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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LEONARDO SCIONTI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1088/2024 RG vertente
TRA
, corrente in 221 Bow Road Londra, Regno Unito, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orselli del foro di Pisa con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e comunque elettivamente domiciliata presso Email_1
l'avv. Marco Barbaro in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 42;
ATTRICE in riassunzione già appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA in riassunzione già appellata - contumace
All'udienza del 5.5.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni di parte attrice in riassunzione
1 <contrariis reiectis, in riforma del capo di sentenza n. 1172/2019 emessa in primo grado che era stata impugnata,
visti, in sede del presente giudizio di rinvio, i principi sanciti dalla Suprema
Corte, revocare la sentenza n. 986/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di
Firenze ed in applicazione di quanto enunciato dalla Corte di IO
condannare:
1. con sede in Via Bientinese, snc, Altopascio Controparte_1
(LU), Cod. Fisc. e Partita Iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, a pagare: a) le spese processuali relative alla causa di primo grado;
b) le spese processuali relative alla causa di gravame svolta in secondo grado;
c)
le spese processuali relative alla fase di ricorso per IO innanzi alla
Suprema Corte;
d) le spese processuali relative al presente giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
oltre interessi dal dì della pronuncia impugnata e sino al saldo effettivo, oltre IVA, CAP e Rimb. spese generali 15%
come per legge.
2. ai danni per lite temeraria rilevando che Controparte_1
la sanzione ex art. 96 cpc, applicabile d'ufficio, è dovuta in ragione della circostanza che per fatto e colpa della che ha introdotto Controparte_1
processo infondato, poi coltivato a fini dilatori sulla base di pretesti, risultano radicati ben quattro processi.>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
< ha proposto appello avverso la sentenza n. 1172/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale di Lucca in data 20 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R.G.
n. 5129/2017 e n. 4754/2016, con cui era dichiarata la incompetenza per valore del
Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace di Lucca. , Parte_1
proponeva atto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali relative al giudizio di opposizione a precetto promosso dalla In I Parte_2
2 grado la convenuta, aveva tempestivamente eccepito la incompetenza per valore del Tribunale adito in relazione all'ammontare dell'importo oggetto di precetto
(pari ad € 4.745,10); facendo propria detta eccezione la odierna Parte_1
appellante, era intervenuta in tale procedimento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito già azionato da (società cancellata in Controparte_2
data 4 settembre 2018). Dinanzi alla Corte di merito l'attuale appellante deduceva che, nonostante la soccombenza della il Tribunale aveva Controparte_1
compensato tra le suddette parti le spese processuali unicamente “in ragione della specificità della vicenda”. L'adita corte d'Appello rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese di lite. Per quanto qui di interesse la Corte
statuiva che:
a) la parte appellante aveva limitato la richiesta alla refusione delle spese del giudizio sostenute nel procedimento n. 5129/2017, ove essa si era costituita quale cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. subentrando alla propria dante causa , nelle more cancellata (non essendosi, invece, costituita Controparte_2
nell'altro procedimento iscritto con il n. R.G. 4754/2016, pendente nei confronti di quest'ultima;
b) il giudizio n. 4754/2016 non era stato dichiarato estinto, poiché il
Tribunale aveva rilevato che la «dedotta eccezione di estinzione del giudizio riunito, a seguito della cancellazione della intervenuta il 4 CP_2
settembre 2018, dichiarata in giudizio, non appariva fondata;
c) si era, quindi, verificata l'ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., vale a dire nel contesto dei giudizi poi riuniti la costituzione volontaria del soggetto,
nei cui confronti sarebbe dovuta avvenire altrimenti la riassunzione, posto che,
come rilevato, la altro non è che la cessionaria del credito e, quindi, Parte_1
il successore a titolo particolare nel diritto controverso. A seguito di ciò, non v'era necessità di procedere ad interrompere il giudizio, ove era già costituita, nella
3 causa riunita, la parte nei cui confronti lo stesso giudizio avrebbe poi dovuto essere necessariamente riassunto. d) le cause riunite erano considerate come “lo stesso giudizio” con conseguente unitaria valutazione delle posizioni processuali ai fini della liquidazione delle spese;
in tal senso la disposta compensazione - pur sinteticamente motivata alla luce “della specificità della vicenda” - trovava giustificazione nella complessiva economia dei giudizi riuniti, nel cui unitario contesto doveva essere collocata la posizione di;
e) il gravame non Parte_1
si confrontava, pertanto, con l'unitaria valutazione della fattispecie oggetto del giudizio connotata dalla particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate in termini pregiudiziali, risultando, segnatamente, disattesi dal primo
Giudice gli argomenti prospettati dalla stessa appellante, in sede di comparsa conclusionale 18 aprile 2019 e successiva memoria di replica, quanto alla pretesa estinzione del giudizio di più risalente iscrizione>>.
< ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi. Parte_1
è rimasta intimata>>. Controparte_1
Con ordinanza n. 6285/2024, pubblicata in data 8.3.2024, la Suprema Corte
accoglieva tutti e tre i motivi del ricorso, rammentando che: <
discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass., n. 27295/2022; Cass., n.
15860/2014)>>. Ha quindi sottolineato che: <
d'appello nel ritenere che la compensazione delle spese ‒ operata in prime cure
4 ‒ avesse trovato fondamento «nel contesto dei giudizi riuniti», essendo stata disattesa l'eccezione id estinzione del giudizio n. 4754/2016, per l'avvenuta
Parte costituzione, peraltro solo nell'altro giudizio, della . Dovendo tenersi conto,
Parte dunque, esclusivamente del singolo giudizio n. 5129/2017 ‒ l'unico nel quale
Parte era costituita ‒ la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che era totalmente vittoriosa in quel giudizio, e che la compensazione non avrebbe potuto fondarsi sulla mera affermazione della «specificità della vicenda»
Infine, la Suprema Corte ha rilevato che: <de quo è stato difatti instaurato nel 2017, ossia dopo l'entrata in vigore (11 dicembre 2014) dell'attuale testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., ex art 13 l. 162/2014. Ebbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino le stesse, o per la maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>>, così cassando la sentenza impugnata che è stata rimessa a questa Corte, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con citazione notificata in data 20 maggio 2024 Parte_1
riassumeva il processo dinanzi a questa Corte, e, prodotte le note spese, chiedeva che le fossero riconosciute le spese processuali per i quattro gradi di giudizio, con la condanna della società ai danni per lite temeraria ex art. Controparte_1
96 cod. proc. civ.
non si costituiva nel presente giudizio di rinvio ed era Controparte_1
dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 6.5.2025.
5 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
l'attrice in riassunzione depositava in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, nonché, conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, rispetto ai quali, dovendosi escludere che il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo riunito configuri una soccombenza a carico di , quest'ultima è risultata totalmente vittoriosa in tutti e Parte_1
due i gradi di merito (ove è stata accolta e confermata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del giudice di pace) e nel giudizio di legittimità.
Dovendosi, altresì, negare che il processo abbia presentato caratteri di eccezionale complessità che possano giustificare la compensazione delle spese dei due giudizi di merito, essendo la questione rilevante limitata alla sola considerazione dell'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito
(tribunale in luogo del giudice di pace) ed alla questione della estinzione del processo (risultata poi infondata), reputa questa Corte che, se da un lato non vi siano ragioni apprezzabili per operare la compensazione delle spese processuali dei due gradi di merito, dall'altro, la relativa semplicità delle questioni trattate giustifichi l'applicazione dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
6 Insegna la Suprema Corte che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il valore della controversia si determina in base al
“credito per cui si procede” a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza (v. Cass. 37581/2021; Cass.
2882/2022).
Nel caso di specie, col precetto opposto, aveva Controparte_2
intimato ad il pagamento di € 4.745,10, comprensivi del Controparte_1
capitale liquidato in sentenza (€ 1.754,14), del compenso per il precetto (€ 240,00)
del rimborso spese generali (€ 299,12), del cpa al 4% (€ 91,73), dell'iva su imponibile (€ 524,70), degli esborsi liquidati in sentenza (€ 241,27), delle spese di notifica (€ 11,90), delle spese di visura € 8,00), delle spese per copie (€ 43,68), delle marche (€ 32,33), delle spese di registrazione (€ 164,23) e degli interessi maturati al 25.9.2017 (€ 1.331,10) e, sulla scorta di ciò, il primo giudice aveva ritenuto che la causa fosse di competenza del giudice di pace.
Pertanto, non essendo retrattabile che il valore della causa sia inferiore a €
5.000,00, lo scaglione di valore cui parametrare la liquidazione va individuato in quello valevole per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200,00 in base al
DM n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (i processi riuniti erano stati introdotti in primo grado nel 2016 e nel 2017).
Ne consegue che:
a) per il giudizio di primo grado, il compenso va liquidato in complessivi
€ 1.278 (di cui € 213 per la fase studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria e di trattazione e € 426 per la fase decisionale). Per il giudizio di primo grado, ove è intervenuta, non risultano documentate spese Parte_1
vive.
7 b) per il giudizio di appello, il compenso va liquidato in complessivi € 962
(di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo, non risultando documentate spese di notifica;
c) per il giudizio di legittimità, il compenso va liquidato in complessivi €
939,00 (di cui € 355 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva e € 195 per la fase decisionale), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo, non risultando documentate spese di notifica.
Non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., tenuto conto del fatto che la vicenda processuale che ci occupa è stata definita per questioni di mero rito, nonché della contumacia della società nel presente Controparte_1
giudizio di rinvio.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza della società
[...]
e sono liquidate in favore di in base al valore della CP_1 Parte_1
causa ed alle vigenti tariffe forensi, in € 195 per esborsi e in € 962,00 per compensi
(di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta), oltre spese generali al
15%, Cpa e Iva se dovuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla IO nella causa promossa da
[...]
nei confronti di con atto notificato in data 20 Parte_1 Controparte_1
maggio 2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.278 Parte_1
8 per compensi (di cui € 213 per la fase studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426
per la fase istruttoria e di trattazione e € 426 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
b) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 962 per Parte_1
compensi (di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo e alle spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
c) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 939,00 Parte_1
(di cui € 355 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva e € 195 per la fase decisionale), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo e alle spese generali al 15%,
Cpa e Iva se dovuta;
d) condanna la società al rimborso delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di , che liquida in € 195 per esborsi e in Parte_1
€ 962,00 per compensi (di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva se dovuta.
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore
AR MI
Il Presidente
EO TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
9 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LEONARDO SCIONTI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1088/2024 RG vertente
TRA
, corrente in 221 Bow Road Londra, Regno Unito, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orselli del foro di Pisa con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e comunque elettivamente domiciliata presso Email_1
l'avv. Marco Barbaro in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 42;
ATTRICE in riassunzione già appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA in riassunzione già appellata - contumace
All'udienza del 5.5.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni di parte attrice in riassunzione
1 <contrariis reiectis, in riforma del capo di sentenza n. 1172/2019 emessa in primo grado che era stata impugnata,
visti, in sede del presente giudizio di rinvio, i principi sanciti dalla Suprema
Corte, revocare la sentenza n. 986/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di
Firenze ed in applicazione di quanto enunciato dalla Corte di IO
condannare:
1. con sede in Via Bientinese, snc, Altopascio Controparte_1
(LU), Cod. Fisc. e Partita Iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, a pagare: a) le spese processuali relative alla causa di primo grado;
b) le spese processuali relative alla causa di gravame svolta in secondo grado;
c)
le spese processuali relative alla fase di ricorso per IO innanzi alla
Suprema Corte;
d) le spese processuali relative al presente giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
oltre interessi dal dì della pronuncia impugnata e sino al saldo effettivo, oltre IVA, CAP e Rimb. spese generali 15%
come per legge.
2. ai danni per lite temeraria rilevando che Controparte_1
la sanzione ex art. 96 cpc, applicabile d'ufficio, è dovuta in ragione della circostanza che per fatto e colpa della che ha introdotto Controparte_1
processo infondato, poi coltivato a fini dilatori sulla base di pretesti, risultano radicati ben quattro processi.>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
< ha proposto appello avverso la sentenza n. 1172/2019 Parte_1
emessa dal Tribunale di Lucca in data 20 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R.G.
n. 5129/2017 e n. 4754/2016, con cui era dichiarata la incompetenza per valore del
Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace di Lucca. , Parte_1
proponeva atto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze impugnando esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali relative al giudizio di opposizione a precetto promosso dalla In I Parte_2
2 grado la convenuta, aveva tempestivamente eccepito la incompetenza per valore del Tribunale adito in relazione all'ammontare dell'importo oggetto di precetto
(pari ad € 4.745,10); facendo propria detta eccezione la odierna Parte_1
appellante, era intervenuta in tale procedimento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito già azionato da (società cancellata in Controparte_2
data 4 settembre 2018). Dinanzi alla Corte di merito l'attuale appellante deduceva che, nonostante la soccombenza della il Tribunale aveva Controparte_1
compensato tra le suddette parti le spese processuali unicamente “in ragione della specificità della vicenda”. L'adita corte d'Appello rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese di lite. Per quanto qui di interesse la Corte
statuiva che:
a) la parte appellante aveva limitato la richiesta alla refusione delle spese del giudizio sostenute nel procedimento n. 5129/2017, ove essa si era costituita quale cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. subentrando alla propria dante causa , nelle more cancellata (non essendosi, invece, costituita Controparte_2
nell'altro procedimento iscritto con il n. R.G. 4754/2016, pendente nei confronti di quest'ultima;
b) il giudizio n. 4754/2016 non era stato dichiarato estinto, poiché il
Tribunale aveva rilevato che la «dedotta eccezione di estinzione del giudizio riunito, a seguito della cancellazione della intervenuta il 4 CP_2
settembre 2018, dichiarata in giudizio, non appariva fondata;
c) si era, quindi, verificata l'ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., vale a dire nel contesto dei giudizi poi riuniti la costituzione volontaria del soggetto,
nei cui confronti sarebbe dovuta avvenire altrimenti la riassunzione, posto che,
come rilevato, la altro non è che la cessionaria del credito e, quindi, Parte_1
il successore a titolo particolare nel diritto controverso. A seguito di ciò, non v'era necessità di procedere ad interrompere il giudizio, ove era già costituita, nella
3 causa riunita, la parte nei cui confronti lo stesso giudizio avrebbe poi dovuto essere necessariamente riassunto. d) le cause riunite erano considerate come “lo stesso giudizio” con conseguente unitaria valutazione delle posizioni processuali ai fini della liquidazione delle spese;
in tal senso la disposta compensazione - pur sinteticamente motivata alla luce “della specificità della vicenda” - trovava giustificazione nella complessiva economia dei giudizi riuniti, nel cui unitario contesto doveva essere collocata la posizione di;
e) il gravame non Parte_1
si confrontava, pertanto, con l'unitaria valutazione della fattispecie oggetto del giudizio connotata dalla particolarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate in termini pregiudiziali, risultando, segnatamente, disattesi dal primo
Giudice gli argomenti prospettati dalla stessa appellante, in sede di comparsa conclusionale 18 aprile 2019 e successiva memoria di replica, quanto alla pretesa estinzione del giudizio di più risalente iscrizione>>.
< ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi. Parte_1
è rimasta intimata>>. Controparte_1
Con ordinanza n. 6285/2024, pubblicata in data 8.3.2024, la Suprema Corte
accoglieva tutti e tre i motivi del ricorso, rammentando che: <
discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass., n. 27295/2022; Cass., n.
15860/2014)>>. Ha quindi sottolineato che: <
d'appello nel ritenere che la compensazione delle spese ‒ operata in prime cure
4 ‒ avesse trovato fondamento «nel contesto dei giudizi riuniti», essendo stata disattesa l'eccezione id estinzione del giudizio n. 4754/2016, per l'avvenuta
Parte costituzione, peraltro solo nell'altro giudizio, della . Dovendo tenersi conto,
Parte dunque, esclusivamente del singolo giudizio n. 5129/2017 ‒ l'unico nel quale
Parte era costituita ‒ la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che era totalmente vittoriosa in quel giudizio, e che la compensazione non avrebbe potuto fondarsi sulla mera affermazione della «specificità della vicenda»
Infine, la Suprema Corte ha rilevato che: <de quo è stato difatti instaurato nel 2017, ossia dopo l'entrata in vigore (11 dicembre 2014) dell'attuale testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., ex art 13 l. 162/2014. Ebbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino le stesse, o per la maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>>, così cassando la sentenza impugnata che è stata rimessa a questa Corte, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con citazione notificata in data 20 maggio 2024 Parte_1
riassumeva il processo dinanzi a questa Corte, e, prodotte le note spese, chiedeva che le fossero riconosciute le spese processuali per i quattro gradi di giudizio, con la condanna della società ai danni per lite temeraria ex art. Controparte_1
96 cod. proc. civ.
non si costituiva nel presente giudizio di rinvio ed era Controparte_1
dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 6.5.2025.
5 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
l'attrice in riassunzione depositava in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, nonché, conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, rispetto ai quali, dovendosi escludere che il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo riunito configuri una soccombenza a carico di , quest'ultima è risultata totalmente vittoriosa in tutti e Parte_1
due i gradi di merito (ove è stata accolta e confermata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del giudice di pace) e nel giudizio di legittimità.
Dovendosi, altresì, negare che il processo abbia presentato caratteri di eccezionale complessità che possano giustificare la compensazione delle spese dei due giudizi di merito, essendo la questione rilevante limitata alla sola considerazione dell'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito
(tribunale in luogo del giudice di pace) ed alla questione della estinzione del processo (risultata poi infondata), reputa questa Corte che, se da un lato non vi siano ragioni apprezzabili per operare la compensazione delle spese processuali dei due gradi di merito, dall'altro, la relativa semplicità delle questioni trattate giustifichi l'applicazione dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
6 Insegna la Suprema Corte che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il valore della controversia si determina in base al
“credito per cui si procede” a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza (v. Cass. 37581/2021; Cass.
2882/2022).
Nel caso di specie, col precetto opposto, aveva Controparte_2
intimato ad il pagamento di € 4.745,10, comprensivi del Controparte_1
capitale liquidato in sentenza (€ 1.754,14), del compenso per il precetto (€ 240,00)
del rimborso spese generali (€ 299,12), del cpa al 4% (€ 91,73), dell'iva su imponibile (€ 524,70), degli esborsi liquidati in sentenza (€ 241,27), delle spese di notifica (€ 11,90), delle spese di visura € 8,00), delle spese per copie (€ 43,68), delle marche (€ 32,33), delle spese di registrazione (€ 164,23) e degli interessi maturati al 25.9.2017 (€ 1.331,10) e, sulla scorta di ciò, il primo giudice aveva ritenuto che la causa fosse di competenza del giudice di pace.
Pertanto, non essendo retrattabile che il valore della causa sia inferiore a €
5.000,00, lo scaglione di valore cui parametrare la liquidazione va individuato in quello valevole per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200,00 in base al
DM n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (i processi riuniti erano stati introdotti in primo grado nel 2016 e nel 2017).
Ne consegue che:
a) per il giudizio di primo grado, il compenso va liquidato in complessivi
€ 1.278 (di cui € 213 per la fase studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria e di trattazione e € 426 per la fase decisionale). Per il giudizio di primo grado, ove è intervenuta, non risultano documentate spese Parte_1
vive.
7 b) per il giudizio di appello, il compenso va liquidato in complessivi € 962
(di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo, non risultando documentate spese di notifica;
c) per il giudizio di legittimità, il compenso va liquidato in complessivi €
939,00 (di cui € 355 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva e € 195 per la fase decisionale), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo, non risultando documentate spese di notifica.
Non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., tenuto conto del fatto che la vicenda processuale che ci occupa è stata definita per questioni di mero rito, nonché della contumacia della società nel presente Controparte_1
giudizio di rinvio.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza della società
[...]
e sono liquidate in favore di in base al valore della CP_1 Parte_1
causa ed alle vigenti tariffe forensi, in € 195 per esborsi e in € 962,00 per compensi
(di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta), oltre spese generali al
15%, Cpa e Iva se dovuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla IO nella causa promossa da
[...]
nei confronti di con atto notificato in data 20 Parte_1 Controparte_1
maggio 2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.278 Parte_1
8 per compensi (di cui € 213 per la fase studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426
per la fase istruttoria e di trattazione e € 426 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
b) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 962 per Parte_1
compensi (di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo e alle spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;
c) condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 [...]
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 939,00 Parte_1
(di cui € 355 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva e € 195 per la fase decisionale), oltre alle sole spese di iscrizione a ruolo e alle spese generali al 15%,
Cpa e Iva se dovuta;
d) condanna la società al rimborso delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di , che liquida in € 195 per esborsi e in Parte_1
€ 962,00 per compensi (di cui € 268 per la fase studio, € 268 per la fase introduttiva e € 426 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva se dovuta.
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore
AR MI
Il Presidente
EO TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
9 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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