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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario della Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21 giugno 2023
Da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Parte_1 C.F._1
Capuzzo (C.F. ) e Giancarlo Moro (C.F. ) in virtù C.F._2 C.F._3
della procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti n. 4, i quali dichiarano di voler ricevere le successive comunicazioni inerenti alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
Email_1 Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in CP_1
Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569 Notaio di Roma, dall'avv. Antonella CP_2
Tomasello ( ), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, C.F._4
1 del d.lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC
t Email_3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Vicenza n. 240/2022 pubblicata il 23 dicembre
2022 e non notificata.
In punto: lavoro carcerario – stato di disoccupazione involontario – Naspi
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: in via principale: accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado;
in via subordinata: sollevare la questione di costituzionalità delle disposizioni del d. lgs. n. 22/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 27 e 38, comma 1 Cost. per le ragioni di cui alla parte narrativa. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellata:
Rigettare il ricorso proposto da e confermare la sentenza appellata Parte_1
Spese di lite come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Vicenza rigettava il ricorso proposto dal in Pt_1 merito alla richiesta di quest'ultimo di percepire la Naspi dopo la conclusione dell'attività lavorativa intramuraria svolta presso la Casa Circondariale di Padova dal 18.10.19 alla scarcerazione del 21.12.20.
Il giudice di prime cure evidenziava come la questione dirimente per la risoluzione della controversia fosse la possibile equiparazione dell'attività lavorativa svolta a favore dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'attività svolta da cittadini liberi o da detenuti in favore di soggetto diversi dal . CP_3
Secondo il primo giudice tale equiparazione non era possibile in ragione della peculiarità del lavoro intra moenia; richiamava a sostegno della propria decisione anche la sentenza n. 897/2019 della
Corte d'Appello di Torino. Quest'ultima metteva in luce come il lavoro carcerario fosse
2 caratterizzato dal perseguimento di una finalità rieducativa e non prevedesse, tra i suoi elementi costitutivi, la sottoscrizione di un contratto o la corresponsione di una retribuzione.
Escludeva poi la sussistenza di una specifica disposizione inerente al trattamento di disoccupazione in caso di perdita di lavoro carcerario.
Infine, affermava come non sussistessero possibilità di equiparare il lavoro carcerario e il lavoro libero in ragione dell'assenza di un mercato del lavoro di riferimento, viste le differenti logiche, interne agli istituti di detenzione, di collocamento dei detenuti.
Pertanto, il giudice di prime cure rigettava il ricorso e, vista la discordanza giurisprudenziale in merito, compensava integralmente le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che instava per la riforma della sentenza e, in Pt_1
subordine, sollevava questione di costituzionalità relativamente agli artt.2 e 3 del d.lgs. 22/2015.
CP_ Si costituiva ritualmente l che insisteva per la conferma della sentenza.
3. La Corte di Appello di Venezia in prima udienza invitava l'istituto a prendere posizione in merito al recente arresto della Corte di Cassazione emesso sul tema;
indi all'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito dell'udienza di discussione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, decideva la causa come da separato motivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con unico articolato motivo d'appello, il censurava la sentenza nel punto in cui il tribunale Pt_1 aveva negato il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione a conclusione dell'attività lavorativa svolta dall'interessato a favore dell'amministrazione penitenziaria dal 18 ottobre 2019 al
21 dicembre 2020.
L'appellante osservava come l'interpretazione del giudice di prime cure sarebbe stata in contrasto con una lettura logico – sistematica e costituzionalmente orientata delle fonti normative inerenti al caso di specie: non riconoscendo l'indennità di cui sopra, infatti, si sarebbe creata una duplice situazione discriminatoria tra il lavoratore detenuto e i lavoratori liberi e tra il detenuto dipendente dell'amministrazione penitenziaria e il detenuto dipendente di soggetti terzi, operanti all'interno del carcere.
Il evidenziava infatti come il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione Pt_1
penitenziaria fosse una particolare fattispecie di rapporto a termine, la cui temporaneità è connaturata all'istituto e insita nell'obbligo di turnazione previsto dal legislatore.
A supporto l'appellante richiamava le norme di cui agli artt. 20 e 20 bis dell'Ordinamento
Penitenziario (l. 354/1975) e l'art. 47 del d.p.r. 230/2000, inerenti ai diritti e alle garanzie
3 riconosciute al lavoratore detenuto, alle possibilità di lavoro in carcere e alle modalità organizzative.
In particolare, l'articolo 20 prevedente che il lavoro penitenziario sia remunerato e sia privo del carattere dell'afflittività; inoltre, l'organizzazione e le metodologie dell'occupazione devono riflettere quanto avviene in società e deve essere riconosciuto il diritto alla tutela retributiva, assicurativa e previdenziale.
L'articolo 20 bis regolante le modalità di organizzazione del lavoro, mentre l'articolo 47 del d.p.r.
230/2000 stabiliva le possibilità di lavoro in carcere e le modalità organizzative ammesse, come il lavoro all'interno delle cooperative sociali.
Sempre in merito alle tipologie di lavoro all'interno degli istituti di pena, il richiamava un Pt_1
estratto del sito del Ministero della Giustizia in cui erano evidenziati il carattere non afflittivo del lavoro in carcere e l'obbligo di remunerazione, da calcolare secondo la quantità e qualità del lavoro prestato, riconoscendo le medesime garanzie assicurative, previdenziali e contributive del lavoro subordinato;
pertanto, secondo il datore di lavoro dei detenuti quest'ultimi dovevano godere degli stessi diritti e delle eguali tutele dei lavoratori non sottoposti a restrizioni della libertà. CP_ L'interpretazione del giudice di prime cure che accoglieva quanto presentato dall' si fondava sulla sentenza 18505/2006 della Cassazione penale, che riteneva non equiparabili le prestazioni svolte a favore dell'amministrazione penitenziaria e a favore di terzi
Il tuttavia, richiamava la successiva sentenza 341/2006 della Corte Costituzionale, che Pt_1
sanciva il principio di non discriminazione del lavoro del detenuto rispetto al lavoro libero;
lo status di detenuto, e che lo status di detenuto non poteva costituire una valida ragione per riconoscere una tutela peggiorativa al lavoro in carcere rispetto al lavoro libero. CP_ In aggiunta a ciò, l'appellante ricordava come l' avesse riconosciuto fino al 2019 l'indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori detenuti indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse alle dipendenze del Ministero o di soggetti terzi.
L'appellante a sostegno dell'appello invocava anche le sentenze della Corte Costituzionale n.
1087/1988 e n. 158/2001.
La negazione della entrava così in evidente contrasto, secondo l'appellante, con il principio di CP_4
uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena, sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il riconoscimento dei diritti, delle tutele e della remunerazione del lavoro concorrevano, ad avviso del al perseguimento della reintroduzione del detenuto all'interno della società libera, Pt_1
intervenendo sui comportamenti che costituiscono un ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
4 In tal senso l'appellante richiamava anche la sentenza n.494/2020 del Tribunale di Venezia secondo il quale il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione vanificherebbe la funzione rieducativa della pena: negare la confliggerebbe con il principio di uguaglianza sancito CP_4 dall'articolo 3 della Costituzione e con la funzione sociale riconosciuta al lavoro carcerario, in quanto finalizzata al riconoscimento dell'attività svolta e alla modificazione degli atteggiamenti di ostacolo alla partecipazione sociale.
L'appellante assumeva che il legislatore avesse previsto, per la disciplina del lavoro carcerario, una particolare fattispecie di contratto di lavoro a termine, sussistendo ex ante la caratteristica della temporaneità del rapporto, in quanto connesso al meccanismo di rotazione o alla durata del periodo di carcerazione nella struttura;
in virtù di tale temporaneità ne discendeva per il lavoratore il diritto a percepire la CP_4
Da ultimo invocava giurisprudenza di merito di primo e secondo grado.
Secondo l'appellante l'erroneità dell'interpretazione del giudice di prime cure emergeva anche dai principi espressi dalla sentenza 137/2021 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 61 della legge 92/2012 nella parte in cui disponeva la revoca per indegnità dei trattamenti assistenziali o previdenziali nei confronti dei soggetti condannati per reati di particolare gravità. L'incostituzionalità emergeva dalla violazione degli articoli 3 e 38 della
Costituzione, in quanto in forza di tale revoca, il condannato a reati gravi veniva privato di un mezzo di sostentamento riconosciuto dall'ordinamento per garantire le esigenze di vita primarie.
Concludeva l'appellante richiamando nuovamente la sentenza 1087/1988 della Corte
Costituzionale, nella quale, pur riconoscendo le peculiarità del lavoro carcerario, veniva affermata la necessità della tutela di quest'ultimo, alla luce dei precetti costituzionali statuiti agli articoli 35 e
36 Cost.
5.1 In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte avesse voluto confermare la sentenza di primo grado, il sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 Pt_1 del d.lgs. 22/2015 che escludono l'accesso alla Naspi al detenuto che abbia lavorato alle dipendenze dell'istituto penitenziario.
In primo luogo, secondo l'appellante sussisterebbe una violazione dell'articolo 3 Cost. in relazione alle modalità d'accesso alla Naspi, in quanto il lavoratore detenuto avrebbe cessato di svolgere la propria attività lavorativa per ragioni non riconducibili alla sua volontà, ovvero la turnazione o la
CP_ scarcerazione;
in aggiunta a ciò, l' sarebbe incorso in una evidente contraddizione riconoscendo l'indennità ai detenuti che abbiano svolto la loro attività presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria.
5 In secondo luogo, il mancato riconoscimento dell'indennità Naspi, secondo il Pt_1 determinerebbe la violazione dell'art. 38 co. 1 Cost., che configura un dovere di solidarietà a favore di chi versa in condizioni di indigenza, a prescindere dalle qualità e situazioni personali, come accaduto nel caso di specie.
CP_
6. Si costituiva ritualmente in giudizio l' che insisteva per l'inammissibilità dell'impugnazione in ragione della genericità dei motivi di appello.
Secondo l'istituto, infatti, le argomentazioni dell'appellante difettavano di specificità e si limitavano a una semplice riproposizione di quanto già argomentato in primo grado, ovvero la violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione tra detenuti che svolgono attività lavorativa presso l'amministrazione penitenziaria e detenuti che la svolgono presso terzi.
Nel merito, richiamando le difese presentate in primo grado, l'ente deduceva che la normativa in materia di Naspi era inapplicabile ai detenuti lavoratori presso l'amministrazione penitenziaria in ragione della specialità del lavoro intramurario. Il rapporto di lavoro, infatti, nel periodo in cui non vi è alcuna attività lavorativa al fine di consentire la rotazione con altri detenuti, non può essere
CP_ ritenuto cessato ma soltanto sospeso ex lege; pertanto, secondo l' verrebbe a mancare lo stato di disoccupazione uno dei requisiti stabiliti dall'art. 3 d.lgs. 22/2015 per poter fruire della Naspi.
6.1 In subordine, l' riteneva che per il non si fossero realizzati tutti i presupposti per CP_1 Pt_1 accedere alla Naspi e, in particolare, le condizionalità cui l'indennità è subordinata: secondo l'ente, infatti, non vi era stata alcuna dimostrazione da parte dell'appellante, di aver contattato il centro per l'impiego e di aver firmato il patto di servizio con cui l'interessato aveva dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro o allo svolgimento di attività formative.
CP_
6.2 In ulteriore subordine, l' precisava che la domanda di Naspi era stata presentata il 4 febbraio
2021, non nel 2020 come indicato da controparte, e, in caso di condanna, chiedeva di poter determinare la misura della prestazione in base ai parametri di legge.
Da ultimo instava per la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
7. Il proposto appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie non è controversa tra le parti la sussistenza in capo al Catter dei presupposti di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. 22/2015, ovvero l'aver versato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
l'aver svolto almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti alla disoccupazione.
L'unica questione controversa tra le parti era lo stato di disoccupazione escluso dal primo giudice che ha ritenuto insussistente il presupposto in ragione della peculiarità della condizione di lavoratore detenuto per il quale il rapporto di lavoro era cessato a seguito della scarcerazione.
6 8. Decisione che questo Collegio ritiene non corretta alla luce dell'arresto giurisprudenziale di legittimità già condiviso da questa Corte nella propria sentenza n. 328/24 e richiamata anche in questa sede non sussistendo ragioni per discostarsene ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c..
In particolare la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 396/2024 ha superato la più datata pronuncia del 2006, n. 18505 con cui aveva statuito la non equiparabilità tra l'attività intramuraria e le prestazioni svolte al di fuori dell'ambito carcerario.
Innanzitutto, la Suprema Corte evidenziava come il lavoro intramurario, a seguito della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, avesse perso proprio carattere afflittivo per divenire uno strumento centrale al fine di perseguire la rieducazione del detenuto;
pertanto, questo determinava una valorizzazione dei diritti soggettivi e delle tutele connesse al lavoro svolto, fino alla completa equiparazione tra lavoro libero e lavoro intra moenia.
Così la Suprema Corte in parte motiva della sentenza citata: “10. Con riferimento a tale lavoro penitenziario, la vecchia disciplina –propria del r.d. 18.6.31 n. 787- lo configurava come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina;
la ricostruzione dogmatica classica del rapporto di lavoro penitenziario ne ravvisava una prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.11. La riforma del 1975 (art. 20, 2° co., l.
354/75, c.d. ordinamento penitenziario, d'ora in avanti O.P.) ha superato tale impostazione e, nell'evidenziare le finalità rieducative del lavoro, ha nel contempo riconosciuto una serie di situazioni soggettive tutelabili in favore del lavoratore detenuto: così, da un lato, il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento cardine del trattamento globale diretto a rieducare il recluso e a reinserirlo nella collettività; dall'altro lato, al lavoratore detenuto sono stati riconosciuti vari diritti soggettivi che si affiancano all'obbligo del lavoro.(…)18. L'excursus normativo e giurisprudenziale costituzionale che precede evidenzia come, nel corso degli anni, il lavoro intramurario abbia sempre più perduto i tratti di specialità che all'inizio lo caratterizzavano, ed abbia visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro.19. In ogni caso, risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante le peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro.20. Invero, il fine rieducativo del lavoro dei detenuti non influisce sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto: la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo
7 schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro, l'auspicabile effetto dell'applicazione del detenuto ad un'attività lavorativa;
in altri termini, è la prestazione di lavoro in sé che ha un potenziale rieducativo per i vari e diversi effetti che può produrre a favore della persona del detenuto (dal riempimento di un tempo altrimenti vuoto all'acquisizione di competenze professionali, al conseguimento di disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia ed al proprio futuro), tutti utili per agevolare il reinserimento della persona nella società libera e scongiurare effetti di isolamento e desocializzazione.(…)22. Per quanto fin qui detto, già nel regime applicabile al caso di specie (precedente la riforma del 2018, su cui infra), come confermato dalle sentenze della Corte costituzionale, il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante le particolarità della regolamentazione normativa.”.
7.3 Ed ancora nel richiamare la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso
ME vs IA i giudici di legittimità osservavano che “27. Con riferimento all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, l'art. 19 l. 56/87, superando le letture restrittive che venivano date dell'art. 20 O.P., prevede espressamente che lo stato di interdizione non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.29. Dall'esame della disciplina generale e dei singoli istituti, dunque, emerge che il lavoro intramurario è equiparato al lavoro subordinato anche ai fini previdenziali ed assistenziali, e che anzi le norme speciali previste sono norme di maggior favore.30. La conclusione è confortata anche dalle indicazioni in materia che derivano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è occupata della previsione della Convenzione EDU che consente il lavoro carcerario purché si tratti di lavoro “normalmente richiesto” alle persone in stato detentivo (art. 4 Convenzione). 31. La Corte, in particolare, nel caso ME v. IA (r.g.
n. 37452/02), deciso il 7.7.11 dalla Grande Camera, è stata chiamata a verificare se sia lavoro
“normale” quello prestato dal detenuto senza affiliazione al regime previdenziale (in un ordinamento nazionale in cui era però comunque riconosciuta allo stesso la tutela contro la disoccupazione). Al di là della soluzione del problema specifico sottoposto ad essa (che, come detto, riguardava la compatibilità con la Convenzione EDU della mancata previsione nella legislazione nazionale austriaca di contribuzione per il lavoro carcerario ai fini della maturazione della pensione, in presenza peraltro di tutela contro la disoccupazione), la Corte ha evidenziato, nell'esaminare la doglianza relativa alla dedotta violazione degli articolo 14 della Convenzione
(che prevede il divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 (che prevede la tutela dei beni), che le peculiarità del lavoro carcerario rispetto al lavoro ordinario in sé non rilevano ai fini della soluzione del problema in questione, perché le dette peculiarità restano
8 del tutto estranee al thema decidendum e sono inidonee come tali a fondare la soluzione del problema sottoposto.”
7.4 Infine, la Suprema Corte statuiva come la cessazione del lavoro intramurario per fine pena determinasse uno stato di disoccupazione involontario, in quanto indipendente dalla volontà del lavoratore osservando quanto segue: “34. Quanto all'ulteriore questione sollevata dall' il CP_1
motivo di ricorso evidenzia la funzione della quale prestazione avente la funzione di fornire CP_4
una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
sottolinea pure che la prestazione riguarda casi ove la perdita del lavoro si ricollega alla sfera di iniziativa o influenza del datore di lavoro o alle sue prerogative imprenditoriali, e che la scadenza della pena e la conseguenza liberazione del condannato ed estinzione del lavoro intramurario non è equiparabile al licenziamento.35. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha per converso sottolineato che la disposizione normativa di cui al d.lgs. n. 22 del 2015, laddove ammette al beneficio in discorso anche il lavoratore che si sia dimesso per giusta causa o che abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, riconosce evidentemente l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche nel caso in cui, pur essendosi in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere al comportamento del datore e non va ascritto ad una libera scelta del lavoratore.(…) 37. Alle condivisibili argomentazioni della corte territoriale, va aggiunto che, anche nella cessazione del lavoro intramurario per fine pena, lo stato di disoccupazione è involontario, essendo la cessazione del rapporto comunque estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore;
del resto, né la scarcerazione dipende dalla volontà del detenuto né il detenuto può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro. 38. A tali fini, ancora, non può nemmeno rilevare che al momento dell'assunzione il detenuto possa magari già sapere quando sarà scarcerato e, conseguentemente, quando il suo rapporto cesserà, trattandosi di situazione esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore assunto a tempo determinato, cui spetta comunque la anche se la cessazione del rapporto è in qualche modo riconducibile alla CP_4 volontà che egli ha manifestato all'atto dell'assunzione a termine. Non va infatti sottaciuto, sul piano strettamente giuridico, che la tutela verso la disoccupazione compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti. 39. Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti «la tutela assicurativa e previdenziale», ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della
9 NASPI in caso di perdita del primo. 44. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della
CP_4
8. Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel caso di specie si può affermare che lo stato di disoccupazione abbia carattere involontario;
e quindi presenti tutti i requisiti costitutivi del diritto previsti dall'art. 3 d.lgs. 22/2015, il ha diritto all'accoglimento della domanda Pt_1
amministrativa per cui è causa. In ragione delle argomentazioni esposte in precedenza, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
10. In applicazione del principio di soccombenza, visto l'accoglimento dell'appello, considerati i CP_ precedenti di legittimità e di merito sopra riportati e la circostanza che l' abbia comunque CP_ insistito per il rigetto dell'appello, le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 e ss. modifiche, in ragione del valore del credito (fascia 1100-5200 ) secondo i criteri minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata.
Spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto del a Pt_1
percepire la come da domanda amministrativa di data 4.2.21; CP_4
CP_
- Per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare al la prestazione richiesta, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° Pt_1
giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
CP_
- Condanna l' a rifondere all'appellante e per esso in favore dei procuratori antistatari le spese di lite che liquida quanto al primo grado in euro 1030,00 e quanto al secondo grado in euro 962,00, oltre per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia 12 dicembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario della Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21 giugno 2023
Da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Parte_1 C.F._1
Capuzzo (C.F. ) e Giancarlo Moro (C.F. ) in virtù C.F._2 C.F._3
della procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti n. 4, i quali dichiarano di voler ricevere le successive comunicazioni inerenti alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
Email_1 Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in CP_1
Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569 Notaio di Roma, dall'avv. Antonella CP_2
Tomasello ( ), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, C.F._4
1 del d.lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC
t Email_3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Vicenza n. 240/2022 pubblicata il 23 dicembre
2022 e non notificata.
In punto: lavoro carcerario – stato di disoccupazione involontario – Naspi
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: in via principale: accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado;
in via subordinata: sollevare la questione di costituzionalità delle disposizioni del d. lgs. n. 22/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 27 e 38, comma 1 Cost. per le ragioni di cui alla parte narrativa. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellata:
Rigettare il ricorso proposto da e confermare la sentenza appellata Parte_1
Spese di lite come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il tribunale di Vicenza rigettava il ricorso proposto dal in Pt_1 merito alla richiesta di quest'ultimo di percepire la Naspi dopo la conclusione dell'attività lavorativa intramuraria svolta presso la Casa Circondariale di Padova dal 18.10.19 alla scarcerazione del 21.12.20.
Il giudice di prime cure evidenziava come la questione dirimente per la risoluzione della controversia fosse la possibile equiparazione dell'attività lavorativa svolta a favore dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'attività svolta da cittadini liberi o da detenuti in favore di soggetto diversi dal . CP_3
Secondo il primo giudice tale equiparazione non era possibile in ragione della peculiarità del lavoro intra moenia; richiamava a sostegno della propria decisione anche la sentenza n. 897/2019 della
Corte d'Appello di Torino. Quest'ultima metteva in luce come il lavoro carcerario fosse
2 caratterizzato dal perseguimento di una finalità rieducativa e non prevedesse, tra i suoi elementi costitutivi, la sottoscrizione di un contratto o la corresponsione di una retribuzione.
Escludeva poi la sussistenza di una specifica disposizione inerente al trattamento di disoccupazione in caso di perdita di lavoro carcerario.
Infine, affermava come non sussistessero possibilità di equiparare il lavoro carcerario e il lavoro libero in ragione dell'assenza di un mercato del lavoro di riferimento, viste le differenti logiche, interne agli istituti di detenzione, di collocamento dei detenuti.
Pertanto, il giudice di prime cure rigettava il ricorso e, vista la discordanza giurisprudenziale in merito, compensava integralmente le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che instava per la riforma della sentenza e, in Pt_1
subordine, sollevava questione di costituzionalità relativamente agli artt.2 e 3 del d.lgs. 22/2015.
CP_ Si costituiva ritualmente l che insisteva per la conferma della sentenza.
3. La Corte di Appello di Venezia in prima udienza invitava l'istituto a prendere posizione in merito al recente arresto della Corte di Cassazione emesso sul tema;
indi all'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito dell'udienza di discussione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, decideva la causa come da separato motivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con unico articolato motivo d'appello, il censurava la sentenza nel punto in cui il tribunale Pt_1 aveva negato il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione a conclusione dell'attività lavorativa svolta dall'interessato a favore dell'amministrazione penitenziaria dal 18 ottobre 2019 al
21 dicembre 2020.
L'appellante osservava come l'interpretazione del giudice di prime cure sarebbe stata in contrasto con una lettura logico – sistematica e costituzionalmente orientata delle fonti normative inerenti al caso di specie: non riconoscendo l'indennità di cui sopra, infatti, si sarebbe creata una duplice situazione discriminatoria tra il lavoratore detenuto e i lavoratori liberi e tra il detenuto dipendente dell'amministrazione penitenziaria e il detenuto dipendente di soggetti terzi, operanti all'interno del carcere.
Il evidenziava infatti come il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione Pt_1
penitenziaria fosse una particolare fattispecie di rapporto a termine, la cui temporaneità è connaturata all'istituto e insita nell'obbligo di turnazione previsto dal legislatore.
A supporto l'appellante richiamava le norme di cui agli artt. 20 e 20 bis dell'Ordinamento
Penitenziario (l. 354/1975) e l'art. 47 del d.p.r. 230/2000, inerenti ai diritti e alle garanzie
3 riconosciute al lavoratore detenuto, alle possibilità di lavoro in carcere e alle modalità organizzative.
In particolare, l'articolo 20 prevedente che il lavoro penitenziario sia remunerato e sia privo del carattere dell'afflittività; inoltre, l'organizzazione e le metodologie dell'occupazione devono riflettere quanto avviene in società e deve essere riconosciuto il diritto alla tutela retributiva, assicurativa e previdenziale.
L'articolo 20 bis regolante le modalità di organizzazione del lavoro, mentre l'articolo 47 del d.p.r.
230/2000 stabiliva le possibilità di lavoro in carcere e le modalità organizzative ammesse, come il lavoro all'interno delle cooperative sociali.
Sempre in merito alle tipologie di lavoro all'interno degli istituti di pena, il richiamava un Pt_1
estratto del sito del Ministero della Giustizia in cui erano evidenziati il carattere non afflittivo del lavoro in carcere e l'obbligo di remunerazione, da calcolare secondo la quantità e qualità del lavoro prestato, riconoscendo le medesime garanzie assicurative, previdenziali e contributive del lavoro subordinato;
pertanto, secondo il datore di lavoro dei detenuti quest'ultimi dovevano godere degli stessi diritti e delle eguali tutele dei lavoratori non sottoposti a restrizioni della libertà. CP_ L'interpretazione del giudice di prime cure che accoglieva quanto presentato dall' si fondava sulla sentenza 18505/2006 della Cassazione penale, che riteneva non equiparabili le prestazioni svolte a favore dell'amministrazione penitenziaria e a favore di terzi
Il tuttavia, richiamava la successiva sentenza 341/2006 della Corte Costituzionale, che Pt_1
sanciva il principio di non discriminazione del lavoro del detenuto rispetto al lavoro libero;
lo status di detenuto, e che lo status di detenuto non poteva costituire una valida ragione per riconoscere una tutela peggiorativa al lavoro in carcere rispetto al lavoro libero. CP_ In aggiunta a ciò, l'appellante ricordava come l' avesse riconosciuto fino al 2019 l'indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori detenuti indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse alle dipendenze del Ministero o di soggetti terzi.
L'appellante a sostegno dell'appello invocava anche le sentenze della Corte Costituzionale n.
1087/1988 e n. 158/2001.
La negazione della entrava così in evidente contrasto, secondo l'appellante, con il principio di CP_4
uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena, sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il riconoscimento dei diritti, delle tutele e della remunerazione del lavoro concorrevano, ad avviso del al perseguimento della reintroduzione del detenuto all'interno della società libera, Pt_1
intervenendo sui comportamenti che costituiscono un ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
4 In tal senso l'appellante richiamava anche la sentenza n.494/2020 del Tribunale di Venezia secondo il quale il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione vanificherebbe la funzione rieducativa della pena: negare la confliggerebbe con il principio di uguaglianza sancito CP_4 dall'articolo 3 della Costituzione e con la funzione sociale riconosciuta al lavoro carcerario, in quanto finalizzata al riconoscimento dell'attività svolta e alla modificazione degli atteggiamenti di ostacolo alla partecipazione sociale.
L'appellante assumeva che il legislatore avesse previsto, per la disciplina del lavoro carcerario, una particolare fattispecie di contratto di lavoro a termine, sussistendo ex ante la caratteristica della temporaneità del rapporto, in quanto connesso al meccanismo di rotazione o alla durata del periodo di carcerazione nella struttura;
in virtù di tale temporaneità ne discendeva per il lavoratore il diritto a percepire la CP_4
Da ultimo invocava giurisprudenza di merito di primo e secondo grado.
Secondo l'appellante l'erroneità dell'interpretazione del giudice di prime cure emergeva anche dai principi espressi dalla sentenza 137/2021 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 61 della legge 92/2012 nella parte in cui disponeva la revoca per indegnità dei trattamenti assistenziali o previdenziali nei confronti dei soggetti condannati per reati di particolare gravità. L'incostituzionalità emergeva dalla violazione degli articoli 3 e 38 della
Costituzione, in quanto in forza di tale revoca, il condannato a reati gravi veniva privato di un mezzo di sostentamento riconosciuto dall'ordinamento per garantire le esigenze di vita primarie.
Concludeva l'appellante richiamando nuovamente la sentenza 1087/1988 della Corte
Costituzionale, nella quale, pur riconoscendo le peculiarità del lavoro carcerario, veniva affermata la necessità della tutela di quest'ultimo, alla luce dei precetti costituzionali statuiti agli articoli 35 e
36 Cost.
5.1 In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte avesse voluto confermare la sentenza di primo grado, il sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 Pt_1 del d.lgs. 22/2015 che escludono l'accesso alla Naspi al detenuto che abbia lavorato alle dipendenze dell'istituto penitenziario.
In primo luogo, secondo l'appellante sussisterebbe una violazione dell'articolo 3 Cost. in relazione alle modalità d'accesso alla Naspi, in quanto il lavoratore detenuto avrebbe cessato di svolgere la propria attività lavorativa per ragioni non riconducibili alla sua volontà, ovvero la turnazione o la
CP_ scarcerazione;
in aggiunta a ciò, l' sarebbe incorso in una evidente contraddizione riconoscendo l'indennità ai detenuti che abbiano svolto la loro attività presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria.
5 In secondo luogo, il mancato riconoscimento dell'indennità Naspi, secondo il Pt_1 determinerebbe la violazione dell'art. 38 co. 1 Cost., che configura un dovere di solidarietà a favore di chi versa in condizioni di indigenza, a prescindere dalle qualità e situazioni personali, come accaduto nel caso di specie.
CP_
6. Si costituiva ritualmente in giudizio l' che insisteva per l'inammissibilità dell'impugnazione in ragione della genericità dei motivi di appello.
Secondo l'istituto, infatti, le argomentazioni dell'appellante difettavano di specificità e si limitavano a una semplice riproposizione di quanto già argomentato in primo grado, ovvero la violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione tra detenuti che svolgono attività lavorativa presso l'amministrazione penitenziaria e detenuti che la svolgono presso terzi.
Nel merito, richiamando le difese presentate in primo grado, l'ente deduceva che la normativa in materia di Naspi era inapplicabile ai detenuti lavoratori presso l'amministrazione penitenziaria in ragione della specialità del lavoro intramurario. Il rapporto di lavoro, infatti, nel periodo in cui non vi è alcuna attività lavorativa al fine di consentire la rotazione con altri detenuti, non può essere
CP_ ritenuto cessato ma soltanto sospeso ex lege; pertanto, secondo l' verrebbe a mancare lo stato di disoccupazione uno dei requisiti stabiliti dall'art. 3 d.lgs. 22/2015 per poter fruire della Naspi.
6.1 In subordine, l' riteneva che per il non si fossero realizzati tutti i presupposti per CP_1 Pt_1 accedere alla Naspi e, in particolare, le condizionalità cui l'indennità è subordinata: secondo l'ente, infatti, non vi era stata alcuna dimostrazione da parte dell'appellante, di aver contattato il centro per l'impiego e di aver firmato il patto di servizio con cui l'interessato aveva dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro o allo svolgimento di attività formative.
CP_
6.2 In ulteriore subordine, l' precisava che la domanda di Naspi era stata presentata il 4 febbraio
2021, non nel 2020 come indicato da controparte, e, in caso di condanna, chiedeva di poter determinare la misura della prestazione in base ai parametri di legge.
Da ultimo instava per la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
7. Il proposto appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie non è controversa tra le parti la sussistenza in capo al Catter dei presupposti di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. 22/2015, ovvero l'aver versato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
l'aver svolto almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti alla disoccupazione.
L'unica questione controversa tra le parti era lo stato di disoccupazione escluso dal primo giudice che ha ritenuto insussistente il presupposto in ragione della peculiarità della condizione di lavoratore detenuto per il quale il rapporto di lavoro era cessato a seguito della scarcerazione.
6 8. Decisione che questo Collegio ritiene non corretta alla luce dell'arresto giurisprudenziale di legittimità già condiviso da questa Corte nella propria sentenza n. 328/24 e richiamata anche in questa sede non sussistendo ragioni per discostarsene ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c..
In particolare la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 396/2024 ha superato la più datata pronuncia del 2006, n. 18505 con cui aveva statuito la non equiparabilità tra l'attività intramuraria e le prestazioni svolte al di fuori dell'ambito carcerario.
Innanzitutto, la Suprema Corte evidenziava come il lavoro intramurario, a seguito della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, avesse perso proprio carattere afflittivo per divenire uno strumento centrale al fine di perseguire la rieducazione del detenuto;
pertanto, questo determinava una valorizzazione dei diritti soggettivi e delle tutele connesse al lavoro svolto, fino alla completa equiparazione tra lavoro libero e lavoro intra moenia.
Così la Suprema Corte in parte motiva della sentenza citata: “10. Con riferimento a tale lavoro penitenziario, la vecchia disciplina –propria del r.d. 18.6.31 n. 787- lo configurava come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina;
la ricostruzione dogmatica classica del rapporto di lavoro penitenziario ne ravvisava una prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.11. La riforma del 1975 (art. 20, 2° co., l.
354/75, c.d. ordinamento penitenziario, d'ora in avanti O.P.) ha superato tale impostazione e, nell'evidenziare le finalità rieducative del lavoro, ha nel contempo riconosciuto una serie di situazioni soggettive tutelabili in favore del lavoratore detenuto: così, da un lato, il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento cardine del trattamento globale diretto a rieducare il recluso e a reinserirlo nella collettività; dall'altro lato, al lavoratore detenuto sono stati riconosciuti vari diritti soggettivi che si affiancano all'obbligo del lavoro.(…)18. L'excursus normativo e giurisprudenziale costituzionale che precede evidenzia come, nel corso degli anni, il lavoro intramurario abbia sempre più perduto i tratti di specialità che all'inizio lo caratterizzavano, ed abbia visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro.19. In ogni caso, risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante le peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro.20. Invero, il fine rieducativo del lavoro dei detenuti non influisce sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto: la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo
7 schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro, l'auspicabile effetto dell'applicazione del detenuto ad un'attività lavorativa;
in altri termini, è la prestazione di lavoro in sé che ha un potenziale rieducativo per i vari e diversi effetti che può produrre a favore della persona del detenuto (dal riempimento di un tempo altrimenti vuoto all'acquisizione di competenze professionali, al conseguimento di disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia ed al proprio futuro), tutti utili per agevolare il reinserimento della persona nella società libera e scongiurare effetti di isolamento e desocializzazione.(…)22. Per quanto fin qui detto, già nel regime applicabile al caso di specie (precedente la riforma del 2018, su cui infra), come confermato dalle sentenze della Corte costituzionale, il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante le particolarità della regolamentazione normativa.”.
7.3 Ed ancora nel richiamare la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso
ME vs IA i giudici di legittimità osservavano che “27. Con riferimento all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, l'art. 19 l. 56/87, superando le letture restrittive che venivano date dell'art. 20 O.P., prevede espressamente che lo stato di interdizione non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.29. Dall'esame della disciplina generale e dei singoli istituti, dunque, emerge che il lavoro intramurario è equiparato al lavoro subordinato anche ai fini previdenziali ed assistenziali, e che anzi le norme speciali previste sono norme di maggior favore.30. La conclusione è confortata anche dalle indicazioni in materia che derivano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è occupata della previsione della Convenzione EDU che consente il lavoro carcerario purché si tratti di lavoro “normalmente richiesto” alle persone in stato detentivo (art. 4 Convenzione). 31. La Corte, in particolare, nel caso ME v. IA (r.g.
n. 37452/02), deciso il 7.7.11 dalla Grande Camera, è stata chiamata a verificare se sia lavoro
“normale” quello prestato dal detenuto senza affiliazione al regime previdenziale (in un ordinamento nazionale in cui era però comunque riconosciuta allo stesso la tutela contro la disoccupazione). Al di là della soluzione del problema specifico sottoposto ad essa (che, come detto, riguardava la compatibilità con la Convenzione EDU della mancata previsione nella legislazione nazionale austriaca di contribuzione per il lavoro carcerario ai fini della maturazione della pensione, in presenza peraltro di tutela contro la disoccupazione), la Corte ha evidenziato, nell'esaminare la doglianza relativa alla dedotta violazione degli articolo 14 della Convenzione
(che prevede il divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 (che prevede la tutela dei beni), che le peculiarità del lavoro carcerario rispetto al lavoro ordinario in sé non rilevano ai fini della soluzione del problema in questione, perché le dette peculiarità restano
8 del tutto estranee al thema decidendum e sono inidonee come tali a fondare la soluzione del problema sottoposto.”
7.4 Infine, la Suprema Corte statuiva come la cessazione del lavoro intramurario per fine pena determinasse uno stato di disoccupazione involontario, in quanto indipendente dalla volontà del lavoratore osservando quanto segue: “34. Quanto all'ulteriore questione sollevata dall' il CP_1
motivo di ricorso evidenzia la funzione della quale prestazione avente la funzione di fornire CP_4
una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
sottolinea pure che la prestazione riguarda casi ove la perdita del lavoro si ricollega alla sfera di iniziativa o influenza del datore di lavoro o alle sue prerogative imprenditoriali, e che la scadenza della pena e la conseguenza liberazione del condannato ed estinzione del lavoro intramurario non è equiparabile al licenziamento.35. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha per converso sottolineato che la disposizione normativa di cui al d.lgs. n. 22 del 2015, laddove ammette al beneficio in discorso anche il lavoratore che si sia dimesso per giusta causa o che abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, riconosce evidentemente l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche nel caso in cui, pur essendosi in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere al comportamento del datore e non va ascritto ad una libera scelta del lavoratore.(…) 37. Alle condivisibili argomentazioni della corte territoriale, va aggiunto che, anche nella cessazione del lavoro intramurario per fine pena, lo stato di disoccupazione è involontario, essendo la cessazione del rapporto comunque estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore;
del resto, né la scarcerazione dipende dalla volontà del detenuto né il detenuto può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro. 38. A tali fini, ancora, non può nemmeno rilevare che al momento dell'assunzione il detenuto possa magari già sapere quando sarà scarcerato e, conseguentemente, quando il suo rapporto cesserà, trattandosi di situazione esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore assunto a tempo determinato, cui spetta comunque la anche se la cessazione del rapporto è in qualche modo riconducibile alla CP_4 volontà che egli ha manifestato all'atto dell'assunzione a termine. Non va infatti sottaciuto, sul piano strettamente giuridico, che la tutela verso la disoccupazione compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti. 39. Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti «la tutela assicurativa e previdenziale», ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della
9 NASPI in caso di perdita del primo. 44. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della
CP_4
8. Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel caso di specie si può affermare che lo stato di disoccupazione abbia carattere involontario;
e quindi presenti tutti i requisiti costitutivi del diritto previsti dall'art. 3 d.lgs. 22/2015, il ha diritto all'accoglimento della domanda Pt_1
amministrativa per cui è causa. In ragione delle argomentazioni esposte in precedenza, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
10. In applicazione del principio di soccombenza, visto l'accoglimento dell'appello, considerati i CP_ precedenti di legittimità e di merito sopra riportati e la circostanza che l' abbia comunque CP_ insistito per il rigetto dell'appello, le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 e ss. modifiche, in ragione del valore del credito (fascia 1100-5200 ) secondo i criteri minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata.
Spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto del a Pt_1
percepire la come da domanda amministrativa di data 4.2.21; CP_4
CP_
- Per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare al la prestazione richiesta, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° Pt_1
giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
CP_
- Condanna l' a rifondere all'appellante e per esso in favore dei procuratori antistatari le spese di lite che liquida quanto al primo grado in euro 1030,00 e quanto al secondo grado in euro 962,00, oltre per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia 12 dicembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
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