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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3016/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata in [...]à di Piave (VE) il 10/10/1969,
[...] C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
IA SA (C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto C.F._3 in Donà di Piave (VE), via XIII Martiri n. 41, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte depositata per l'udienza del 6 novembre 2025, del seguente tenore:
“· dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. ; · Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di San Donà di Piave di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio tra loro contratto in data 26.09.1992, atto iscritto nei registri del Comune di San Donà di Piave per l'anno 1992, Atto n. 91, parte 2, serie A;
· dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si Parte_2
è già allontanato dalla casa coniugale, risultando attualmente domiciliato in un immobile di sua proprietà sito in Ponte di Piave (Tv), via di Mezzo;
2. la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, sarà libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
3. il Signor non verserà nulla a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 figlia, la quale lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato (doc. 8);
4. le parti infine dichiarano: - di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di assegno di mantenimento;
- di avere già regolamentato ogni questione di carattere economico/patrimoniale connessa alla pregressa unione e pertanto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
5. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in San Donà di Piave in data 26/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) – Atto n. 91, P. 2, S. A, Anno 1992
–.
Le stesse, con ricorso depositato in data 08/07/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 27/10/2025, siano conformi alla legge;
nulla va disposto per la figlia (nt. il 24/11/1994), Per_1 ad oggi maggiorenne, in quanto quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza delle parti al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 27/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Donà di Piave.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia. Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3016/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata in [...]à di Piave (VE) il 10/10/1969,
[...] C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
IA SA (C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto C.F._3 in Donà di Piave (VE), via XIII Martiri n. 41, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte depositata per l'udienza del 6 novembre 2025, del seguente tenore:
“· dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. ; · Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di San Donà di Piave di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio tra loro contratto in data 26.09.1992, atto iscritto nei registri del Comune di San Donà di Piave per l'anno 1992, Atto n. 91, parte 2, serie A;
· dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si Parte_2
è già allontanato dalla casa coniugale, risultando attualmente domiciliato in un immobile di sua proprietà sito in Ponte di Piave (Tv), via di Mezzo;
2. la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, sarà libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
3. il Signor non verserà nulla a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 figlia, la quale lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato (doc. 8);
4. le parti infine dichiarano: - di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di assegno di mantenimento;
- di avere già regolamentato ogni questione di carattere economico/patrimoniale connessa alla pregressa unione e pertanto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra;
5. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in San Donà di Piave in data 26/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) – Atto n. 91, P. 2, S. A, Anno 1992
–.
Le stesse, con ricorso depositato in data 08/07/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 27/10/2025, siano conformi alla legge;
nulla va disposto per la figlia (nt. il 24/11/1994), Per_1 ad oggi maggiorenne, in quanto quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza delle parti al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 27/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Donà di Piave.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia. Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero