento prevalente della
Contr giurisprudenza della S.C., abbia ritenuto legittima la procedura esattoriale seguita da per il recupero di crediti di natura privatistica, mediante iscrizione a ruolo della pretesa creditoria ed in assenza di un valido titolo esecutivo.
2. Con il terzo ed il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano “violazione ed errata
applicazione di norme di legge”, ovvero “del D. Lgs. 46/99 e dell'art.9, co 5 del D. Lgs. n. 123/98”.
Evidenziano come dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. 46/99 si desume,
incontrovertibilmente, che sono suscettibili di riscossione coattiva - mediante l'iscrizione a ruolo - le sole entrate di natura pubblicistica, come le entrate tributarie, mentre le entrate patrimoniali che originano da rapporti di natura privatistica, per poter essere riscosse mediante ruolo, esigono un titolo esecutivo propedeutico. Nelle fattispecie, dunque, come quella in questione, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
In particolare, muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo
di Garanzia, ossia è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, CP_7
un credito di natura privatistica, in quanto derivante da finanziamento erogato agli appellanti da ne consegue che, trattandosi di riscossione di entrate non aventi natura pubblicistica, Controparte_10
il ruolo esattoriale non può assumere natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, solo successivamente all'acquisizione di quest'ultimo,
alla iscrizione a ruolo dello stesso.
Conclude instando acchè in riforma dell'impugnata sentenza venga dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali opposte, per assenza di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
3. Dette doglianze da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica sono infondate.
Ed invero, è incontestato che il contratto di finanziamento stipulato dalla Parte_3
è assistito, oltre che dalle fideiussioni rilasciate da e dalla
[...] Parte_2 [...] anche da garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n° Controparte_3
662/1996, che prevede il finanziamento del fondo costituito presso il Controparte_11
in relazione a quest'ultima garanzia occorre distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto
[...]
finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra il debitore, i fideiussori e quale gestore del Fondo di Garanzia, fondato, invece, sulla garanzia ivi prevista quale CP_7
strumento di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese e sulla surroga legale all'ente finanziatore che assume, quindi, natura pubblicistica in ragione della fonte di regolamentazione del rapporto e della perseguita finalità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive.
A seguito dell'escussione della garanzia concessa ai sensi della legge n. 662/1996, e del successivo versamento dell'importo dovuto alla banca mutuante, nel recupero delle somme CP_7
versate, assume, in considerazione della surrogazione legale, la stessa posizione creditoria dell'originaria creditrice.
In tale direzione interpretativa volge l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del quale “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con Controparte_4
la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione
esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. del 16.1.2023 n. 1005; Cass. del
09/03/2020, n. 6508); ed ancora: “in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del
beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto
puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma
finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, “ex lege” e fin dal momento dell'erogazione (Cass. n. 13152/2023). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso,
come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di
pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (Cass. n. 9657/2024).
Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis co 3 D.L. n. 3/2015, che conferma quanto già
previsto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, con riferimento al diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996
n. 662, “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, e successive modificazioni”, il che esclude la fondatezza dell'opposizione in ordine alla possibilità di procedere nella fattispecie alla riscossione mediante ruolo, avendo il rapporto tra il Fondo di Garanzia, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione dello stesso e della funzione svolta della garanzia suddetta, rispetto alla quale il rapporto privatistico funge, dunque,
da mero presupposto di fatto.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha altresì preso posizione sull'applicabilità della procedura di riscossione coattiva anche nei confronti del fideiussore, affermando che: “in tema di
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al
gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto
il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata,
non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì
mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. Con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata
in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa,
ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” Ne deriva che, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi legittima ed immune da vizi la procedura di recupero forzoso delle cennate agevolazioni attivata nei confronti degli appellanti mediante iscrizione a ruolo, in assenza di precedente titolo esecutivo.
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da quale Socio accomandatario e l.r.p.t. della Parte_1
, nonché nella sua qualità di l.r.p.t. della Parte_3
e nei confronti di Controparte_12 CP_3 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., nonché dell' , Controparte_4 Controparte_5
avverso la sentenza n. 2610/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
10/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa IN Zuppetta dr. Maurizio Petrelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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