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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/08/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: revoca atto di donazione, vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1 dall'Avv. Faustina Musciacchio, e presso il suo studio domiciliati sito in Potenza Via Verdi n.
9; -PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Lo Sasso ed elettivamente CP_2
domiciliato presso il suo studio in Vaglio Basilicata (Pz) alla Piazza del Popolo n.7;
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Buchicchio e presso il suo Controparte_3
studio domiciliato in Potenza Via N. Sauro n. 44; - PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 26.02.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.09.2020 i coniugi e Parte_1 CP_1
citavano in giudizio i nipoti e affinchè venisse revocato
[...] CP_2 Controparte_3
l'atto di donazione stipulato dal notaio in data 14.03.2003 con cui essi attori Persona_1
donavano ai convenuti il fabbricato di loro proprietà, unitamente al diritto di passaggio, ubicato in Potenza C.da Cugno del Finocchio in catasto al foglio 88 p.lla 119 e composto da abitazione posta al piano terra, locale deposito al primo piano. Successivamente alla donazione gli attori si riservavano l'usufrutto dell'abitazione posta al piano terra. Rappresentavano che in data
25.09.2019 ricevevano notifica delle conclusioni indagini preliminari ed apprendevano della querela sporta dal nipote nei loro confronti per i dissidi pregressi e precisamente CP_2
allorchè aveva loro negato l'accesso presso i fondi di loro proprietà attigui al CP_2
fabbricato oggetto di donazione in cui vive con la propria famiglia da anni. A seguito di tanto,
1 gli attuali attori sporgevano querela contro il nipote ed agivano in giudizio per la reintegra.
Assumevano che anche interrompeva ogni rapporto con loro senza alcun Controparte_3
motivo e si rendeva disposto a testimoniare nel giudizio di reintegra in favore del fratello.
Per quanto esposto ai sensi degli artt. 800 – 802 cc chiedevano la revoca della donazione per ingratitudine dei donatari. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria chiedevano l'ammissione delle prove per testi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.11.2020 si costituiva in giudizio CP_2
che impugnava e contestava ogni avverso assunto con richiesta di rigetto in toto.
[...]
Presentava domanda riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attrice di revoca, di risarcimento danni conseguenti alla eventuale restituzione dell'immobile relativi alle migliorie apportate al fabbricato dalla donazione all'attualità. Evidenziava che l'immobile oggetto di donazione veniva donato completamente rustico e privo di ogni impianto e servizi e che sosteneva diverse e notevoli spese per renderlo abitabile per se e la propria famiglia. Nello specifico asseriva di averlo dotato di pavimentazione, servizi ed impianti, lavori eseguiti al piano terra e al piano superiore con rifacimento di copertura, in economia.
Preliminarmente eccepiva la tardività dell'azione per intervenuta decadenza del termine annuale prescritto ovvero che gli attori erano a conoscenza della querela sporta da CP_2
già in data 3.05.2019 allorquando lo stesso depositava nel fascicolo pendente presso il Tribunale di Potenza sez. penale RGNR 4054/2018 apposita memoria con cui specificava che a seguito della querela sporta dagli zii, presentava controquerela per i fatti sorti in data 11.09.2018.
Evidenziava che i dissidi e contrasti familiari erano cominciati ad opera degli attori quando con racc. del 5.08.2018 chiedevano formalmente allo lo sgombero del terreno confinante con CP_2
l'immobile donato, contrasti accentuati dopo il 16 agosto 2018 a seguito della sbarra, di accesso alla stradina, aperta ed il lucchetto scomparso. Il convenuto provvedeva alla sostituzione e in data 27.08.2018 faceva recapitare la nuova chiave del lucchetto della sbarra agli attori.
Nonostante ciò, questi ultimi agivano per la reintegra (RGN 2361/2019) e sporgevano querela ex art. 392 cp (RG 4054/2018) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di contro il convenuto in data 18.09.2018 sporgeva contro querela. Concludeva, in via preliminare, per l'intervenuta decadenza dell'azione per decorso del termine annuale prescritto ex art. 802 cc;
nel merito per il rigetto in toto di ogni domanda avversa e, in caso di revoca per l'accoglimento della riconvenzionale. Con vittoria delle spese del giudizio. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU per la determina delle migliorie apportate.
2 Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa depositata in data 11.02.2021 Controparte_3
che contestava ed impugnava ogni avverso assunto. Esponeva di non aver mai avuto dissidi con gli zii e, contestava in particolare la circostanza di cui al punto n. 7 dell'atto di citazione ovvero che avrebbe testimoniato contro di loro nel giudizio di reintegra dal momento che ancora non era stato convocato e tantomeno ascoltato come informatore. Assumeva che con gli zii mai ha avuto dissidi o contrasti pertanto evidenziava l'insussistenza dei presupposti ai fini della revoca per ingratitudine ex art. 801 – 802 cc ed insisteva per il rigetto della domanda attorea. Con vittoria delle spese da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'udienza del 20.05.2022, su richiesta delle parti il
Giudice designato ammetteva la prova per testi come da ordinanza del 20.05.2022.
All'udienza del 28.09.2022 venivano escussi i testi , sorella dell'attrice, ES
, Non veniva ammessa la CTU richiesta dal Testimone_2 Testimone_3
convenuto ritenuta superflua. Dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta in CP_2 decisione all'udienza del 26.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le parti depositavano comparse conclusionali e repliche.
La questione oggetto del presente giudizio è la donazione. E' definita come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Affinchè possa regolarmente concludersi tale negozio giuridico deve sussistere sia un elemento oggettivo, consistente nell'effettivo arricchimento altrui e nel corrispondente depauperamento del donante, sia un elemento soggettivo, ossia l'animus donandi, da intendersi quale spirito di liberalità frutto della volontà di colui che decide di donare. È importante precisare che non a tutti gli atti prevedenti la costituzione di un diritto reale senza corrispettivo è a attribuirsi i caratteri della donazione, occorrendo, pur sempre, l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione. I detti estremi secondo la normativa devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicchè non
è sufficiente che l'atto dispositivo o di assunzione dell'obbligazione sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da “spirito di liberalità”, ovvero effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. Nel caso che ci occupa, non appare essere in contestazione la sussistenza dell'animus donandi, da ciò discende che, ogniqualvolta venga meno l'elemento soggettivo della donazione, essendo questa il frutto dell'agire consapevole, libero e volontario del donante, possa essere richiesta dal soggetto legittimato ex art. 802 cc, la revoca della donazione stessa.
3 In particolare, il legislatore disciplina all'art. 801 cc la specifica ipotesi di revoca per ingratitudine, quale rimedio posto a tutela degli interessi preminentemente morali del donante,
i quali assumono rilevanza con la formalizzazione dell'atto di donazione (Cass. Civ. sez. VI 2
Ord. 15.06.2012 n. 9915). Presupposto necessario per la revocazione della donazione per ingratitudine è, fra gli altri, l'ingiuria grave posta in essere dal donatario e da intendersi come l'offesa idonea a ledere gravemente il patrimonio morale della persona del donante (Cass. Civ.
VI 2 Ord. 15.06.2012 n. 9915). Alla luce di ciò, tale requisito non deve essere interpretato oggettivamente in quanto l'ingiuria disciplinata dall'art. 801 cc pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve palesare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità dello stesso.
Pertanto, affinchè possa vittoriosamente essere esperito il rimedio della revocazione per ingratitudine dovrà sussistere nel caso concreto un'azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, costituente una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità (Cass. Civ. Sez. II 5.11.1990 n. 10614).
Di più, ai sensi dell'art. 801 cc la domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 cc ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli art. 433, 435 e 436 cc. In particolare, l'ingiuria grave ex art. 801 cc quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine, la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza però essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli artt. 594 e 595 cp, consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva
(Cass. Sez. 2 n. 7487 del 31.03.2011). Pertanto, in presenza di una pluralità di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perché possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 802 cc, in base al quale “La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione” deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità.
4 Nella fattispecie gli attori chiedono la revoca della donazione effettuata ai nipoti, attuali convenuti. Occorre esaminare singolarmente la vicenda nei loro confronti.
La difesa di eccepisce in via preliminare la decadenza dell'azione per il decorso CP_2
del termine annuale prescritto. Contesta quanto da controparte assunto ossia di essere venuti a conoscenza della denuncia solo a seguito della notifica delle conclusioni delle indagini preliminari avvenuta in data 25.09.2019 ritenendo che sin dal 3.05.2019 erano a conoscenza della denuncia querela e tanto risulta dal deposito della memoria ex art. 121 cp nel procedimento penale RGN 4054/2018. E' emerso dai fatti di causa e dalla documentazione versata e prodotta in atti che nella fattispecie vi sono stati diversi screzi, dissidi e una pluralità di atti offensivi tra gli attori e iniziati all'inizio del mese di agosto 2018 e culminati CP_2
alla fine dello stesso mese. Gli attori procedevano a presentare denuncia querela contro e CP_2
agivano per la reintegra. Di contro agiva con la controquerela. CP_2
Siamo pertanto di fronte ad una pluralità di atti offensivi pregressi e reciproci, tra loro strettamente connessi, per l'effetto, la notifica delle conclusioni delle indagini preliminari avvenuta il 25.09.2019 deve ritenersi come atto in cui gli attori hanno raggiunto un livello talmente alto da non poter essere più ragionevolmente tollerabile, secondo una valutazione di normalità. Deve ritenersi che il giorno della notifica delle conclusioni delle indagini preliminari
25.09.2019 il susseguirsi della progressione dei fatti ha raggiunto il suo culmine tanto da computare il termine di decadenza di cui all'art. 802 cc.
La citazione introduttiva del giudizio di revocazione della donazione notificata in data
25.09.2020 è dunque tempestiva, pertanto la doglianza va disattesa. Passando al merito questo
Giudice non ritiene sussistere i presupposti legittimanti l'azione. Il comportamento avuto da nei confronti degli attori non può qualificarsi come ingiuria grave non essendosi CP_2
concretizzato il sentimento di ingratitudine ed ostilità da questi provata nei confronti degli zii.
Le condotte avute dal convenuto non sono da considerarsi né violente e né offensive da integrare una oggettiva avversione verso i donanti ed idonea a giustificare il pentimento degli stessi rispetto al compiuto atto di liberalità. La querela sporta da è stata presentata dopo una CP_2
serie di attività poste in essere dagli attori. Le reciproche querele hanno dato origine a due procedimenti penali poi riuniti e conclusosi in data 26.02.2025 con l'assoluzione, con formula piena, di tutti gli imputati ovvero degli attori e del convenuto perché il fatto non CP_2
costituisce reato e perché il fatto non sussiste, come da dispositivo prodotto in atti. Tanto è sufficiente per disattendere la domanda di revoca della donazione nei confronti di . CP_2
La domanda di revoca nei confronti dell'altro convenuto è del tutto infondata Controparte_3
e pretestuosa. A nulla valgono le argomentazioni che quest'ultimo avesse improvvisamente
5 interrotto ogni rapporto con gli zii e disposto a testimoniare nel giudizio di reintegra a favore del fratello. Nel corso del giudizio emerge la totale estraneità ai fatti di che Controparte_3 vive presso l'abitazione dei genitori, distante dai luoghi per cui è causa. Nessun dissidio, screzio o condotta è ascrivibile a che possa integrare i presupposti di cui all'art. 801- Controparte_3
802 cc ai fini della revoca della donazione, ne consegue il rigetto nei suoi confronti della domanda attorea.
Al rigetto della domanda attorea consegue che ogni altra questione in ordine alla domanda riconvenzionale promossa da è da considerarsi assorbita. CP_2
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. e dunque per disporne l'integrale compensazione fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G.N. 2370/2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
RGETTA ogni domanda attorea;
DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti;
Così deciso in Potenza, 21.08.2025.
Il GOP
Dr.ssa Caterina Genzano
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