CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GI IA nato a [...] il [...] LA RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3187 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/10/2024 I • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del gravame interposto da GI UC e ND LA ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati, con separato atto, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta remissione della querela proposta nei confronti del rispettivo assistito e la contestuale accettazione. 3. Risulta, in effetti, che, in data 29 marzo 2024, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, UC GI e LA ND hanno rimesso le reciproche querele con contestuale accettazione (cfr. verbale Commissariato di P.S. Santa Maria Capua Vetere); È, allora, venuta meno la condizione di procedibilità per tutti i reati in imputazione. Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3187 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/10/2024 I • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del gravame interposto da GI UC e ND LA ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali (art. 582, comma 1, cod. pen.) e minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) a loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati, con separato atto, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sopravvenuta remissione della querela proposta nei confronti del rispettivo assistito e la contestuale accettazione. 3. Risulta, in effetti, che, in data 29 marzo 2024, a mezzo dei rispettivi procuratori speciali, UC GI e LA ND hanno rimesso le reciproche querele con contestuale accettazione (cfr. verbale Commissariato di P.S. Santa Maria Capua Vetere); È, allora, venuta meno la condizione di procedibilità per tutti i reati in imputazione. Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
e devono porsi a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/10/2024.