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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa SS SA Presidente
Dott.ssa LI US EL Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'avv. LA ROCCA FORTUNATA
ATTORE/I
CONTRO
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Controparte_1
NO IN
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 651/2024
Reg. Sent., pubblicata il 24.05.2024, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
(trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune CP_1 di Piraino Parte II, S. A, N. 3, Anno 2001).
Ciò posto, alla luce delle risultanze processuali e, in particolare, dell'espletata CTU, dalla quale non sono emersi elementi disfunzionali
1 nelle figure genitoriali, va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori -non sussistendo ragioni per derogare al Per_1 criterio preferenziale, stabilito ex lege, nel rispetto del principio della bigenitorialità e nel precipuo interesse del minore stesso - con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come convenuto in sede di negoziazione assistita di separazione e confermato con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, dovendosi accogliere, nondimeno, le indicazioni della Consulente designata dal Tribunale, dr.ssa
Persona_2
Questa invero, nella sua relazione, suggerisce -proprio nell'interesse del minore che “sta affrontando numerosi cambiamenti..” e che “ha mostrato una buona capacità di adattamento alla situazione attuale”- di mantenere l'affido condiviso e la residenza privilegiata presso la madre garantendo, tuttavia, “una maggiore presenza del padre nella vita quotidiana di ” e prospettando, all'uopo, varie soluzioni quale Per_1 quella di consentire al padre di trascorrere alcune domeniche con
, a settimane alterne, includendo il pranzo (fino, ad esempio, alle Per_1
17:00) e/o quella di stabilire che il “prenda a scuola due CP_1 Per_1 volte a settimana quando la madre è impossibilitata…”.
Pertanto, ad integrazione di quanto stabilito dai coniugi negli accordi di negoziazione assistita sottoscritti in sede di separazione (che prevedono incontri con il padre lunedi e mercoledi dalle 18.30 alle 20.30, il sabato dalle 12.30 alle 20.30 senza pernotto e -a settimane alterne- fino alla domenica alle 10.00), va disposto che il resistente possa tenere con sé il figlio , a settimane alterne dal sabato alle ore 12.30 fino alla Per_1 domenica alle ore 17.00 e che il martedì e il giovedì (o in altri giorni in cui la è impossibilitata a prendere il figlio all'uscita di scuola, Parte_1 previo accordo con la stessa) il minore venga prelevato dal padre all'uscita di scuola per essere riaccompagnato dalla madre.
Inoltre, va mantenuta la presa in carico delle parti dal Servizio Sociale del
Comune di Capo d'Orlando per ulteriori dodici mesi con obbligo di
2 riferire, in caso di evidenti criticità nella gestione del figlio minore, al
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Messina.
In ragione della collocazione prevalente della prole, va poi confermata l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente che ne potrà disporre in via esclusiva e continuerà ad abitarla con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Circa il contributo chiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei due figli, di cui uno minore e l'altra maggiorenne ma non indipendente, va confermato l'importo statuito in via provvisoria in € 400,00 mensili complessivi, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF. L'assegno unico universale verrà percepito al
50% da entrambi i genitori.
Difatti, i figli devono essere mantenuti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro e dunque, alla luce delle documentate condizioni economico-reddituali del (dipendente CP_1 di una torrefazione e percettore di pensione oltre che proprietario di un immobile ereditato dalla madre dove vive) e della circostanza che il resistente paga i ratei del mutuo gravante sulla casa familiare, il contributo posto a suo carico appare proporzionato a soddisfare le esigenze dei figli medesimi.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili tutte le altre domande formulate dagli odierni contendenti, già ritenute tali con ordinanza del 24.07.2024, in quanto non connesse al petitum del presente giudizio di divorzio.
Le spese del procedimento - ivi comprese quelle di CTU - vanno compensate tra le parti stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come previsti in parte motiva;
3 - conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale del
Comune di Capo d'Orlando per ulteriori dodici mesi con obbligo di riferire, in caso di evidenti criticità nella gestione del figlio minore, al
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Messina
-conferma l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente che ne potrà disporre in via esclusiva e continuerà ad abitarla con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma;
-pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della prole, un assegno mensile complessivo di € 400,00 - da versare entro il 5 di ogni mese in favore di oltre Parte_1
Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo
CNF. L'assegno unico universale verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
-compensa le spese del presente procedimento, ivi comprese quelle di
CTU.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
LI US EL SS SA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa SS SA Presidente
Dott.ssa LI US EL Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'avv. LA ROCCA FORTUNATA
ATTORE/I
CONTRO
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Controparte_1
NO IN
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 651/2024
Reg. Sent., pubblicata il 24.05.2024, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
(trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune CP_1 di Piraino Parte II, S. A, N. 3, Anno 2001).
Ciò posto, alla luce delle risultanze processuali e, in particolare, dell'espletata CTU, dalla quale non sono emersi elementi disfunzionali
1 nelle figure genitoriali, va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori -non sussistendo ragioni per derogare al Per_1 criterio preferenziale, stabilito ex lege, nel rispetto del principio della bigenitorialità e nel precipuo interesse del minore stesso - con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come convenuto in sede di negoziazione assistita di separazione e confermato con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, dovendosi accogliere, nondimeno, le indicazioni della Consulente designata dal Tribunale, dr.ssa
Persona_2
Questa invero, nella sua relazione, suggerisce -proprio nell'interesse del minore che “sta affrontando numerosi cambiamenti..” e che “ha mostrato una buona capacità di adattamento alla situazione attuale”- di mantenere l'affido condiviso e la residenza privilegiata presso la madre garantendo, tuttavia, “una maggiore presenza del padre nella vita quotidiana di ” e prospettando, all'uopo, varie soluzioni quale Per_1 quella di consentire al padre di trascorrere alcune domeniche con
, a settimane alterne, includendo il pranzo (fino, ad esempio, alle Per_1
17:00) e/o quella di stabilire che il “prenda a scuola due CP_1 Per_1 volte a settimana quando la madre è impossibilitata…”.
Pertanto, ad integrazione di quanto stabilito dai coniugi negli accordi di negoziazione assistita sottoscritti in sede di separazione (che prevedono incontri con il padre lunedi e mercoledi dalle 18.30 alle 20.30, il sabato dalle 12.30 alle 20.30 senza pernotto e -a settimane alterne- fino alla domenica alle 10.00), va disposto che il resistente possa tenere con sé il figlio , a settimane alterne dal sabato alle ore 12.30 fino alla Per_1 domenica alle ore 17.00 e che il martedì e il giovedì (o in altri giorni in cui la è impossibilitata a prendere il figlio all'uscita di scuola, Parte_1 previo accordo con la stessa) il minore venga prelevato dal padre all'uscita di scuola per essere riaccompagnato dalla madre.
Inoltre, va mantenuta la presa in carico delle parti dal Servizio Sociale del
Comune di Capo d'Orlando per ulteriori dodici mesi con obbligo di
2 riferire, in caso di evidenti criticità nella gestione del figlio minore, al
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Messina.
In ragione della collocazione prevalente della prole, va poi confermata l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente che ne potrà disporre in via esclusiva e continuerà ad abitarla con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Circa il contributo chiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei due figli, di cui uno minore e l'altra maggiorenne ma non indipendente, va confermato l'importo statuito in via provvisoria in € 400,00 mensili complessivi, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF. L'assegno unico universale verrà percepito al
50% da entrambi i genitori.
Difatti, i figli devono essere mantenuti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro e dunque, alla luce delle documentate condizioni economico-reddituali del (dipendente CP_1 di una torrefazione e percettore di pensione oltre che proprietario di un immobile ereditato dalla madre dove vive) e della circostanza che il resistente paga i ratei del mutuo gravante sulla casa familiare, il contributo posto a suo carico appare proporzionato a soddisfare le esigenze dei figli medesimi.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili tutte le altre domande formulate dagli odierni contendenti, già ritenute tali con ordinanza del 24.07.2024, in quanto non connesse al petitum del presente giudizio di divorzio.
Le spese del procedimento - ivi comprese quelle di CTU - vanno compensate tra le parti stante l'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come previsti in parte motiva;
3 - conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale del
Comune di Capo d'Orlando per ulteriori dodici mesi con obbligo di riferire, in caso di evidenti criticità nella gestione del figlio minore, al
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Messina
-conferma l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente che ne potrà disporre in via esclusiva e continuerà ad abitarla con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma;
-pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della prole, un assegno mensile complessivo di € 400,00 - da versare entro il 5 di ogni mese in favore di oltre Parte_1
Istat e il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo
CNF. L'assegno unico universale verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
-compensa le spese del presente procedimento, ivi comprese quelle di
CTU.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
LI US EL SS SA
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