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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39038/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39038/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA COL DI LANA, 11 20831 SEREGNO presso il difensore avv. GROSSO
ELISA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AT GIOSUE', Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 29 20129 MILANO presso il difensore avv.
AT GIOSUE'
LU CA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBI IDA, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 24 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBI
IDA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MERCADANTE Controparte_2 P.IVA_2
MA elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv.
MERCADANTE MA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. SCORBATTI ELENA elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA,
40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. SCORBATTI ELENA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 ottobre 2023 pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. Luis AR Campos e Parte_1 per sentirli condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di mastoplastica riduttiva bilaterale con tecnica Round Block eseguito il 6 novembre 2017
-l'attrice ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di € 8.500,00 a suo versato a titolo di compensi per l'attività medico-chirurgica effettuata
-i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e proposto domanda di manleva rispettivamente nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
-a loro volta, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto delle domande di manleva
°°°
-la consulenza medico-legale espletata in corso di causa ha escluso la presenza di profili di responsabilità del dott. Luis AR Campos
-in particolare, nella relazione del 20 gennaio 2032 si legge che:
“…la sig.ra di 35 anni all'epoca dei fatti in esame e con esiti di pregresse nodulectomie mammarie Pt_1 ad ambo i lati, il 3.7.2017 consultò il dott. Campos AR presso la Principessa-Clinic srl, per una mastoplastica riduttiva. Il rilevò un'asimmetria mammaria ed una ptosi, maggiore a destra, con i CP_5 rilievi fotografici e le misurazioni riportati alla pag. 3 della presente relazione.
Dalle fotografie prodotte nel fascicolo della causa e dalle misurazioni dianzi richiamate si conferma che la sig.ra presentasse un seno grosso, ptosico, asimmetrico per forma e volume. Dalle annotazioni Pt_1 anam si evince anche che ella aveva allattato per 14 mesi: condizione favorente il cedimento dei seni.
Sulla scorta di tali dati si deve confermare che vi fosse l'indicazione ad un intervento di mastoplastica riduttiva e di attenuazione dell'asimmetria. Il caso non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il Chirurgo consigliò di svolgere l'intervento chirurgico con la tecnica “round block”, con l'eventuale aggiunta di un'incisione verticale inferiore, in caso di ridondanza della cute. L'intervento fu svolto il 6.11.2017.
Va precisato che gli interventi di mastoplastica riduttiva, finalizzati a ridimensionare e rimodellare le mammelle, consistono in asportazioni di quantità variabili della ghiandola mammaria, del grasso sottocutaneo e della cute in eccesso e in genere nel sollevamento del complesso areola-capezzolo (CAC). Trattandosi di atti chirurgici, essi comportano delle incisioni e delle suture e di conseguenza delle cicatrici. Le possibili incisioni sono varie;
riassumendole, per quanto d'interesse nell'analisi del presente caso, esse possono essere:
– periareolari (attorno all'areola), come nel caso in esame;
– verticali, dal margine inferiore dell'areola al solco sottomammario;
– trasversali (orizzontali) lungo il solco sottomammario, più o meno estese pagina 2 di 8 a seconda dell'entità della riduzione e dell'asportazione cutanea;
– varie combinazioni: “a T rovesciata”, “a L”, etc;
…”
“…A seconda del risultato mirato si può preferire una delle tecniche: limitando l'incisione a quella periareolare da un lato si minimizzano gli esiti cicatriziali, dall'altro si limitano le possibilità di riduzione volumetrica e di rimodellamento della forma del cono mammario. Di converso, estendendo le incisioni chirurgiche si aumenta la possibilità di ridurre il volume e rimodellare la forma delle mammelle, al prezzo di maggiori esiti cicatriziali.
Nel caso in esame il rimodellamento dei seni fu proposto ed effettuato con la tecnica cosiddetta “round block”, con la quale l'incisione chirurgica si limita a quella periareolare e si rimuove una parte dei tessuti in sede periareolare. Come già menzionato, tale tecnica ha il pregio di minimizzare le cicatrici chirurgiche, ma limita la possibilità di asportazione dei tessuti, tant'è che nel caso in esame l'asportazione si limitò ad 84 g a destra e a 70 g a sinistra.
Nel contempo, si è ottenuta una buona riduzione della distanza tra le areole e i solchi sottomammari: che dai 9 cm a destra e degli 8 cm a sinistra è stata ridotta agli attuali 6 cm bilaterali. Vi è stata poi una minima correzione anche della distanza tra il giugolo e le areole, che risulta comunque corretta. Su tale punto è da annotare che un eccessivo spostamento craniale del complesso areola-capezzolo avrebbe esposto la paziente al rischio di una maggiore visibilità dello stesso indossando un comune reggiseno, comportando così per paradosso un peggioramento estetico, anziché un miglioramento. Dal confronto tra l'iconografia e le misurazioni preoperatorie e l'obiettività attuale si apprezza un miglioramento complessivo della condizione precedente, con una riduzione della dismetria e la preservazione di una forma naturale dei seni.
Dunque, in sintesi, il trattamento chirurgico che fu praticato fu quello una correzione mammaria: lieve sia in termini di riduzione volumetrica sia di pessi.
Sulla scorta di quanto dianzi esposto:
– non può assurgere a motivo di censura tecnica la scelta della tecnica “round block”, perché essa rientra tra le tecniche di rimodellamento mammario, con i pregi e i limiti esposti nelle pagine precedenti;
– il grado di rimodellamento mammario ottenuto è coerente con tale tecnica.
Le cicatrici periareolari sono vistose, soprattutto per la loro ipocromia, che le fa risaltare, ma tale aspetto non può essere addebitato al e, per le ragioni già esposte, con altre tecniche chirurgiche le cicatrici CP_5 non sarebbero state minori ed anzi maggiori.
La tecnica round block, dato che essa comporta una concentrazione del peso mammario sulla regione areolare, non di rado porta nel tempo ad una dilatazione delle regioni areolari. Nel caso in esame la dimensione delle areole risulta invariata (cfr. Ø 7 cm prima dell'intervento e nell'attualità) e dal verbale operatorio non risulta che si fosse intervenuti sul diametro delle areole stesse e risulta, invece, che le incisioni periareolari fossero state svolte “secondo disegni pre-operatori”; nel disegno pre-operatorio visibile nella fotografia riportata alla pag. 3 della presente relazione si evince la scelta di preservare le areole così come erano in origine.
Non è dato sapere se negli accordi tra la ed il Chirurgo circa il trattamento chirurgico da Pt_2 svolgere ella avesse dato come priorità la min ne delle cicatrici o all'opposto la massimizzazione della riduzione volumetrica e della pessi.
Quello che gli scriventi possono rilevare è che nei messaggi telefonici (via WhattsApp) allegati agli atti dalla parte attrice stessa non si reperisce alcuna doglianza circa il volume mammario post-operatorio e le doglianze espresse a distanza di circa 1 anno dall'intervento sono riferite all'aspetto delle cicatrici, alle areole e al fatto che nel corso del tempo le mammelle fossero “scese rispetto a come erano rispetto appena pagina 3 di 8 intervenuti”
Quanto all'aspetto delle cicatrici è da considerare che esso è influenzato da plurimi fattori intrinseci (fattori genetici, produzione di un collagene più o meno resistente, etc…) ed estrinseci (trazioni meccaniche, esposizioni ai raggi solari/UV, infezioni, etc…). Nel caso in esame, non essendovi stata una dilatazione delle areole, che come già menzionato risultano a tutt'oggi di diametro invariato, risulta difficile addebitare l'aspetto cicatriziale agli effetti meccanici degli esiti della tecnica round block.
In merito alla stabilità della pessi, è (opportuno, n.d.r.) ricordare che i trattamenti chirurgici possono modificare la morfologia e quantità dei tessuti mammari, ma non possono arrestarne le inevitabili modificazioni a cui gli stessi vanno incontro nel tempo per le variazioni dei parametri fisiologici e non (età, peso, assetto ormonale, esposizione solare, fumo di sigaretta, etc.), che fanno sì che le mammelle vadano comunque incontro ad un inesorabile cedimento ed abbassamento per effetto della gravità.
V'è poi da rimarcare che il confronto tra le misurazioni pre-operatorie e quelle attuali, vale a dire a circa 5 anni di distanza, evidenziano il mantenimento di una correzione: sì lieve, ma coerente con il tipo di intervento proposto e praticato.
Ribadendo che la scelta di trattare la paziente con la tecnica round block non può assurgere a motivo di censura tecnica e che il risultato attuale è coerente con un corretto svolgimento dell'atto operatorio secondo tale tecnica, per una più completa cognizione del sig. Giudice in riferimento al punto 5 lettere f e g del quesito peritale si annota che le cicatrici e le areole sono modellabili con una chirurgia ambulatoriale in anestesia locale, con costi stimabili entro i € 1500-2000 (millecinquecento/duemila) …”
-replicando alle osservazioni critiche dei CTP attorei, i consulenti d'ufficio hanno precisato che:
“…la Collega CTP della parte attrice sostiene che, siccome la riduzione volumetrica mammaria è stata lieve, allora l'intervento sia stato non corretto e inutile. Non si può condividere tale affermazione, poiché nell'ambito della Chirurgia Estetica i rimodellamenti di lieve entità sono di ampio impiego, non solo per il distretto mammario, ma anche per altri, come il viso. Si deve, inoltre, rimarcare che:
– la sig. presentava una condizione mammaria caratterizzata da ptosi, macromastia ed asimmetria sia Pt_1 di forma sia di volume, con il seno destro più ptosico e più grande del controlaterale;
– l'indicazione chirurgica fu corretta e per le informazioni per iscritto furono utilizzati i modelli appositamente predisposti dalla società scientifica nazionale di riferimento (SICPRE);
– non è corretto porre a confronto la foto preoperatoria del seno della paziente e quella scattata durante la seduta delle operazioni peritali, così come fatto nello scritto delle note critiche, senza tenere in debito conto che quella osservabile in esse è, invero, una pseudo-ptosi da mal posizione posturale della paziente, che si annulla con l'assunzione della postura corretta;
– con l'intervento chirurgico la distanza areola/solco sottomammario è stata ridotta dagli originali 9 cm a destra ed 8 a sinistra agli attuali 6 cm ad ambo i lati;
la distanza giugulo/capezzolo è stata preservata entro i limiti della normalità (21-21,5 cm); i capezzoli sono stati centrati sui coni mammari rimodellati e le areole sono state normoposizionate;
– è sulla scorta di ciò che si è evidenziato che nel complesso v'è stato un miglioramento e non è corretto affermare che l'intervento chirurgico sia stato inutile;
l'entità della rimozione tissutale realizzata (da ribadire: lieve, che non significa nient'affatto errata) è coerente con il tipo di tecnica chirurgica proposta e impiegata (round block), che rappresenta una tecnica riconosciuta universalmente ed un punto di equilibrio fra l'obiettivo di rimodellamento mammario – peraltro ottenuto, come dianzi rimarcato – e quello del contenere l'entità degli esiti cicatriziali;
pagina 4 di 8 – si dovrebbe, peraltro, di nuovo far notare che la doglianza sul volume mammario non emerge da nessuno dei documenti prodotti dall'interessata stessa e fa la sua comparsa nella relazione di CTP prodotta per il contenzioso;
– una mastoplastica riduttiva con tecnica “a T rovesciata”, sostenuta nella relazione di CTP attorea allegata al ricorso, avrebbe per paradosso aumentato gli esiti cicatriziali: oggetto di documentata doglianza da parte dell'interessata;
– infine, non è da dimenticare che nessun rimodellamento mammario è stabile nel corso del tempo, andando invece incontro ad una progressiva ed inesorabile modificazione …”
-in definitiva, i consulenti d'ufficio hanno formulato le seguenti conclusioni:
“…1. nel luglio 2017 il quadro mammario della sig.ra risultò caratterizzato da ptosi, Parte_1 macromastia ed asimmetria sia di forma sia di volume, più ptosico e più grande del controlaterale;
per la descrizione dell'iter clinico si rimanda a quanto esposto nelle pagine precedenti;
2. per gli interventi di mastoplastica riduttiva vi sono varie tecniche chirurgiche (periareolari, verticali, trasversali, “a T rovesciata”, “a L”, etc);
3. l'intervento in questione non fu di speciale difficoltà;
4. con l'intervento chirurgico proposto e praticato con tecnica round block il ha rimodellato i seni CP_5 ottenendo: una lieve riduzione del loro volume, una riduzione della distanza olco sottomammario, una preservazione della distanza giugulo/capezzolo entro i limiti della normalità; una centratura dei capezzoli ed un normoposizionamento delle areole sui coni mammari rimodellati;
sotto il profilo tecnico non emergono censure da esprimere sull'operato chirurgico, essendo la tecnica round block tra quelle corrette da proporre ed essendo il risultato ottenuto coerente con tale tecnica, che da un lato limita le possibilità di riduzione volumetrica mammaria e dall'altro minimizza i reliquati cicatriziali …”
°°°
-in sintesi, i consulenti d'ufficio hanno accertato che vi era indicazione all'intervento di mastoplastica riduttiva con la tecnica Round Block e che esso venne correttamente eseguito con un apprezzabile miglioramento estetico e con esiti cicatriziali contenuti rispetto a quelli correlati a interventi effettuati con tecniche differenti
-la paziente si duole, invece, del fatto che tra le varie tipologie di intervento praticabili con riferimento alle proprie condizioni, il dott. Luis AR Campos le aveva proposto esclusivamente l'intervento con la tecnica Round Black, omettendo di riferire della natura e dei possibili esiti di altre tipologie di intervento
-tale omissione avrebbe pertanto precluso alla paziente di optare per la soluzione chirurgica più adatta alle proprie esigenze
“…l'entità della ptosi dei seni della Sig.ra allora presente, ne collocava la discesa nell'ambito di un Pt_1 grado 2/3.
Tale condizione avrebbe dovuto consigliare al Chirurgo operante un approccio chirurgico diverso da quello poi realizzato.
Difatti, per eseguire una mastoplastica riduttiva vi sono diverse tecniche chirurgiche, ognuna delle quali connotata da un'indicazione ben precisa in relazione alle condizioni del seno da trattare.
La tecnica Round Block adottata sulla Sig.ra dal dott. Campos AR Luis è consigliata nel caso Pt_1 di ptosi molto lievi (grado 1). pagina 5 di 8 Nel caso di ptosi più accentuate, come nel caso di specie (si ricorda che l'entità della ptosi della Sig.ra ne collocava la discesa nell'ambito di un grado 2/3) si passa a metodiche che prevedono incisioni Pt_1 verticali ad L, a T rovesciata, più o meno associate all'impianto di una protesi.
Nel caso di specie, dunque, appare censurabile la scelta da parte del dott. Campos AR Luis della tecnica operatoria (Round Block) in quanto in relazione all'entità della ptosi dei seni della Sig.ra non Pt_1 atta a gestire il peso del parenchima., oltre che lo stesso risultato, anche e soprattutto estetico, raggiunto con l'operazione eseguita.
Sarebbe stato necessario prospettare alla paziente una tecnica diversa che, seppur gravata dalla presenza di esiti cicatriziali ulteriori, avrebbe garantito una maggiore tenuta nel tempo ed un miglior esito estetico.
Infatti, il difettoso disegno ed allestimento della mastoplastica eseguita sulla Sig.ra ha causato una Pt_1 asimmetria residua dei complessi areola capezzolo ed uno svuotamento dei poli aria superiori, ragion per cui lo stesso dott. Campos AR Luis proponeva correzione del difetto estetico con inserimento di protesi mammaria.
I Consulenti di parte, quindi, hanno accertato inconfutabilmente ed oggettivamente nel caso di specie una RESPONSABILITA' PER IL PESSIMO RISULTATO ESTITICO RAGGIUNTO in ambito di chirurgia estetica, appunto, non avendo il Medico operante raggiunto un risultato minimo accettabile con anzi attendibili PROFILI DI CENSURA NELLE STESSE SCELTE CHIRURGICHE …” (cfr. atto di citazione)
“…appare censurabile la scelta da parte del dott. Campos della tecnica operatoria (Round Block) in quanto in relazione all'entità della ptosi dei seni della Sig.ra non atta a gestire il peso del parenchima, Pt_1 oltre che lo stesso risultato, anche e soprattutto estetico, raggiunto con l'operazione eseguita.
Sarebbe stato necessario prospettare alla paziente una tecnica diversa che, seppur gravata dalla presenza di esiti cicatriziali ulteriori, avrebbe garantito una maggiore tenuta nel tempo ed un miglior esito estetico.
Il difettoso disegno ed allestimento della mastoplastica eseguiti sulla Sig.ra infatti, ha causato una Pt_1 asimmetria residua dei complessi areola capezzolo ed uno svuotamento i mammaria superiori, ragion per cui lo stesso dott. Campos proponeva correzione del difetto estetico con inserimento di protesi mammaria …” (cfr. memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-in sintesi, i motivi di doglianza dell'attrice sono duplici:
1) l'intervento del 6 novembre 2017 non sarebbe stato correttamente eseguito
2) ove fosse stata adeguatamente informata dal chirurgo, la paziente non avrebbe prestato il suo consenso all'intervento prescelto (mastoplastica riduttiva con tecnica Round Block) alla luce delle differenti opzioni chirurgiche più idonee al raggiungimento del risultato estetico desiderato
-questi motivi non sono fondati
-sotto il primo profilo, la consulenza medico-legale sopra riportata ha escluso la presenza di condotte chirurgiche negligenti e/o imperite e ha accertato la corretta esecuzione dell'intervento
-sotto il secondo profilo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord. n. 24471 del 4 novembre 2020) secondo il quale:
In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato pagina 6 di 8 adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”.
-ora, le allegazioni attoree sembrano rientrare nella seconda ipotesi configurata nella massima sopra riportata
-infatti, ha allegato l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul dott. Luis Parte_1 AR Campos non con riferimento alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione, bensì – mediatamente -- sotto il profilo del danno alla salute
-l'attrice non ha però fornito alcuna prova riguardo al suo presunto dissenso e, cioè, al fatto che, ove fosse stata adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento con la tecnica Round Block
-le prove testimoniali dedotte con la memoria attorea n. 2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. attengono, infatti, esclusivamente al profilo dell'inadempimento del chirurgo in ordine ai suoi obblighi informativi nei confronti della cliente, e non anche al presunto dissenso della paziente rispetto alla tecnica suggerita in via esclusiva
-in altri termini, non ha dimostrato la presenza di elementi indiziari dai quali desumere il Parte_1 suo presumibile nto prospettatole ove fosse stata adeguatamente informata dal chirurgo di altre opzioni chirurgiche con esiti differenti
-quella prova avrebbe potuto – in ipotesi – essere fornita anche mediante le testimonianze di amici o familiari dell'attrice, del suo medico di base ovvero di altri specialisti ai quali ella si fosse preventivamente rivolta prima di indirizzarsi presso la Controparte_1
-in ogni caso, la lamentata lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante della paziente
-nella specie, l'intervento del 6 novembre 2017, oltre ad essere stato correttamente eseguito, ha permesso all'attrice di conseguire un apprezzabile miglioramento estetico, ancorché inferiore a quello in ipotesi sperato
-va infine incidentalmente osservato che l'invalidità permanente prospettata dai CTP attorei (doc. 9 att.) è del tutto modesta (7%) (cd. micropermanente) e ciò induce a credere che le doglianze dell'interessata possano essere scaturite semplicemente da un'eccessiva aspettativa rispetto agli esiti migliorativi dell'intervento
-in ogni caso, le superiori argomentazioni giustificano senz'altro il rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1
-le spese processuali – comprensive di quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
pagina 7 di 8 1) rigetta le domande proposte da nei confronti del dott. e della Parte_1 Controparte_6
Controparte_7
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta per ciascuno dei due convenuti, oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU e di CTP su fatture quietanzate
3) condanna l'attrice alla rifusione, in favore di ciascuno dei terzi chiamati, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU e di CTP su fatture quietanzate
Milano, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39038/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA COL DI LANA, 11 20831 SEREGNO presso il difensore avv. GROSSO
ELISA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AT GIOSUE', Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 29 20129 MILANO presso il difensore avv.
AT GIOSUE'
LU CA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBI IDA, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 24 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBI
IDA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MERCADANTE Controparte_2 P.IVA_2
MA elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv.
MERCADANTE MA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. SCORBATTI ELENA elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA,
40/A 20122 MILANO presso il difensore avv. SCORBATTI ELENA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 ottobre 2023 pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il dott. Luis AR Campos e Parte_1 per sentirli condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di mastoplastica riduttiva bilaterale con tecnica Round Block eseguito il 6 novembre 2017
-l'attrice ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di € 8.500,00 a suo versato a titolo di compensi per l'attività medico-chirurgica effettuata
-i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e proposto domanda di manleva rispettivamente nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
-a loro volta, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto delle domande di manleva
°°°
-la consulenza medico-legale espletata in corso di causa ha escluso la presenza di profili di responsabilità del dott. Luis AR Campos
-in particolare, nella relazione del 20 gennaio 2032 si legge che:
“…la sig.ra di 35 anni all'epoca dei fatti in esame e con esiti di pregresse nodulectomie mammarie Pt_1 ad ambo i lati, il 3.7.2017 consultò il dott. Campos AR presso la Principessa-Clinic srl, per una mastoplastica riduttiva. Il rilevò un'asimmetria mammaria ed una ptosi, maggiore a destra, con i CP_5 rilievi fotografici e le misurazioni riportati alla pag. 3 della presente relazione.
Dalle fotografie prodotte nel fascicolo della causa e dalle misurazioni dianzi richiamate si conferma che la sig.ra presentasse un seno grosso, ptosico, asimmetrico per forma e volume. Dalle annotazioni Pt_1 anam si evince anche che ella aveva allattato per 14 mesi: condizione favorente il cedimento dei seni.
Sulla scorta di tali dati si deve confermare che vi fosse l'indicazione ad un intervento di mastoplastica riduttiva e di attenuazione dell'asimmetria. Il caso non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il Chirurgo consigliò di svolgere l'intervento chirurgico con la tecnica “round block”, con l'eventuale aggiunta di un'incisione verticale inferiore, in caso di ridondanza della cute. L'intervento fu svolto il 6.11.2017.
Va precisato che gli interventi di mastoplastica riduttiva, finalizzati a ridimensionare e rimodellare le mammelle, consistono in asportazioni di quantità variabili della ghiandola mammaria, del grasso sottocutaneo e della cute in eccesso e in genere nel sollevamento del complesso areola-capezzolo (CAC). Trattandosi di atti chirurgici, essi comportano delle incisioni e delle suture e di conseguenza delle cicatrici. Le possibili incisioni sono varie;
riassumendole, per quanto d'interesse nell'analisi del presente caso, esse possono essere:
– periareolari (attorno all'areola), come nel caso in esame;
– verticali, dal margine inferiore dell'areola al solco sottomammario;
– trasversali (orizzontali) lungo il solco sottomammario, più o meno estese pagina 2 di 8 a seconda dell'entità della riduzione e dell'asportazione cutanea;
– varie combinazioni: “a T rovesciata”, “a L”, etc;
…”
“…A seconda del risultato mirato si può preferire una delle tecniche: limitando l'incisione a quella periareolare da un lato si minimizzano gli esiti cicatriziali, dall'altro si limitano le possibilità di riduzione volumetrica e di rimodellamento della forma del cono mammario. Di converso, estendendo le incisioni chirurgiche si aumenta la possibilità di ridurre il volume e rimodellare la forma delle mammelle, al prezzo di maggiori esiti cicatriziali.
Nel caso in esame il rimodellamento dei seni fu proposto ed effettuato con la tecnica cosiddetta “round block”, con la quale l'incisione chirurgica si limita a quella periareolare e si rimuove una parte dei tessuti in sede periareolare. Come già menzionato, tale tecnica ha il pregio di minimizzare le cicatrici chirurgiche, ma limita la possibilità di asportazione dei tessuti, tant'è che nel caso in esame l'asportazione si limitò ad 84 g a destra e a 70 g a sinistra.
Nel contempo, si è ottenuta una buona riduzione della distanza tra le areole e i solchi sottomammari: che dai 9 cm a destra e degli 8 cm a sinistra è stata ridotta agli attuali 6 cm bilaterali. Vi è stata poi una minima correzione anche della distanza tra il giugolo e le areole, che risulta comunque corretta. Su tale punto è da annotare che un eccessivo spostamento craniale del complesso areola-capezzolo avrebbe esposto la paziente al rischio di una maggiore visibilità dello stesso indossando un comune reggiseno, comportando così per paradosso un peggioramento estetico, anziché un miglioramento. Dal confronto tra l'iconografia e le misurazioni preoperatorie e l'obiettività attuale si apprezza un miglioramento complessivo della condizione precedente, con una riduzione della dismetria e la preservazione di una forma naturale dei seni.
Dunque, in sintesi, il trattamento chirurgico che fu praticato fu quello una correzione mammaria: lieve sia in termini di riduzione volumetrica sia di pessi.
Sulla scorta di quanto dianzi esposto:
– non può assurgere a motivo di censura tecnica la scelta della tecnica “round block”, perché essa rientra tra le tecniche di rimodellamento mammario, con i pregi e i limiti esposti nelle pagine precedenti;
– il grado di rimodellamento mammario ottenuto è coerente con tale tecnica.
Le cicatrici periareolari sono vistose, soprattutto per la loro ipocromia, che le fa risaltare, ma tale aspetto non può essere addebitato al e, per le ragioni già esposte, con altre tecniche chirurgiche le cicatrici CP_5 non sarebbero state minori ed anzi maggiori.
La tecnica round block, dato che essa comporta una concentrazione del peso mammario sulla regione areolare, non di rado porta nel tempo ad una dilatazione delle regioni areolari. Nel caso in esame la dimensione delle areole risulta invariata (cfr. Ø 7 cm prima dell'intervento e nell'attualità) e dal verbale operatorio non risulta che si fosse intervenuti sul diametro delle areole stesse e risulta, invece, che le incisioni periareolari fossero state svolte “secondo disegni pre-operatori”; nel disegno pre-operatorio visibile nella fotografia riportata alla pag. 3 della presente relazione si evince la scelta di preservare le areole così come erano in origine.
Non è dato sapere se negli accordi tra la ed il Chirurgo circa il trattamento chirurgico da Pt_2 svolgere ella avesse dato come priorità la min ne delle cicatrici o all'opposto la massimizzazione della riduzione volumetrica e della pessi.
Quello che gli scriventi possono rilevare è che nei messaggi telefonici (via WhattsApp) allegati agli atti dalla parte attrice stessa non si reperisce alcuna doglianza circa il volume mammario post-operatorio e le doglianze espresse a distanza di circa 1 anno dall'intervento sono riferite all'aspetto delle cicatrici, alle areole e al fatto che nel corso del tempo le mammelle fossero “scese rispetto a come erano rispetto appena pagina 3 di 8 intervenuti”
Quanto all'aspetto delle cicatrici è da considerare che esso è influenzato da plurimi fattori intrinseci (fattori genetici, produzione di un collagene più o meno resistente, etc…) ed estrinseci (trazioni meccaniche, esposizioni ai raggi solari/UV, infezioni, etc…). Nel caso in esame, non essendovi stata una dilatazione delle areole, che come già menzionato risultano a tutt'oggi di diametro invariato, risulta difficile addebitare l'aspetto cicatriziale agli effetti meccanici degli esiti della tecnica round block.
In merito alla stabilità della pessi, è (opportuno, n.d.r.) ricordare che i trattamenti chirurgici possono modificare la morfologia e quantità dei tessuti mammari, ma non possono arrestarne le inevitabili modificazioni a cui gli stessi vanno incontro nel tempo per le variazioni dei parametri fisiologici e non (età, peso, assetto ormonale, esposizione solare, fumo di sigaretta, etc.), che fanno sì che le mammelle vadano comunque incontro ad un inesorabile cedimento ed abbassamento per effetto della gravità.
V'è poi da rimarcare che il confronto tra le misurazioni pre-operatorie e quelle attuali, vale a dire a circa 5 anni di distanza, evidenziano il mantenimento di una correzione: sì lieve, ma coerente con il tipo di intervento proposto e praticato.
Ribadendo che la scelta di trattare la paziente con la tecnica round block non può assurgere a motivo di censura tecnica e che il risultato attuale è coerente con un corretto svolgimento dell'atto operatorio secondo tale tecnica, per una più completa cognizione del sig. Giudice in riferimento al punto 5 lettere f e g del quesito peritale si annota che le cicatrici e le areole sono modellabili con una chirurgia ambulatoriale in anestesia locale, con costi stimabili entro i € 1500-2000 (millecinquecento/duemila) …”
-replicando alle osservazioni critiche dei CTP attorei, i consulenti d'ufficio hanno precisato che:
“…la Collega CTP della parte attrice sostiene che, siccome la riduzione volumetrica mammaria è stata lieve, allora l'intervento sia stato non corretto e inutile. Non si può condividere tale affermazione, poiché nell'ambito della Chirurgia Estetica i rimodellamenti di lieve entità sono di ampio impiego, non solo per il distretto mammario, ma anche per altri, come il viso. Si deve, inoltre, rimarcare che:
– la sig. presentava una condizione mammaria caratterizzata da ptosi, macromastia ed asimmetria sia Pt_1 di forma sia di volume, con il seno destro più ptosico e più grande del controlaterale;
– l'indicazione chirurgica fu corretta e per le informazioni per iscritto furono utilizzati i modelli appositamente predisposti dalla società scientifica nazionale di riferimento (SICPRE);
– non è corretto porre a confronto la foto preoperatoria del seno della paziente e quella scattata durante la seduta delle operazioni peritali, così come fatto nello scritto delle note critiche, senza tenere in debito conto che quella osservabile in esse è, invero, una pseudo-ptosi da mal posizione posturale della paziente, che si annulla con l'assunzione della postura corretta;
– con l'intervento chirurgico la distanza areola/solco sottomammario è stata ridotta dagli originali 9 cm a destra ed 8 a sinistra agli attuali 6 cm ad ambo i lati;
la distanza giugulo/capezzolo è stata preservata entro i limiti della normalità (21-21,5 cm); i capezzoli sono stati centrati sui coni mammari rimodellati e le areole sono state normoposizionate;
– è sulla scorta di ciò che si è evidenziato che nel complesso v'è stato un miglioramento e non è corretto affermare che l'intervento chirurgico sia stato inutile;
l'entità della rimozione tissutale realizzata (da ribadire: lieve, che non significa nient'affatto errata) è coerente con il tipo di tecnica chirurgica proposta e impiegata (round block), che rappresenta una tecnica riconosciuta universalmente ed un punto di equilibrio fra l'obiettivo di rimodellamento mammario – peraltro ottenuto, come dianzi rimarcato – e quello del contenere l'entità degli esiti cicatriziali;
pagina 4 di 8 – si dovrebbe, peraltro, di nuovo far notare che la doglianza sul volume mammario non emerge da nessuno dei documenti prodotti dall'interessata stessa e fa la sua comparsa nella relazione di CTP prodotta per il contenzioso;
– una mastoplastica riduttiva con tecnica “a T rovesciata”, sostenuta nella relazione di CTP attorea allegata al ricorso, avrebbe per paradosso aumentato gli esiti cicatriziali: oggetto di documentata doglianza da parte dell'interessata;
– infine, non è da dimenticare che nessun rimodellamento mammario è stabile nel corso del tempo, andando invece incontro ad una progressiva ed inesorabile modificazione …”
-in definitiva, i consulenti d'ufficio hanno formulato le seguenti conclusioni:
“…1. nel luglio 2017 il quadro mammario della sig.ra risultò caratterizzato da ptosi, Parte_1 macromastia ed asimmetria sia di forma sia di volume, più ptosico e più grande del controlaterale;
per la descrizione dell'iter clinico si rimanda a quanto esposto nelle pagine precedenti;
2. per gli interventi di mastoplastica riduttiva vi sono varie tecniche chirurgiche (periareolari, verticali, trasversali, “a T rovesciata”, “a L”, etc);
3. l'intervento in questione non fu di speciale difficoltà;
4. con l'intervento chirurgico proposto e praticato con tecnica round block il ha rimodellato i seni CP_5 ottenendo: una lieve riduzione del loro volume, una riduzione della distanza olco sottomammario, una preservazione della distanza giugulo/capezzolo entro i limiti della normalità; una centratura dei capezzoli ed un normoposizionamento delle areole sui coni mammari rimodellati;
sotto il profilo tecnico non emergono censure da esprimere sull'operato chirurgico, essendo la tecnica round block tra quelle corrette da proporre ed essendo il risultato ottenuto coerente con tale tecnica, che da un lato limita le possibilità di riduzione volumetrica mammaria e dall'altro minimizza i reliquati cicatriziali …”
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-in sintesi, i consulenti d'ufficio hanno accertato che vi era indicazione all'intervento di mastoplastica riduttiva con la tecnica Round Block e che esso venne correttamente eseguito con un apprezzabile miglioramento estetico e con esiti cicatriziali contenuti rispetto a quelli correlati a interventi effettuati con tecniche differenti
-la paziente si duole, invece, del fatto che tra le varie tipologie di intervento praticabili con riferimento alle proprie condizioni, il dott. Luis AR Campos le aveva proposto esclusivamente l'intervento con la tecnica Round Black, omettendo di riferire della natura e dei possibili esiti di altre tipologie di intervento
-tale omissione avrebbe pertanto precluso alla paziente di optare per la soluzione chirurgica più adatta alle proprie esigenze
“…l'entità della ptosi dei seni della Sig.ra allora presente, ne collocava la discesa nell'ambito di un Pt_1 grado 2/3.
Tale condizione avrebbe dovuto consigliare al Chirurgo operante un approccio chirurgico diverso da quello poi realizzato.
Difatti, per eseguire una mastoplastica riduttiva vi sono diverse tecniche chirurgiche, ognuna delle quali connotata da un'indicazione ben precisa in relazione alle condizioni del seno da trattare.
La tecnica Round Block adottata sulla Sig.ra dal dott. Campos AR Luis è consigliata nel caso Pt_1 di ptosi molto lievi (grado 1). pagina 5 di 8 Nel caso di ptosi più accentuate, come nel caso di specie (si ricorda che l'entità della ptosi della Sig.ra ne collocava la discesa nell'ambito di un grado 2/3) si passa a metodiche che prevedono incisioni Pt_1 verticali ad L, a T rovesciata, più o meno associate all'impianto di una protesi.
Nel caso di specie, dunque, appare censurabile la scelta da parte del dott. Campos AR Luis della tecnica operatoria (Round Block) in quanto in relazione all'entità della ptosi dei seni della Sig.ra non Pt_1 atta a gestire il peso del parenchima., oltre che lo stesso risultato, anche e soprattutto estetico, raggiunto con l'operazione eseguita.
Sarebbe stato necessario prospettare alla paziente una tecnica diversa che, seppur gravata dalla presenza di esiti cicatriziali ulteriori, avrebbe garantito una maggiore tenuta nel tempo ed un miglior esito estetico.
Infatti, il difettoso disegno ed allestimento della mastoplastica eseguita sulla Sig.ra ha causato una Pt_1 asimmetria residua dei complessi areola capezzolo ed uno svuotamento dei poli aria superiori, ragion per cui lo stesso dott. Campos AR Luis proponeva correzione del difetto estetico con inserimento di protesi mammaria.
I Consulenti di parte, quindi, hanno accertato inconfutabilmente ed oggettivamente nel caso di specie una RESPONSABILITA' PER IL PESSIMO RISULTATO ESTITICO RAGGIUNTO in ambito di chirurgia estetica, appunto, non avendo il Medico operante raggiunto un risultato minimo accettabile con anzi attendibili PROFILI DI CENSURA NELLE STESSE SCELTE CHIRURGICHE …” (cfr. atto di citazione)
“…appare censurabile la scelta da parte del dott. Campos della tecnica operatoria (Round Block) in quanto in relazione all'entità della ptosi dei seni della Sig.ra non atta a gestire il peso del parenchima, Pt_1 oltre che lo stesso risultato, anche e soprattutto estetico, raggiunto con l'operazione eseguita.
Sarebbe stato necessario prospettare alla paziente una tecnica diversa che, seppur gravata dalla presenza di esiti cicatriziali ulteriori, avrebbe garantito una maggiore tenuta nel tempo ed un miglior esito estetico.
Il difettoso disegno ed allestimento della mastoplastica eseguiti sulla Sig.ra infatti, ha causato una Pt_1 asimmetria residua dei complessi areola capezzolo ed uno svuotamento i mammaria superiori, ragion per cui lo stesso dott. Campos proponeva correzione del difetto estetico con inserimento di protesi mammaria …” (cfr. memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-in sintesi, i motivi di doglianza dell'attrice sono duplici:
1) l'intervento del 6 novembre 2017 non sarebbe stato correttamente eseguito
2) ove fosse stata adeguatamente informata dal chirurgo, la paziente non avrebbe prestato il suo consenso all'intervento prescelto (mastoplastica riduttiva con tecnica Round Block) alla luce delle differenti opzioni chirurgiche più idonee al raggiungimento del risultato estetico desiderato
-questi motivi non sono fondati
-sotto il primo profilo, la consulenza medico-legale sopra riportata ha escluso la presenza di condotte chirurgiche negligenti e/o imperite e ha accertato la corretta esecuzione dell'intervento
-sotto il secondo profilo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord. n. 24471 del 4 novembre 2020) secondo il quale:
In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato pagina 6 di 8 adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”.
-ora, le allegazioni attoree sembrano rientrare nella seconda ipotesi configurata nella massima sopra riportata
-infatti, ha allegato l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul dott. Luis Parte_1 AR Campos non con riferimento alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione, bensì – mediatamente -- sotto il profilo del danno alla salute
-l'attrice non ha però fornito alcuna prova riguardo al suo presunto dissenso e, cioè, al fatto che, ove fosse stata adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento con la tecnica Round Block
-le prove testimoniali dedotte con la memoria attorea n. 2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. attengono, infatti, esclusivamente al profilo dell'inadempimento del chirurgo in ordine ai suoi obblighi informativi nei confronti della cliente, e non anche al presunto dissenso della paziente rispetto alla tecnica suggerita in via esclusiva
-in altri termini, non ha dimostrato la presenza di elementi indiziari dai quali desumere il Parte_1 suo presumibile nto prospettatole ove fosse stata adeguatamente informata dal chirurgo di altre opzioni chirurgiche con esiti differenti
-quella prova avrebbe potuto – in ipotesi – essere fornita anche mediante le testimonianze di amici o familiari dell'attrice, del suo medico di base ovvero di altri specialisti ai quali ella si fosse preventivamente rivolta prima di indirizzarsi presso la Controparte_1
-in ogni caso, la lamentata lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante della paziente
-nella specie, l'intervento del 6 novembre 2017, oltre ad essere stato correttamente eseguito, ha permesso all'attrice di conseguire un apprezzabile miglioramento estetico, ancorché inferiore a quello in ipotesi sperato
-va infine incidentalmente osservato che l'invalidità permanente prospettata dai CTP attorei (doc. 9 att.) è del tutto modesta (7%) (cd. micropermanente) e ciò induce a credere che le doglianze dell'interessata possano essere scaturite semplicemente da un'eccessiva aspettativa rispetto agli esiti migliorativi dell'intervento
-in ogni caso, le superiori argomentazioni giustificano senz'altro il rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1
-le spese processuali – comprensive di quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
pagina 7 di 8 1) rigetta le domande proposte da nei confronti del dott. e della Parte_1 Controparte_6
Controparte_7
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta per ciascuno dei due convenuti, oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU e di CTP su fatture quietanzate
3) condanna l'attrice alla rifusione, in favore di ciascuno dei terzi chiamati, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU e di CTP su fatture quietanzate
Milano, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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