TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 503
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento del giudicato

    Il ricorso è fondato in quanto la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall'Amministrazione debitrice. È decorso il termine dilatorio per il pagamento.

  • Rigettato
    Applicazione astreintes

    Le penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. non sono dovute in quanto l'esiguità del debito rende l'invocata penalità eccessivamente afflittiva e sussistono altre ragioni ostative.

  • Accolto
    Nomina commissario ad acta

    Viene nominato un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza.

  • Accolto
    Rifusione spese di lite

    L'Amministrazione resistente viene condannata al pagamento delle spese di causa, tenendo conto della natura stereotipata delle controversie in materia e della non contestazione dell'inadempimento al momento della presentazione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 503
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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