Ordinanza cautelare 3 giugno 2024
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2024, proposto dalla società Aldrosolar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Martorana, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
nei confronti
- della Regione Puglia, dell’Arpa Puglia, nonché dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tutti non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“ V.I.A. ”) ai sensi dell’art. 25 comma 2- quater del d.lgs. n. 152/2006 (“ Codice dell’Ambiente ”), alla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico denominato “ Agrovoltaico Agrienergy ” e relative opere di connessione alla rete, sito nei Comuni di AN IO NT (BR), AN DO (BR) e NO AN MA (BR) e di potenza nominale pari a 44.200,00 kWn e potenza di picco pari a 53.146,80 kWp (il “ Progetto ”);
- del silenzio serbato dalla Commissione PNRR per i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento V.I.A., ai sensi dell’art. 25 comma 2- bis del Codice dell’Ambiente;
- del silenzio serbato dal MIC rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di V.I.A. sul Progetto;
- per la conseguente pronuncia sulla fondatezza della richiesta di rilascio del provvedimento di V.I.A. a favore della parte ricorrente in relazione al progetto, facente parte dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’art. 8 comma 2- bis del Codice dell’Ambiente;
> per la condanna del MASE ad emettere il provvedimento di V.I.A. per il Progetto, anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta ;
> in subordine, per la condanna della Commissione PNNR ad adottare lo schema di provvedimento di V.I.A. anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta ;
> del MIC ad emettere il proprio concerto a favore del MASE anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta ;
> nonché, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente;
> con ulteriore condanna delle stesse Amministrazioni al risarcimento del danno da ritardo maturato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. SO OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 558 del 2024, notificato il 26.04.2024 e depositato il 03.05.2024, la società ricorrente ha proposto il presente giudizio ex artt. 31 e 117 del c.p.a., onde ottenere da questo T.A.R. la condanna dell’Amministrazione intimata all’adozione di un provvedimento espresso nell’ambito del procedimento ex artt. 23 e ss. del d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da realizzare su terreno agricolo nei Comuni di AN IO NT (BR), AN DO (BR) e NO AN MA (BR) avente capacità di generazione pari a 53,15 MW.
1.1. Con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente – con un’unica doglianza – censura in sostanza l’inerzia della pubblica Amministrazione e chiede che il MASE sia condannato ad adempiere senza indugio a rilasciare il provvedimento di V.I.A. anelato; inoltre, la parte ricorrente – con il medesimo ricorso – propone una domanda risarcitoria ex art. 30, comma 4, del c.p.a. ed ex art. 2- bis della legge n. 241 del 1990.
2. In data 07.05.2024, con atto di mero stile, si sono costituite le Amministrazioni statali che, in data 24.05.2024, hanno depositato una memoria ove hanno anzitutto eccepito la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine perentorio di cui all’art. 31 del codice del processo amministrativo; in subordine, hanno insistito per l’infondatezza del ricorso, facendo, fra l’altro, leva sulla scelta legislativa (cfr. art. 36, comma 01, lettera a) del d.lg. n. 17/2022, che ha novellato l’art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006) di sostituire quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti quello cronologico (data di presentazione dell’istanza) con quello della maggior potenza, criterio quest’ultimo funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale. Le Amministrazioni hanno, infine, evidenziato il concorso di colpa della società ricorrente nel ritardo dell’azione amministrativa dovuto alle carenze documentali imputabili propria alla stessa parte ricorrente.
3. Con memoria depositata il 24.05.2024, la parte ricorrente ha insistito quanto all’accoglimento del ricorso e ha evidenziato come il termine di conclusione del procedimento di V.I.A. sia da individuare nella data del 26 aprile 2023 e come, pertanto, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento sia stato notificato tempestivamente proprio a distanza di un anno, ossia in data 26 aprile 2024.
4. All’esito dell’udienza camerale del 10 marzo 2025, con la sentenza non definitiva n. 431 del 19.03.2025, il Collegio ha accolto il ricorso quanto all’azione volta all’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione e, al contempo, ha disposto ex art. 117, comma 6, c.p.a., la conversione del rito per la trattazione dell’azione risarcitoria fissando all’uopo l’udienza pubblica del 12.01.2026.
5. In data 09.01.2026, in vista dell’udienza, le parti costituite hanno depositato una nota (sottoscritta congiuntamente) con cui hanno chiesto – quanto alla residua azione risarcitoria – di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a spese compensate.
6. All’udienza pubblica del 12.01.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente congiuntamente dalla parti costituite. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO OL | TO MA |
IL SEGRETARIO