Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ND, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 80/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
Biundo
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gloria Biundo
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 31.1.2025.
Condizioni congiunte: “voglia il Trib. Ill.mo, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lerma (AL) in data 14.4.2007 tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle
[...]
1
2. dare atto che la figlia , maggiorenne, abiterà Per_1 prevalentemente presso l'abitazione materna frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra la stessa ed i genitori;
3. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori Per_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla medesima in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
4. disporre che il padre tenga con sé la figlia minore, stante la lontananza geografica, almeno due weekend al mese dal sabato mattina alla domenica sera quando il medesimo dalla Svizzera si recherà in Italia, compatibilmente ai propri impegni lavorativi;
5. disporre che le figlie trascorrano durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 sino al
31.12 ovvero dal 1.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di almeno 7 giorni da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare le ragazze in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti, avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione delle figlie e del loro stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. disporre l'obbligo per il sig. di Pt_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno CP_1
mensile dell'importo complessivo di euro 582,00 (rivalutato secondo gli indici ISTAT) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
7. disporre che ciascun genitore sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie alle figlie come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di ND (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso
2 per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
8. dare atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra per un ammontare complessivo di CP_1
euro 297,00; mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alle figlie saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
10. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore;
11. spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.1.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che “hanno contratto matrimonio, con rito religioso, il giorno 14 aprile 2007 in Lerma”; che “dall'unione sono nate due figlie, il Per_1
04/01/2005, maggiorenne, e il 13/03/2008, entrambe conviventi con la madre”; che Per_2
“il sig. è consulente finanziario in Svizzera, ove risiede, e percepisce una Pt_1
retribuzione media mensile di circa euro 3.000,00 mentre la sig.ra è collaboratrice CP_1
scolastica ed accompagnatrice turistica part-time e percepisce uno stipendio mensile di circa
3 1.300,00” e che “è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di ND con Decreto n. cronol. 3889/2019 in data 16.4.2019”.
2. All'udienza del 5.2.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Cama, in Svizzera, sono Parte_1 in affitto, pago Franchi 1.150,00 mensili. Ho una casa a Ovada. È vuota. Nessun'altra casa o terreno. Sono consulente finanziario, sono dipendente, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 3.000,00 mensili netti, ma variabile, perché guadagno a provvigione. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Non ho investimenti, titoli o altro. Ho un conto corrente con saldo pari a circa Euro 20.000,00. Ora, convivo con una nuova compagna. e Per_1
non si sentono di venire a dormire da lei, ma, nel weekend, cerchiamo di vederci”. Per_2
La Sig.ra ha dichiarato: “abito a Lerma, via Saracchi, n.
9. La casa è di mia Controparte_1
mamma, vivo solo con le mie figlie. Ho un 50% di un appartamento a Genova, in usufrutto a mio padre. Non ho immobili intestati a me. Sono libera professionista guida turistica, ma, nella bassa stagione, faccio le supplenze a scuola. Dall'attività turistica, guadagno circa
Euro 20.000,00 netti annui. Dall'attività a scuola, guadagno circa Euro 1.300,00 mensili netti, ma solo tra ottobre e aprile. e il padre le vede come ha detto, io non ne Per_1 Per_2 so niente, si organizzano tra loro, ormai sono grandi”. All'esito, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 16.4.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 16.1.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di ND, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Lerma, il 14.4.2007 (“Atto N. 1 parte Controparte_1
II serie A - anno 2007 - Comune di Lerma”);
4 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: ““voglia il Trib. Ill.mo, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lerma (AL) in data
14.4.2007 tra i sigg.ri e con l'ordine all'Ufficiale di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge;
2. dare atto che la figlia , maggiorenne, abiterà prevalentemente presso l'abitazione materna Per_1
frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra la stessa ed i genitori;
3. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale sulla medesima in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
4. disporre che il padre tenga con sé la figlia minore, stante la lontananza geografica, almeno due weekend al mese dal sabato mattina alla domenica sera quando il medesimo dalla Svizzera si recherà in Italia, compatibilmente ai propri impegni lavorativi;
5. disporre che le figlie trascorrano durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 sino al 31.12 ovvero dal 1.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di almeno 7 giorni da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare le ragazze in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti, avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione delle figlie e del loro stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie un assegno mensile dell'importo complessivo di euro
582,00 (rivalutato secondo gli indici ISTAT) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT;
7. disporre che ciascun genitore sosterrà in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie alle figlie come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di
ND (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
5 abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
8. dare atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra per un ammontare CP_1
complessivo di euro 297,00; mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alle figlie saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
10. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore;
11. spese della procedura compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in ND, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
7
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)