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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/06/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7334/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER emessa all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7334/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Comunione e Con- dominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. , pendente
TRA
), in qualità di successore della parte origi- Parte_1 C.F._1
naria OL OS , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO64 84016 PAGANI
ITALIA, presso lo studio dell'Avv. NAPOLETANO GIUSEPPINA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. STRINO VALERIA ( ) VIA FER- C.F._3
RANTE 16 84016 PAGANI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal CP_2
[...
per le medesime motivazioni (alle quali si rinvia) di cui all'ordinanza resa, dal pre- cedente G.I. in data 4.11.2021, all'esito dell'udienza a trattazione scritta.
L'impugnazione proposta da parte attrice è tempestiva.
Invero, posto che il termine di 30 gg. ex art. 1137 c.c. per impugnare la delibera assem- bleare decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibe- ra in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personal- mente o per delega, la condomina Parte_2
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 25.6.2016 decorre dalla data di comunicazione del 1.7.2016 ad essa condomina del deliberato assembleare.
Orbene, l'attrice ha presentato in data 25.7.2016 istanza di mediazione interrompendo il termine per impugnare.
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribuna- le Roma sez. V, 12/03/2019, n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245;
Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, il verbale è stato depositato in data 23.11.2016 e posto che l'attrice
Pagina 2 di 7 ha notificato l'atto di citazione all'indirizzo pec dell'amministratore in data 30.11.2016, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni - che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 23.11.2016 - sia stato rispettato dalla condomina attrice, il che rende tempestiva l'odierna impugnazione.
Va, infine, dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Con- dominio in quanto intempestiva.
Invero, l'omessa attivazione del procedimento di mediazione o l'eventuale irregolarità della mediazione ante causam va rilevata dalla parte convenuta o d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza (cfr. art. 5 co. 2 dlgs 2010 n. 28).
Nel caso di specie, l'irregolarità del procedimento di mediazione (prolungamento della mediazione oltre il termine di 90 gg, dall'instaurazione) è stata eccepita per la prima volta dal convenuto con la costituzione tardiva del 15.12.2020.
Ne discende, pertanto, che ai sensi del citato art. 5 tanto la parte convenuta quanto il giudice d'ufficio sono decaduti dalla facoltà di rilevare l'irregolarità del procedimento di mediazione.
Peraltro, il termine per ultimare il procedimento di mediazione ex art. 6 dlgs 2010 n. 28 non ha natura perentoria in quanto non espressamente qualificato come tale dalla legge.
Nel merito, il motivo di impugnazione concernente l'approvazione del bilancio consun- tivo anno 2015 (posto al n. 2 dell'ordine del giorno) è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, nella sentenza n. 9839/2021, la Suprema Corte, nella sua compo- sizione più autorevole, ha ridefinito i confini tra nullità e annullabilità delle delibere as- sembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui: "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribu- zioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni as- sembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c."
Quindi, con la detta pronuncia n. 9839 del 13 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno distinto, nettamente, le delibere nulle e annullabili, precisando i ca- si tipici della nullità, che diventano residuali "nel rispetto alla generale categoria della
Pagina 3 di 7 annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico".
In particolare, i casi di nullità individuati sono tre: 1) "mancanza originaria degli ele- menti costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea
(come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata);
3) "Illiceità" (articolo 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che in- troduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni). La Suprema Corte ha chiarito che "Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge de- termina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 Codice civile".
Tanto precisato in punto di diritto, avendo parte attrice, evidenziato una serie di criticità
e incongruenze nella redazione del bilancio consuntivo per l'anno 2015, il relativo vizio rientra nella categoria dell'annullabilità; invero, l'istante, come sopra riferito, ha censu- rato il deliberato assembleare oggetto di disputa deducendo, anzitutto, che lo stesso
"non è conforme alle norme vigenti in materia".
In dettaglio, l'attrice ha evidenziato che il rendiconto predisposto dall'amministratore risponde all'esigenza di porre i condomini in grado di sapere come effettivamente sono state spese le quote da essi versate, di talché il medesimo deve essere intellegibile.
Giova, a questo punto, rammentare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche compe- tenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita (cfr. Trib. Roma, sezione V, 10 gennaio 2023, n. 356).
Invero, il rendiconto, redatto dall'amministratore, è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificati- va delle spese ivi indicata.
Non si reputa che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa, atteso che non tro- vano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società. Nondimeno, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi in- trinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese soste-
Pagina 4 di 7 nute.
Inoltre, deve essere intellegibile, al fine di consentire ai condomini (che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e letto) di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, posto che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c., che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite.
L'articolo 1130 bis del codice civile, definisce rendiconto il documento che contiene tutte le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale del condominio, quindi:
- Entrate e uscite;
- Eventuali crediti e debiti;
- Fondi disponibili e riserve.
Il rendiconto si compone di tre documenti:
- registro contabilità tutte le entrate e le uscite per cassa;
- riepilogo finanziario indica i debiti e crediti;
- nota sintetica esplicativa che è rappresentata da una relazione riassuntiva della gestio- ne condominiale;
può spiegare con maggiore chiarezza alcuni elementi presenti nella contabilità, fare un resoconto dei lavori che sono stati portati a termine e quelli che si prospettano per il futuro.
Invero, il rendiconto non è un mero documento contabile contenente una serie di adden- di, bensì un atto con il quale l'obbligato giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti, pertanto, occorre rispettare regole minime di redazione.
Il bilancio o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa;
l'inserimento della spesa va, pertanto, annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa è idonea a inficiare sotto il profilo della chia- rezza, dalla quale non si può prescindere, il bilancio (cfr. Cass. n. 10153/11; Cass. civ., sez. II, 30.10.2018, n. 27639; Trib. Roma, 13.10.2022, n. 14958). In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condo- mino, non si evidenzia la reale situazione contabile.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha evidenziato che: “Il rendiconto del bilancio 2015 approvato il 25/06/2016 non possiamo definirlo un rendiconto con- dominiale in quanto sostanzialmente di una prima cassa dal quale non riusciamo ad identificare in maniera chiara e precisa quali siano le entrate da attribuire ai vari condo-
Pagina 5 di 7 mini. Oltre questa prima nota cassa vi sono allegati gli estratti conto. Il documento è sprovvisto della nota esplicativa. Dall'analisi dei documenti si può affermare che quello approvato nell'assemblea del 25/06/2016 non è un rendiconto corretto e redatto nelle forme imposte dal codice civile…. Si evidenzia che nei giustificativi di spesa, vi sono molti scontrini fiscali non direttamente riconducibili al .Inoltre dalla co- Parte_3
pia delle ricevute delle raccomandate non è leggibile il costo e quindi lo scrivente non ne può verificare l'esattezza. Alcune spese non trovano riscontro come:
- rimborso spese per € 150,00; Per_1
- antennista per € 50;
- rimozione feci per € 30… Bisogna evidenziare inoltre che non è possibile individuare dal rendiconto la causale delle entrate, in quanto sono indicate in modo generico e man- ca la specifica per condomino. Agli atti mancano le ricevute di incasso”.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in consi- derazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti effettuati.
Pertanto, la contabilità presentata dall'amministratore non è sorretta da idonea docu- mentazione e, dunque, non è atta a consentire la doverosa trasparenza e chiarezza e, quindi, di ricostruire attendibilmente la situazione creditoria e debitoria di quella gestio- ne.
Nel caso di specie, dunque, la delibera del 25.6.2016 non risulta improntata ai criteri sopra evidenziati, atteso che non risulta accompagnata dalla documentazione che giusti- fica le entrate e le spese sostenute.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnativa in oggetto, la suddetta delibera va annullata relativamente all'approvazione del punto 2) dell'ordine del giorno (approvazione bilan- cio consuntivo anno 2015).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della cau- sa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
25.6.2016 relativamente al punto 2) dell'ordine del giorno;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favo- Controparte_1
re dell'avv. Giuseppina Napoletano, difensore dell'attrice dichiaratosi antistata- rio, che si liquidano in euro 437,80 per spese vive ed euro 1.400,00 per compen- so, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Pagina 6 di 7 3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico del condannandolo, quindi, a rimborsare Controparte_1
l'attrice di quanto eventualmente già versato al CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER emessa all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7334/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Comunione e Con- dominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. , pendente
TRA
), in qualità di successore della parte origi- Parte_1 C.F._1
naria OL OS , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO64 84016 PAGANI
ITALIA, presso lo studio dell'Avv. NAPOLETANO GIUSEPPINA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. STRINO VALERIA ( ) VIA FER- C.F._3
RANTE 16 84016 PAGANI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal CP_2
[...
per le medesime motivazioni (alle quali si rinvia) di cui all'ordinanza resa, dal pre- cedente G.I. in data 4.11.2021, all'esito dell'udienza a trattazione scritta.
L'impugnazione proposta da parte attrice è tempestiva.
Invero, posto che il termine di 30 gg. ex art. 1137 c.c. per impugnare la delibera assem- bleare decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibe- ra in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personal- mente o per delega, la condomina Parte_2
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 25.6.2016 decorre dalla data di comunicazione del 1.7.2016 ad essa condomina del deliberato assembleare.
Orbene, l'attrice ha presentato in data 25.7.2016 istanza di mediazione interrompendo il termine per impugnare.
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribuna- le Roma sez. V, 12/03/2019, n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245;
Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, il verbale è stato depositato in data 23.11.2016 e posto che l'attrice
Pagina 2 di 7 ha notificato l'atto di citazione all'indirizzo pec dell'amministratore in data 30.11.2016, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni - che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 23.11.2016 - sia stato rispettato dalla condomina attrice, il che rende tempestiva l'odierna impugnazione.
Va, infine, dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Con- dominio in quanto intempestiva.
Invero, l'omessa attivazione del procedimento di mediazione o l'eventuale irregolarità della mediazione ante causam va rilevata dalla parte convenuta o d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza (cfr. art. 5 co. 2 dlgs 2010 n. 28).
Nel caso di specie, l'irregolarità del procedimento di mediazione (prolungamento della mediazione oltre il termine di 90 gg, dall'instaurazione) è stata eccepita per la prima volta dal convenuto con la costituzione tardiva del 15.12.2020.
Ne discende, pertanto, che ai sensi del citato art. 5 tanto la parte convenuta quanto il giudice d'ufficio sono decaduti dalla facoltà di rilevare l'irregolarità del procedimento di mediazione.
Peraltro, il termine per ultimare il procedimento di mediazione ex art. 6 dlgs 2010 n. 28 non ha natura perentoria in quanto non espressamente qualificato come tale dalla legge.
Nel merito, il motivo di impugnazione concernente l'approvazione del bilancio consun- tivo anno 2015 (posto al n. 2 dell'ordine del giorno) è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, nella sentenza n. 9839/2021, la Suprema Corte, nella sua compo- sizione più autorevole, ha ridefinito i confini tra nullità e annullabilità delle delibere as- sembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui: "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribu- zioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni as- sembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c."
Quindi, con la detta pronuncia n. 9839 del 13 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno distinto, nettamente, le delibere nulle e annullabili, precisando i ca- si tipici della nullità, che diventano residuali "nel rispetto alla generale categoria della
Pagina 3 di 7 annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico".
In particolare, i casi di nullità individuati sono tre: 1) "mancanza originaria degli ele- menti costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea
(come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata);
3) "Illiceità" (articolo 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che in- troduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni). La Suprema Corte ha chiarito che "Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge de- termina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 Codice civile".
Tanto precisato in punto di diritto, avendo parte attrice, evidenziato una serie di criticità
e incongruenze nella redazione del bilancio consuntivo per l'anno 2015, il relativo vizio rientra nella categoria dell'annullabilità; invero, l'istante, come sopra riferito, ha censu- rato il deliberato assembleare oggetto di disputa deducendo, anzitutto, che lo stesso
"non è conforme alle norme vigenti in materia".
In dettaglio, l'attrice ha evidenziato che il rendiconto predisposto dall'amministratore risponde all'esigenza di porre i condomini in grado di sapere come effettivamente sono state spese le quote da essi versate, di talché il medesimo deve essere intellegibile.
Giova, a questo punto, rammentare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche compe- tenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita (cfr. Trib. Roma, sezione V, 10 gennaio 2023, n. 356).
Invero, il rendiconto, redatto dall'amministratore, è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificati- va delle spese ivi indicata.
Non si reputa che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa, atteso che non tro- vano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società. Nondimeno, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi in- trinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese soste-
Pagina 4 di 7 nute.
Inoltre, deve essere intellegibile, al fine di consentire ai condomini (che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e letto) di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, posto che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c., che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite.
L'articolo 1130 bis del codice civile, definisce rendiconto il documento che contiene tutte le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale del condominio, quindi:
- Entrate e uscite;
- Eventuali crediti e debiti;
- Fondi disponibili e riserve.
Il rendiconto si compone di tre documenti:
- registro contabilità tutte le entrate e le uscite per cassa;
- riepilogo finanziario indica i debiti e crediti;
- nota sintetica esplicativa che è rappresentata da una relazione riassuntiva della gestio- ne condominiale;
può spiegare con maggiore chiarezza alcuni elementi presenti nella contabilità, fare un resoconto dei lavori che sono stati portati a termine e quelli che si prospettano per il futuro.
Invero, il rendiconto non è un mero documento contabile contenente una serie di adden- di, bensì un atto con il quale l'obbligato giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti, pertanto, occorre rispettare regole minime di redazione.
Il bilancio o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa;
l'inserimento della spesa va, pertanto, annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa è idonea a inficiare sotto il profilo della chia- rezza, dalla quale non si può prescindere, il bilancio (cfr. Cass. n. 10153/11; Cass. civ., sez. II, 30.10.2018, n. 27639; Trib. Roma, 13.10.2022, n. 14958). In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condo- mino, non si evidenzia la reale situazione contabile.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha evidenziato che: “Il rendiconto del bilancio 2015 approvato il 25/06/2016 non possiamo definirlo un rendiconto con- dominiale in quanto sostanzialmente di una prima cassa dal quale non riusciamo ad identificare in maniera chiara e precisa quali siano le entrate da attribuire ai vari condo-
Pagina 5 di 7 mini. Oltre questa prima nota cassa vi sono allegati gli estratti conto. Il documento è sprovvisto della nota esplicativa. Dall'analisi dei documenti si può affermare che quello approvato nell'assemblea del 25/06/2016 non è un rendiconto corretto e redatto nelle forme imposte dal codice civile…. Si evidenzia che nei giustificativi di spesa, vi sono molti scontrini fiscali non direttamente riconducibili al .Inoltre dalla co- Parte_3
pia delle ricevute delle raccomandate non è leggibile il costo e quindi lo scrivente non ne può verificare l'esattezza. Alcune spese non trovano riscontro come:
- rimborso spese per € 150,00; Per_1
- antennista per € 50;
- rimozione feci per € 30… Bisogna evidenziare inoltre che non è possibile individuare dal rendiconto la causale delle entrate, in quanto sono indicate in modo generico e man- ca la specifica per condomino. Agli atti mancano le ricevute di incasso”.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in consi- derazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti effettuati.
Pertanto, la contabilità presentata dall'amministratore non è sorretta da idonea docu- mentazione e, dunque, non è atta a consentire la doverosa trasparenza e chiarezza e, quindi, di ricostruire attendibilmente la situazione creditoria e debitoria di quella gestio- ne.
Nel caso di specie, dunque, la delibera del 25.6.2016 non risulta improntata ai criteri sopra evidenziati, atteso che non risulta accompagnata dalla documentazione che giusti- fica le entrate e le spese sostenute.
Pertanto, in accoglimento dell'impugnativa in oggetto, la suddetta delibera va annullata relativamente all'approvazione del punto 2) dell'ordine del giorno (approvazione bilan- cio consuntivo anno 2015).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della cau- sa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
25.6.2016 relativamente al punto 2) dell'ordine del giorno;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favo- Controparte_1
re dell'avv. Giuseppina Napoletano, difensore dell'attrice dichiaratosi antistata- rio, che si liquidano in euro 437,80 per spese vive ed euro 1.400,00 per compen- so, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Pagina 6 di 7 3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico del condannandolo, quindi, a rimborsare Controparte_1
l'attrice di quanto eventualmente già versato al CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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