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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO APRILE presso il cui studio Parte_1 in Cosenza corso L. Fera n. 108 elegge domicilio
ATTORE contro
F.LI SA RE (C.F.: ), nella persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore dott. rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE ALTOMARE Parte_2
CONVENUTO
Contro
L' , nella persona del rappresentante l.p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in RE (CS) alla Via Crati 81, presso lo studio dell'Avv. TIZIANA
MIGLIANO
CONVENUTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI FILIPPO e dell'avv. CP_4 P.IVA_2
EN RA ( ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. MANCINI FILIPPO
RZ MA
CONCLUSIONI: come in atti
pagina 1 di 8 OGGETTO:risarcimenti danni da infiltrazioni – rapporto di custodia ex art. 2051 cc- responsabilità in materia di appalto ex 1669 c.c. -domanda di manleva
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , proprietario di appartamento posto Parte_1 al terzo piano di un complesso immobiliare, denominato “ , situato in RE Controparte_1
(CS), alla Via FrateLI SA snc, e dell'annesso garage, entrambi acquistati nel mese di maggio del 2015 dalla società costruttrice lamenta danni da infiltrazioni nella sua proprietà, Controparte_3 riconducibili a difetti costruttivi dell'immobile, già riscontrati nell'ambito del procedimento di ATP n°
551/2017 RG. e ritenendo la concorrente responsabilità del condominio e della società costruttrice chiede di condannare i convenuti in solido a risarcire i gravi danni da infiltrazioni patiti dalla parte attrice oltre le spese sostenute pari a € 7.041,80, nonché ordinare di eseguire tutte le opere necessarie, descritte nella CTP in atti, o eventualmente nella CTU nominata dal Giudice. Il tutto con vittoria di spese e competenze di procedimento.
Si costituiva il convenuto con comparsa del 7.6.23, opponendosi alla domanda e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, nonché assorbente, dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere la causa, essendone competente il Giudice di Pace di Cosenza;
-in via di merito, rigettare ogni domanda, giacché infondata ed improvata. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, con comparsa del 12.6.23, la convenuta Controparte_3 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esercizio della domanda di mediazione quale condizione di procedibilità, il difetto di legittimazione passiva, in ogni caso,
l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo decorso il termine prescrizionale;
Impugnava e contestata la perizia prodotta dall'attore di cui al procedimento di ATP ex art 696 cpc e concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata, chiedeva di essere in ogni caso manlevata, per l'effetto chiedendo la chiamata in causa della società assicuratrice del fabbricato contratta con . Parte_3
Con decreto del 30.6.2023, il G.I. differiva l'udienza al 9.1.23, onde consentire alla convenuta la chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine di legge minimo a comparire.
Si costituiva, con comparsa del 25.10.23, Parte_4 eccependo la nuLItà parziale del contratto di
[...]
l'assicurazione, per inesistenza del rischio;
il difetto di propria legittimazione passiva in relazione alla domanda di garanzia della convenuta chiamante;
l'insussistenza del proprio eventuale obbligo di pagare pagina 2 di 8 l'indennizzo ex art. 1892, terzo comma, cod. civ.; l'inoperatività della garanzia per la ricorrenza di un rischio non compreso, ovvero espressamente escluso;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
la sussistenza di un patto di perizia contrattuale;
in estremo subordine, che la garanzia in denegata ipotesi operante non avrebbe potuto che essere prestata nei limiti tutti indicati in contratto.
Dopo lo scambio delle rituali memorie istruttorie, la causa è stata istruita con CTU al fine di accertare le opere da realizzare onde rimediare ai vizi denunciati.
All'esito del deposito della ctu, dopo alcuni rinvii, la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc per lo scambio di scritti conclusivi.
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Parte convenuta richiama l'art. 7 c.p.c. il quale ha esteso la competenza per valore del Giudice di Pace fino ad € 10.000,00, di tal ché, la disamina della presente controversia giudiziaria (instaurata dopo il 28 febbraio
2023, per complessivi € 7.041,80) spetterebbe appunto al Giudice di Pace di Cosenza e non già al
Giudicante intestato. L'eccezione va disattesa.
Il riferimento all'importo sopra indicato riguarda non la quantificazione di tutti danni da infiltrazione patiti in relazione ai quali si richiama l'elaborato peritale di parte - comprese le quantificazioni ivi presenti- ma le spese sostenute € 7.041,80 come indicate in atto introduttivo.
-Sul mancato esercizio della domanda di mediazione. La mediazione non è obbligatoria per la richiesta di risarcimento danni da infiltrazione, perché non rientra nelle cause condominiali che la prevedono. La controversia in esame è una richiesta di risarcimento per fatto illecito ex art. 2051 cc. e non una lite condominiale rientrante tra quelle che richiedono la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs n. 28/10.
Nel merito.
Il sig. in qualità di proprietario chiede di condannare i convenuti in solido a risarcire i Parte_1 gravi danni da infiltrazioni patiti dal suo appartamento allocato al III ed ultimo piano dello stabile oltre le spese sostenute pari a € 7.041,80, nonché ordinare di eseguire tutte le opere necessarie al ripristino.
L'attore premette di aver già promosso procedimento di ATP iscritto al n. 551/2017, in esito al quale il nominato CTU - ing. –rilevava vizi strutturali dell'intero fabbricato condominiale, con Persona_1 un costo totale di ripristino stimato in complessivi € 382.895,56.
Il caso in esame può essere sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. che pone a carico dell'attore pagina 3 di 8 l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra l'insidia ed il danno.
Spetta al danneggiato infatti allegare e provare la derivazione eziologica dell'evento lesivo dalla cosa oggetto dell'obbligo di manutenzione ovvero della custodia del terzo responsabile.
Più specificamente, affinché possa essere utilmente invocata la responsabilità speciale di natura oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017; Cass. n.
12895/2016).
Una volta dimostrata l'effettiva sussistenza di tali elementi, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009).
La responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale
è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che i fenomeni infiltrativi riscontrati nell'unità immobiliare degli attori sono derivati dal manto di copertura del fabbricato.
Le conclusioni del CTU appaiono logiche e coerenti e vengono poste a base della presente decisione.
L'ing. conclude evidenziando che i vizi denunciati derivano da infiltrazioni provenienti dal manto di Pt_5 copertura ubicato al piano superiore.
Le opere immediate da realizzare come compiutamente elencate dal ctu riguardano: a) la messa in opera di un nuovo manto impermeabilizzante, da ubicarsi al di sotto del manto stesso e da risvoltare sui parapetti perimetrali a monte e raccordato al canale di gronda;
b) integrazione di discendenti con diametro idoneo pagina 4 di 8 allo smaltimento delle acque;
c) adeguamento della pendenza del canale di gronda.
Il consulente evidenzia altresì che i costi indicati dalla parte attrice sono congrui anche se non aggiornati al prezziario della Regione Calabria vigente del 2024.
-Sulla carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Il consolidato indirizzo ermeneutico espresso dalla Cassazione (Cass. SS.UU. n. 7756/2017) ha chiarito ed individuato i confini della locuzione “gravi difetti” dell'opera, espressamente contenuta nell'art. 1669 c.c., sancendo che la predetta normativa è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Ai fini dell'imputazione responsabilità aggravata di cui all'art. 1669 c.c. in materia di appalto, si considerano
'gravi difetti di costruzione' non solo quei vizi che riguardano la staticità dell'edificio, ma qualsiasi anomalia nella costruzione che ne metta repentaglio la funzionalità globale e che ne comprometta il godimento, come le infiltrazioni di acqua.
La responsabilità dell'appaltatore è di natura extracontrattuale ed è aggravata, in quanto sorretta da una presunzione iuris tantum.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha quindi ricondotto i pregiudizi derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, o da umidità nelle murature, nell'alveo della disposizione di cui all'art. 1669, c.c., proprio considerando che non soltanto i vizi influenti sulla staticità dell'edificio devono essere tenuti in considerazione ai fini della sussistenza della garanzia in parola ma anche qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile
(cfr., ex multis, Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 21351/2005).
Orbene il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. (Cass. Civ. n. 1463 del 2008).
Il termine annuale per la denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c. decorre dunque non già dalla semplice conoscenza del vizio ma dalla effettiva consapevolezza della sua entità e della sua riconducibilità causale all'operato dell'appaltatore.
Nel deriva che finché il committente deve avere conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia pagina 5 di 8 acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del
23/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2,
Sentenza n. 4622 del 29/03/2002).
In particolare, quando di un contratto di appalto sia committente un condominio, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere (ai fini delle garanzie e della responsabilità di cui agli articoli
1667 e 1669 codice civile) decorre soltanto dal momento in cui l'amministratore, in rappresentanza dell'intero condominio, abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione delle opere, mentre nessun rilievo ha la circostanza che di tali vizi e delle relative cause abbiano avuto conoscenza i singoli condomini (Cass. civ.,
Sez. VI, 07/02/2019, n. 3674).
Orbene nella fattispecie all'attenzione del Tribunale, il dies a quo ai fini del calcolo del termine decadenziale per la denunzia ex art. 1669 c.c. deve essere quindi individuato nella data del 23.9.2018 momento nel quale i condomini hanno avuto una “certezza” dell'esistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzare dall'impresa esecutrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, il termine per l'azione ex art. 1669 c.c., rispetto al termine decadenziale non può dirsi decorso, essendo la data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio intervenuta il
17.3.2023.
Ciò posto l'opposizione proposta si profila fondata, nei termini di seguito esposto, essendo emersa in capo al la responsabilità per custodia sul bene su cui ha un rapporto di fatto e dovere di vigilanza ed CP_1 in capo all'impresa una responsabilità nell'esecuzione delle opere commissionate.
Quanto alla domanda in garanzia e manleva della società assicurativa dell'edificio
[...]
non può trovare accoglimento sotto diversi profili. Parte_6
L'impresa di costruzioni ha prodotto la “Polizza Decennale Postuma – Controparte_3
Indennitaria” n° 80501779.
Alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata la chiamante non ha inteso controdedurre specificamente insistendo puramente e semplicemente nelle chiamata per essere tenuta indenne e garantita dalla terza chiamata.
Orbene, la polizza è stata emessa in data 8 maggio 2017 dopo il prodursi dei danni di cui qui si controverte, già verificati nel 2015, e per tale motivo la chiamata richiama l'inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c.
pagina 6 di 8 Per la sua efficacia la polizza rimanda alla scheda tecnica non presente in atti. Ma al di là di tale verifica assume rilievo pregnante la questione relativa all'assenza di garanzia contro il rischio della responsabilità civile della Controparte_3
Dall'esame della polizza, quest'ultima è contraente ma non assicurato. Non sussiste, né è stato dedotto, alcun rapporto giuridico dal quale far discendere il reclamato obbligo di “garantire e manlevare” la medesima convenuta chiamante.
Inoltre si profila l'insussistenza all'obbligo di pagare l'indennizzo ai sensi dell'art. 1892, terzo comma, e
1893 del Codice civile e art. 23 Polizza per dichiarazioni inesatte o reticenze , obbligo specifico in capo al contraente o all'Assicurato” delle CGA.
In ultimo, appare inoperante la polizza anche sotto il profilo di rischio non compreso nella copertura assicurativa in quanto è precisato nelle “Definizioni” di polizza che le parti attribuiscono al concetto di
“Gravi difetti costruttivi” gli eventi rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1669 del Codice Civile, che colpiscono Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
La natura dei danni medesimi non appare riconducibile ad alcuna ipotesi di rischio garantito.
Si tratta di parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, giusta le menzionate
“Definizioni” di polizza, tra le quali sono espressamente annoverati “pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile”.
Tali danni potrebbero venire in considerazione, ai sensi dell'art. 2, lettera h) delle CGA, solo se conseguenti a “rovina totale o parziale” e a “gravi difetti costruttivi” che “abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”.
Eventi che non si sono verificati nella fattispecie.
Grava in via esclusiva sull'assicurato ex art. 12 CGA oltrechè in virtù dell'art. 2697 c.c. l'onere di dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla ipotetica garanzia assicurativa invocata e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, oltre che per espressa previsione contrattuale, onere non assolto nella specie ove la chiamante si è limitata ad insistere nella manleva senza dedurre o provare al riguardo.
Per completezza si richiamano gli art. 1 (Oggetto dell'assicurazione), l'art. 2 (Delimitazione dell'assicurazione) delle CGA ed art. 3 (Efficacia della garanzia) ovvero le norme che delimitano l'ambito pagina 7 di 8 dell'assicurazione diretta che risulta non operante nella fattispecie in base alle risultanze degli accertamenti tecnici condotti, i quali descrivono vizi non comportanti ipotesi di rischio garantito,
Va, pertanto, accolta la domanda nei limiti .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n.147/2022, sul valore del decisum ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quest'ultima al parametro minimo e quanto alle spese da rifondere alla terza chiamata secondo i medesimi parametri per la fase studio ed introduttiva ed invece per la fase istruttoria e decisionale ai parametri minimi stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità del Controparte_5 [...]
per i danni da infiltrazioni patiti dalla parte attrice, e per l'effetto, condanna Controparte_3 le convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese sostenute e impegnate pari a €
7.041,80;
-ordina al e all'impresa di costruzioni di eseguire tutte le opere Controparte_1 Controparte_3 necessarie, cosi come descritte nella CTU versata in atti;
-condanna le parti convenute , in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 786 per spese e € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-condanna l'impresa di costruzione alle spese di lite in favore della terza chiamata per € Controparte_3
3.387 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute in solido.
Cosenza, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO APRILE presso il cui studio Parte_1 in Cosenza corso L. Fera n. 108 elegge domicilio
ATTORE contro
F.LI SA RE (C.F.: ), nella persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore dott. rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE ALTOMARE Parte_2
CONVENUTO
Contro
L' , nella persona del rappresentante l.p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in RE (CS) alla Via Crati 81, presso lo studio dell'Avv. TIZIANA
MIGLIANO
CONVENUTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI FILIPPO e dell'avv. CP_4 P.IVA_2
EN RA ( ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1 presso il difensore avv. MANCINI FILIPPO
RZ MA
CONCLUSIONI: come in atti
pagina 1 di 8 OGGETTO:risarcimenti danni da infiltrazioni – rapporto di custodia ex art. 2051 cc- responsabilità in materia di appalto ex 1669 c.c. -domanda di manleva
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , proprietario di appartamento posto Parte_1 al terzo piano di un complesso immobiliare, denominato “ , situato in RE Controparte_1
(CS), alla Via FrateLI SA snc, e dell'annesso garage, entrambi acquistati nel mese di maggio del 2015 dalla società costruttrice lamenta danni da infiltrazioni nella sua proprietà, Controparte_3 riconducibili a difetti costruttivi dell'immobile, già riscontrati nell'ambito del procedimento di ATP n°
551/2017 RG. e ritenendo la concorrente responsabilità del condominio e della società costruttrice chiede di condannare i convenuti in solido a risarcire i gravi danni da infiltrazioni patiti dalla parte attrice oltre le spese sostenute pari a € 7.041,80, nonché ordinare di eseguire tutte le opere necessarie, descritte nella CTP in atti, o eventualmente nella CTU nominata dal Giudice. Il tutto con vittoria di spese e competenze di procedimento.
Si costituiva il convenuto con comparsa del 7.6.23, opponendosi alla domanda e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, nonché assorbente, dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere la causa, essendone competente il Giudice di Pace di Cosenza;
-in via di merito, rigettare ogni domanda, giacché infondata ed improvata. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, con comparsa del 12.6.23, la convenuta Controparte_3 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esercizio della domanda di mediazione quale condizione di procedibilità, il difetto di legittimazione passiva, in ogni caso,
l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione ex art. 1669 c.c., essendo decorso il termine prescrizionale;
Impugnava e contestata la perizia prodotta dall'attore di cui al procedimento di ATP ex art 696 cpc e concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata, chiedeva di essere in ogni caso manlevata, per l'effetto chiedendo la chiamata in causa della società assicuratrice del fabbricato contratta con . Parte_3
Con decreto del 30.6.2023, il G.I. differiva l'udienza al 9.1.23, onde consentire alla convenuta la chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine di legge minimo a comparire.
Si costituiva, con comparsa del 25.10.23, Parte_4 eccependo la nuLItà parziale del contratto di
[...]
l'assicurazione, per inesistenza del rischio;
il difetto di propria legittimazione passiva in relazione alla domanda di garanzia della convenuta chiamante;
l'insussistenza del proprio eventuale obbligo di pagare pagina 2 di 8 l'indennizzo ex art. 1892, terzo comma, cod. civ.; l'inoperatività della garanzia per la ricorrenza di un rischio non compreso, ovvero espressamente escluso;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
la sussistenza di un patto di perizia contrattuale;
in estremo subordine, che la garanzia in denegata ipotesi operante non avrebbe potuto che essere prestata nei limiti tutti indicati in contratto.
Dopo lo scambio delle rituali memorie istruttorie, la causa è stata istruita con CTU al fine di accertare le opere da realizzare onde rimediare ai vizi denunciati.
All'esito del deposito della ctu, dopo alcuni rinvii, la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc per lo scambio di scritti conclusivi.
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Parte convenuta richiama l'art. 7 c.p.c. il quale ha esteso la competenza per valore del Giudice di Pace fino ad € 10.000,00, di tal ché, la disamina della presente controversia giudiziaria (instaurata dopo il 28 febbraio
2023, per complessivi € 7.041,80) spetterebbe appunto al Giudice di Pace di Cosenza e non già al
Giudicante intestato. L'eccezione va disattesa.
Il riferimento all'importo sopra indicato riguarda non la quantificazione di tutti danni da infiltrazione patiti in relazione ai quali si richiama l'elaborato peritale di parte - comprese le quantificazioni ivi presenti- ma le spese sostenute € 7.041,80 come indicate in atto introduttivo.
-Sul mancato esercizio della domanda di mediazione. La mediazione non è obbligatoria per la richiesta di risarcimento danni da infiltrazione, perché non rientra nelle cause condominiali che la prevedono. La controversia in esame è una richiesta di risarcimento per fatto illecito ex art. 2051 cc. e non una lite condominiale rientrante tra quelle che richiedono la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs n. 28/10.
Nel merito.
Il sig. in qualità di proprietario chiede di condannare i convenuti in solido a risarcire i Parte_1 gravi danni da infiltrazioni patiti dal suo appartamento allocato al III ed ultimo piano dello stabile oltre le spese sostenute pari a € 7.041,80, nonché ordinare di eseguire tutte le opere necessarie al ripristino.
L'attore premette di aver già promosso procedimento di ATP iscritto al n. 551/2017, in esito al quale il nominato CTU - ing. –rilevava vizi strutturali dell'intero fabbricato condominiale, con Persona_1 un costo totale di ripristino stimato in complessivi € 382.895,56.
Il caso in esame può essere sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. che pone a carico dell'attore pagina 3 di 8 l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra l'insidia ed il danno.
Spetta al danneggiato infatti allegare e provare la derivazione eziologica dell'evento lesivo dalla cosa oggetto dell'obbligo di manutenzione ovvero della custodia del terzo responsabile.
Più specificamente, affinché possa essere utilmente invocata la responsabilità speciale di natura oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017; Cass. n.
12895/2016).
Una volta dimostrata l'effettiva sussistenza di tali elementi, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009).
La responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale
è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che i fenomeni infiltrativi riscontrati nell'unità immobiliare degli attori sono derivati dal manto di copertura del fabbricato.
Le conclusioni del CTU appaiono logiche e coerenti e vengono poste a base della presente decisione.
L'ing. conclude evidenziando che i vizi denunciati derivano da infiltrazioni provenienti dal manto di Pt_5 copertura ubicato al piano superiore.
Le opere immediate da realizzare come compiutamente elencate dal ctu riguardano: a) la messa in opera di un nuovo manto impermeabilizzante, da ubicarsi al di sotto del manto stesso e da risvoltare sui parapetti perimetrali a monte e raccordato al canale di gronda;
b) integrazione di discendenti con diametro idoneo pagina 4 di 8 allo smaltimento delle acque;
c) adeguamento della pendenza del canale di gronda.
Il consulente evidenzia altresì che i costi indicati dalla parte attrice sono congrui anche se non aggiornati al prezziario della Regione Calabria vigente del 2024.
-Sulla carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Il consolidato indirizzo ermeneutico espresso dalla Cassazione (Cass. SS.UU. n. 7756/2017) ha chiarito ed individuato i confini della locuzione “gravi difetti” dell'opera, espressamente contenuta nell'art. 1669 c.c., sancendo che la predetta normativa è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Ai fini dell'imputazione responsabilità aggravata di cui all'art. 1669 c.c. in materia di appalto, si considerano
'gravi difetti di costruzione' non solo quei vizi che riguardano la staticità dell'edificio, ma qualsiasi anomalia nella costruzione che ne metta repentaglio la funzionalità globale e che ne comprometta il godimento, come le infiltrazioni di acqua.
La responsabilità dell'appaltatore è di natura extracontrattuale ed è aggravata, in quanto sorretta da una presunzione iuris tantum.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha quindi ricondotto i pregiudizi derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, o da umidità nelle murature, nell'alveo della disposizione di cui all'art. 1669, c.c., proprio considerando che non soltanto i vizi influenti sulla staticità dell'edificio devono essere tenuti in considerazione ai fini della sussistenza della garanzia in parola ma anche qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile
(cfr., ex multis, Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 21351/2005).
Orbene il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. (Cass. Civ. n. 1463 del 2008).
Il termine annuale per la denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c. decorre dunque non già dalla semplice conoscenza del vizio ma dalla effettiva consapevolezza della sua entità e della sua riconducibilità causale all'operato dell'appaltatore.
Nel deriva che finché il committente deve avere conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia pagina 5 di 8 acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del
23/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2,
Sentenza n. 4622 del 29/03/2002).
In particolare, quando di un contratto di appalto sia committente un condominio, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere (ai fini delle garanzie e della responsabilità di cui agli articoli
1667 e 1669 codice civile) decorre soltanto dal momento in cui l'amministratore, in rappresentanza dell'intero condominio, abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione delle opere, mentre nessun rilievo ha la circostanza che di tali vizi e delle relative cause abbiano avuto conoscenza i singoli condomini (Cass. civ.,
Sez. VI, 07/02/2019, n. 3674).
Orbene nella fattispecie all'attenzione del Tribunale, il dies a quo ai fini del calcolo del termine decadenziale per la denunzia ex art. 1669 c.c. deve essere quindi individuato nella data del 23.9.2018 momento nel quale i condomini hanno avuto una “certezza” dell'esistenza dei vizi e dei difetti delle opere realizzare dall'impresa esecutrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, il termine per l'azione ex art. 1669 c.c., rispetto al termine decadenziale non può dirsi decorso, essendo la data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio intervenuta il
17.3.2023.
Ciò posto l'opposizione proposta si profila fondata, nei termini di seguito esposto, essendo emersa in capo al la responsabilità per custodia sul bene su cui ha un rapporto di fatto e dovere di vigilanza ed CP_1 in capo all'impresa una responsabilità nell'esecuzione delle opere commissionate.
Quanto alla domanda in garanzia e manleva della società assicurativa dell'edificio
[...]
non può trovare accoglimento sotto diversi profili. Parte_6
L'impresa di costruzioni ha prodotto la “Polizza Decennale Postuma – Controparte_3
Indennitaria” n° 80501779.
Alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata la chiamante non ha inteso controdedurre specificamente insistendo puramente e semplicemente nelle chiamata per essere tenuta indenne e garantita dalla terza chiamata.
Orbene, la polizza è stata emessa in data 8 maggio 2017 dopo il prodursi dei danni di cui qui si controverte, già verificati nel 2015, e per tale motivo la chiamata richiama l'inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c.
pagina 6 di 8 Per la sua efficacia la polizza rimanda alla scheda tecnica non presente in atti. Ma al di là di tale verifica assume rilievo pregnante la questione relativa all'assenza di garanzia contro il rischio della responsabilità civile della Controparte_3
Dall'esame della polizza, quest'ultima è contraente ma non assicurato. Non sussiste, né è stato dedotto, alcun rapporto giuridico dal quale far discendere il reclamato obbligo di “garantire e manlevare” la medesima convenuta chiamante.
Inoltre si profila l'insussistenza all'obbligo di pagare l'indennizzo ai sensi dell'art. 1892, terzo comma, e
1893 del Codice civile e art. 23 Polizza per dichiarazioni inesatte o reticenze , obbligo specifico in capo al contraente o all'Assicurato” delle CGA.
In ultimo, appare inoperante la polizza anche sotto il profilo di rischio non compreso nella copertura assicurativa in quanto è precisato nelle “Definizioni” di polizza che le parti attribuiscono al concetto di
“Gravi difetti costruttivi” gli eventi rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1669 del Codice Civile, che colpiscono Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
La natura dei danni medesimi non appare riconducibile ad alcuna ipotesi di rischio garantito.
Si tratta di parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, giusta le menzionate
“Definizioni” di polizza, tra le quali sono espressamente annoverati “pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile”.
Tali danni potrebbero venire in considerazione, ai sensi dell'art. 2, lettera h) delle CGA, solo se conseguenti a “rovina totale o parziale” e a “gravi difetti costruttivi” che “abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”.
Eventi che non si sono verificati nella fattispecie.
Grava in via esclusiva sull'assicurato ex art. 12 CGA oltrechè in virtù dell'art. 2697 c.c. l'onere di dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla ipotetica garanzia assicurativa invocata e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, oltre che per espressa previsione contrattuale, onere non assolto nella specie ove la chiamante si è limitata ad insistere nella manleva senza dedurre o provare al riguardo.
Per completezza si richiamano gli art. 1 (Oggetto dell'assicurazione), l'art. 2 (Delimitazione dell'assicurazione) delle CGA ed art. 3 (Efficacia della garanzia) ovvero le norme che delimitano l'ambito pagina 7 di 8 dell'assicurazione diretta che risulta non operante nella fattispecie in base alle risultanze degli accertamenti tecnici condotti, i quali descrivono vizi non comportanti ipotesi di rischio garantito,
Va, pertanto, accolta la domanda nei limiti .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n.147/2022, sul valore del decisum ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quest'ultima al parametro minimo e quanto alle spese da rifondere alla terza chiamata secondo i medesimi parametri per la fase studio ed introduttiva ed invece per la fase istruttoria e decisionale ai parametri minimi stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità del Controparte_5 [...]
per i danni da infiltrazioni patiti dalla parte attrice, e per l'effetto, condanna Controparte_3 le convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese sostenute e impegnate pari a €
7.041,80;
-ordina al e all'impresa di costruzioni di eseguire tutte le opere Controparte_1 Controparte_3 necessarie, cosi come descritte nella CTU versata in atti;
-condanna le parti convenute , in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 786 per spese e € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-condanna l'impresa di costruzione alle spese di lite in favore della terza chiamata per € Controparte_3
3.387 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti convenute in solido.
Cosenza, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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