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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/07/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3428/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1 FABRIZIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 a dedotto che non Parte_1 era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, pur sussistendone i presupposti.
Ha chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
Si è costituito l contestando la domanda. CP_1
Con ordinanza del 26.6.2025 è stata sollevata d'ufficio l'eccezione di decadenza, su cui hanno dedotto le parti.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 La domanda è inammissibile.
Ai sensi dell'art.42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, la domanda giudiziale relativa al conseguimento delle prestazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatoria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
In materia assistenziale, dunque, è stato introdotto un breve termine decadenziale, precedentemente non previsto.
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che il verbale sanitario, impugnato nel presente procedimento, è stato comunicato in data 6.6.2022 e l'iscrizione a ruolo
è datata 31.3.2025, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Parte ricorrente assume che in realtà il verbale impugnato è quello del 2.10.2024, comunicato in data 3.10.2024, e di essere incorsa in errore ad essa non imputabile, in quanto
“in occasione dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso in data 31.03.2025, e quindi tempestivamente in relazione al termine decadenziale semestrale, a causa di un malfunzionamento dell'applicativo impiegato per il deposito, cd. Cliens, certificato dalla stessa casa madre (cfr. allegato). Tanto ha comportato che in luogo del corretto verbale di invalidità civile e del corretto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc, fossero depositati gli atti e la documentazione relativi al precedente accertamento tecnico”.
Tale assunto non è fondato, in quanto l'attestazione del malfunzionamento del PCT attiene all'impossibilità del difensore dell'odierna ricorrente di depositare gli atti telematici dal
31.3.2025 al 3.4.2025 e non certo al deposito di atti diversi da quelli che avrebbero dovuti essere depositati.
Tra l'altro, il deposito del ricorso introduttivo e degli allegati è avvenuto regolarmente, per cui non può ritenersi la sussistenza di un errore scusabile.
Consegue quanto sopra che parte ricorrente va dichiarata decaduta dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria per il conseguimento della prestazione richiesta.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp, att. cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 31/03/2025 , nella causa iscritta al n. 3428 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla sulle spese di giudizio.
Foggia, 25/07/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/07/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3428/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1 FABRIZIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 a dedotto che non Parte_1 era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, pur sussistendone i presupposti.
Ha chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
Si è costituito l contestando la domanda. CP_1
Con ordinanza del 26.6.2025 è stata sollevata d'ufficio l'eccezione di decadenza, su cui hanno dedotto le parti.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 La domanda è inammissibile.
Ai sensi dell'art.42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, la domanda giudiziale relativa al conseguimento delle prestazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatoria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
In materia assistenziale, dunque, è stato introdotto un breve termine decadenziale, precedentemente non previsto.
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che il verbale sanitario, impugnato nel presente procedimento, è stato comunicato in data 6.6.2022 e l'iscrizione a ruolo
è datata 31.3.2025, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Parte ricorrente assume che in realtà il verbale impugnato è quello del 2.10.2024, comunicato in data 3.10.2024, e di essere incorsa in errore ad essa non imputabile, in quanto
“in occasione dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso in data 31.03.2025, e quindi tempestivamente in relazione al termine decadenziale semestrale, a causa di un malfunzionamento dell'applicativo impiegato per il deposito, cd. Cliens, certificato dalla stessa casa madre (cfr. allegato). Tanto ha comportato che in luogo del corretto verbale di invalidità civile e del corretto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc, fossero depositati gli atti e la documentazione relativi al precedente accertamento tecnico”.
Tale assunto non è fondato, in quanto l'attestazione del malfunzionamento del PCT attiene all'impossibilità del difensore dell'odierna ricorrente di depositare gli atti telematici dal
31.3.2025 al 3.4.2025 e non certo al deposito di atti diversi da quelli che avrebbero dovuti essere depositati.
Tra l'altro, il deposito del ricorso introduttivo e degli allegati è avvenuto regolarmente, per cui non può ritenersi la sussistenza di un errore scusabile.
Consegue quanto sopra che parte ricorrente va dichiarata decaduta dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria per il conseguimento della prestazione richiesta.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp, att. cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 31/03/2025 , nella causa iscritta al n. 3428 /2025 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla sulle spese di giudizio.
Foggia, 25/07/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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