TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa RI Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7190/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e domiciliata in Cetara (SA), alla via S. Giaco
[...] io dell'avv. Cristina Crescenzo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 vamente domiciliato in Bracigliano (SA), alla via Al
[...]
n.19/21, presso lo studio dell'avv. Antonio Nasti dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1 ottobre 2009 nel Comune di Praiano (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nate due figlie, NI (03.08.2011) e RI (23.05.2018), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava quanto CP_1 allegato dalla moglie e, in ogni caso, ad manda di separazione avanzata, chiedendo la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali alle condizioni indicate nella memoria di costituzione. In data 29 aprile 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che li autorizzava a vivere separatamente, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti in conformita all'accordo provvisorio raggiunto tra le parti. Alla successiva udienza di comparizione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2325/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito alle domande accessorie e conseguenziali alla citata pronuncia. Domande accessorie Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato, in conformita all'accordo provvisorio, ha disposto l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori, NI e RI, con residenza prevalente presso la madre;
la regolamentazione libera degli incontri tra padre e figlie;
l'obbligo di CP_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
€ 600,00 (€ 300,00 ciascuna) a titolo di manteni inori oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione alle condizioni concordate che si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, NI e RI, con collocazione prevalente presso la madre;
2. i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
3. i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
4. gli incontri tra il padre e le figlie saranno svolti in forma libera previa comunicazione da parte del padre almeno due giorni prima;
5. l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
6. l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mes di € 600,00 (€ 3 titolo di mantenimento delle figlie minori;
7. dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Al riguardo, il Tribunale ritiene equo confermare le suddette condizioni concordate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
b. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa RI Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7190/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e domiciliata in Cetara (SA), alla via S. Giaco
[...] io dell'avv. Cristina Crescenzo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 vamente domiciliato in Bracigliano (SA), alla via Al
[...]
n.19/21, presso lo studio dell'avv. Antonio Nasti dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1 ottobre 2009 nel Comune di Praiano (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nate due figlie, NI (03.08.2011) e RI (23.05.2018), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava quanto CP_1 allegato dalla moglie e, in ogni caso, ad manda di separazione avanzata, chiedendo la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali alle condizioni indicate nella memoria di costituzione. In data 29 aprile 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che li autorizzava a vivere separatamente, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti in conformita all'accordo provvisorio raggiunto tra le parti. Alla successiva udienza di comparizione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2325/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito alle domande accessorie e conseguenziali alla citata pronuncia. Domande accessorie Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato, in conformita all'accordo provvisorio, ha disposto l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori, NI e RI, con residenza prevalente presso la madre;
la regolamentazione libera degli incontri tra padre e figlie;
l'obbligo di CP_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
€ 600,00 (€ 300,00 ciascuna) a titolo di manteni inori oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione alle condizioni concordate che si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1.affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, NI e RI, con collocazione prevalente presso la madre;
2. i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
3. i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
4. gli incontri tra il padre e le figlie saranno svolti in forma libera previa comunicazione da parte del padre almeno due giorni prima;
5. l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
6. l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mes di € 600,00 (€ 3 titolo di mantenimento delle figlie minori;
7. dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Al riguardo, il Tribunale ritiene equo confermare le suddette condizioni concordate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
b. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi