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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 13 gennaio 2025, chiamata la causa n°4263/2024 R.G., innanzi al
Giudice, dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. B. Mandalà in sostituzione dell'Avv. S. L. Migliore per parte ricorrente e l'Avv. M. Sabato per parte resistente.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti, precisando che l'immobile è stato riconsegnato e sul punto è cessata la materia del contendere.
Sul resto entrambi insistono nelle rispettive domande.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione dando lettura della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°4263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Nella qualità di Custode Giudiziario degli immobili appresi alla procedura esecutiva immobiliare n. 90/2022 R.G.E. Tribunale di Palermo, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Luca Migliore in virtù di mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
il primo a Palermo il 9.06.1987, c.f. , la seconda a
[...] C.F._1
Palermo il 22.12.1986, c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Marco Sabato per mandato in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: Sfratto per morosità – uso abitativo.
2 mediante la lettura, all'udienza del 13 gennaio 2025, alle ore 15.46, ai sensi
dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara l'improcedibilità dell'azione promossa dall'Avv.
nella qualità di Custode Giudiziario degli immobili Parte_1
appresi alla procedura esecutiva immobiliare n. 90/2022 R.G.E. Tribunale di
Palermo, nei confronti dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2
2) Condanna la ricorrente, Avv. nella qualità di Custode Parte_1
Giudiziario degli immobili appresi alla procedura esecutiva immobiliare n.
90/2022 R.G.E. Tribunale di Palermo, alla refusione delle spese processuali in favore dei resistenti, e , che liquida Controparte_1 Controparte_2
in € 639,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Giova premettere che con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 2024, l'Avv.
n.q. di Custode Giudiziario degli immobili appresi alla Parte_1
procedura esecutiva immobiliare n. 90/2022 R.G.E. Tribunale di Palermo, ha intimato sfratto per morosità ai sigg. e per il Controparte_1 Controparte_2
mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile in oggetto.
Si costituivano i resistenti opponendosi alla chiesta convalida e, pertanto, con provvedimento reso fuori udienza in data 3 aprile 2024, veniva disposto il mutamento del rito in quello speciale locatizio, in applicazione degli artt. 426 e 447
3 bis c.p.c., fissata l'udienza per la discussione della causa per il 26.09.2024, e invitato le parti ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione a pena di improcedibilità
dell'azione.
In data 10 ottobre 2024 i resistenti hanno riconsegnato l'immobile alla locatrice,
così come si evince dal verbale di consegna versato in atti da entrambe le parti.
Invero, nessuna parte si attivava per esperire il detto tentativo obbligatorio di mediazione, con la conseguente odierna declaratoria di improcedibilità, così come eccepito da parte resistente.
Sul punto, si rileva che è il locatore, e quindi il proprietario dell'immobile, a dover introdurre la mediazione, così come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°19596/2020 secondo cui, nei casi di sfratto per morosità in cui la mediazione si rende obbligatoria, è il creditore e, quindi, il proprietario dell'immobile che si è visto mancare il pagamento del canone d'affitto o delle spese ordinarie, a doverla promuovere.
Per ciò che concerne le spese del giudizio, considerato che la presente azione è stata incoata dalla ricorrente sul presupposto della morosità intimata, avendo chiesto specificamente l'accertamento della risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti per grave inadempimento dei conduttori, odierni resistenti,
ed il conseguente rilascio dell'immobile de quo, ne consegue che, pur essendo posto a carico di entrambe le parti l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione, era parte attrice ad avere il maggiore interesse alla prosecuzione del giudizio da questa promosso.
4 Infatti, i convenuti non avevano alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, non avendo proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma essendosi limitati ad opporsi alla chiesta convalida per i motivi dedotti nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene pertanto che parte attrice dovrà corrispondere ai convenuti resistenti, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori minimi dettati dai parametri del D.M. n°147/2022,
ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, in tema di pronunce di rito.
Così è deciso in Palermo il 13.01.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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