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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1900/2024 RG VG, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 3.10.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maldera, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maldera, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, Parte_1 Controparte_1
ex art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che dall'unione è nato un figlio, il 10.10.2017, Per_1
per il quale è stato previsto l'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso la madre;
è stato previsto altresì a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal
Tribunale di Trani con il COA Trani, con attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore della madre, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali assunti dai coniugi e degli impegni aventi natura obbligatoria, quale il trasferimento dell'autovettura di cui al ricorso.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(Atto n. 111, parte II, serie A - anno 2013, Comune di Corato);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1900/2024 RG VG, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 3.10.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maldera, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maldera, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, Parte_1 Controparte_1
ex art. 473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che dall'unione è nato un figlio, il 10.10.2017, Per_1
per il quale è stato previsto l'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso la madre;
è stato previsto altresì a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal
Tribunale di Trani con il COA Trani, con attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore della madre, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali assunti dai coniugi e degli impegni aventi natura obbligatoria, quale il trasferimento dell'autovettura di cui al ricorso.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
(Atto n. 111, parte II, serie A - anno 2013, Comune di Corato);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore