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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24948/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 145 00195 ROMA presso l'Avvocato P.IVA_1
COSTA MARIA ROSARIA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 5 12084 Controparte_1 P.IVA_2 MONDOVÌ presso l'Avvocato ADRIANO PAOLO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. Parte_2
4369/24 reso dal Tribunale di Milano in data 25.3.24 su istanza di per l'importo di € Controparte_1
15.758,71 oltre interessi in danno della stessa nonché di quale garante in Controparte_2
forza del contratto di leasing n. 3002043820 stipulato tra le parti in data 16.4.18.
pagina 1 di 5 Tale decreto è stato emesso anche nei confronti di RO IM Roma Soc. Coop. in Liquidazione quale cessionaria del contratto con decorrenza dal 15.12.19 nonché di quale garante Persona_1 di quest'ultima.
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
• improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
• difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
• inopponibilità nei confronti della stessa della cessione in data 29.11.2019;
• nullità delle clausole contrattuali vessatorie in quanto non specificamente approvate;
• mancanza di prova del credito.
L'opponente ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di incompetenza in favore del
Tribunale di Roma ovvero di Venezia e in ogni caso per la revoca del decreto.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le censure sopra riportate ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe previa assegnazione dei termini rituali per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Il contratto di locazione – riguardo alla cui validità ed efficacia si dirà più avanti attesa la contestazione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponente che ha contestato la riferibilità della sottoscrizione analogica ivi apposta - all'art. 20.4 delle condizioni generali prevede la competenza esclusiva del foro di Cuneo o in alternativa di Milano: tale clausola risulta richiamata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tra quelle oggetto di approvazione specifica sì da escludersi l'asserita vessatorietà. Pertanto, l'individuazione del foro di Milano risulta conforme alla pattuizione.
È altresì infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di conciliazione obbligatoria di controversie civili e commerciali impone a chi intenda esercitare un'azione giudiziale inerente la materia dei contratti bancari o finanziari (od altre, tassativamente previste dalla norma medesima) il previo esperimento di una procedura conciliativa a pena di improcedibilità della domanda. Per fugare ogni dubbio su cosa, esattamente, il menzionato art. 5 intenda per “contratti bancari” e “finanziari”, la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 15200/18 ha precisato che “il riferimento della norma ('ratione temporis' pagina 2 di 5 applicabile, non modificata in parte qua) è appunto ai contratti bancari, e non, più generalmente,
'stipulati con un istituto di credito'; così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti 'con finalità di finanziamento' anche in chiave mista”. Tale precisazione, corroborata dall'assunto per cui l'art. 5 non può che far richiamo, restrittivamente, “alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F.” (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1) è valsa ad estromettere dal campo oggetto di analisi il rapporto di c.d. “leasing immobiliare”. A giustificazione di tale conclusione la pronuncia in commento ha infatti osservato: “in questa cornice normativa, (…), non è possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”.
Così statuendo, la Cassazione ha affermato che il contratto di leasing immobiliare non è qualificabile come contratto bancario o finanziario, dovendosi ritenere in esso prevalente la causa dell'acquisto o dell'utilizzazione del bene in oggetto su quella del finanziamento. In definitiva, non è sufficiente che il contratto oggetto di controversia sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario o sottenda ad una “finalità di finanziamento”, per essere ritenuto assoggettabile alla disciplina della conciliazione obbligatoria: piuttosto, è necessario che esso risponda, specificamente, ai requisiti di forma definiti dal
T.U.B. o dal T.U.F. Ad analoga conclusione si perviene anche per i contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili.
Ciò comporta il rigetto dell'eccezione.
Parimenti infondata è la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto la stessa non avrebbe mai sottoscritto il contratto oggetto di causa. Premesso che la stessa va più correttamente qualificata come relativa alla titolarità passiva del rapporto dedotto quale causa petendi – attenendo la legittimazione alla mera prospettazione della parte quale esposta nel ricorso monitorio – si rileva che presenta valenza assorbente il verbale di consegna del bene prodotto in sede monitoria.
Tale verbale reca la sottoscrizione della società opponente che non è stata oggetto di disconoscimento.
In esso è chiaro il riferimento al contratto di leasing – identificato col numero - nonché al bene concesso in locazione. L'avvenuta acquisizione del bene nella data ivi riportata e la conseguente detenzione, in assenza di evidenze di segno contrario, non possono che ascriversi alla locazione in esame.
Nessun chiarimento a riguardo è stato fornito dal procuratore dell'opponente nel corso dell'udienza del
3.4.25: richiesto di indicare un diverso titolo della detenzione si è limitato a dichiarare in modo evasivo pagina 3 di 5 che “…verosimilmente il macchinario … non è stato consegnato sulla base del contratto di locazione finanziaria allegato in sede monitoria bensì di altro accordo.”
Pertanto, il titolo deve ritenersi provato sì da risultare le censure afferenti la validità della sottoscrizione digitale del tutto prive di valenza.
Quanto all'asserita inopponibilità della cessione stipulata in data 29.11.2019, si rileva che il relativo contratto è stato prodotto dall'opposta, anche in questo caso sin dalla fase monitoria.
Tale documento risulta sottoscritto dalla società opponente che ha specificamente approvato, tra le altre, la clausola che prevede che “la cessione non avrà efficacia novativa né liberatoria nei confronti del Cedente, il quale, pertanto, rimarrà obbligato in solido con il Cessionario anche per le obbligazioni sorte successivamente alla stipula della cessione”. A differenza di quanto sostenuto, è stata quindi fornita la prova sia della cessione a favore di RO IM Roma Soc. Coop. in liquidazione sia della mancata liberazione della cedente.
Infine, deve rigettarsi la censura inerente la vessatorietà delle clausole contrattuali non specificamente sottoscritte dall'opponente.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4531/1990, la vessatorietà della clausola - cui consegue l'obbligo della doppia sottoscrizione - ricorre allorché la stessa si trovi in contratti predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti (c.d. “contratti standard”) in cui il cliente si limita ad aderire al contratto (c.d. “contratto per adesione”) senza possibilità di negoziarne il contenuto. Di contro, se il regolamento contrattuale è stato redatto di concerto tra le parti e riflette, anche nella singola clausola, il risultato del reciproco incontro di volontà non abbisogna di specifica sottoscrizione.
In ogni caso, nel contratto sono state richiamate espressamente le clausole che necessitano di un'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Anche la contestazione relativa alla non debenza della somma ingiunta è infondata. L'opposta ha fornito, sin dalla fase monitoria, evidenza del credito vantato tramite la produzione del contratto di leasing – ivi inclusi il documento di sintesi e il piano di ammortamento – degli estratti conto, nonché, delle fatture relative alle note di credito.
L'opponente ha contestato solo genericamente la comprensibilità dei criteri di maturazione dell'importo richiesto, senza tuttavia allegare specificamente alcun fatto estintivo del credito vantato dall'opposta né alcun errore nel conteggio del debito che risulta corretto, alla luce dell'indicizzazione dei canoni concordata nel contratto.
Neppure può condividersi l'assunto secondo cui la mancata ricezione della diffida ad adempiere inviata dall'opposta escluderebbe la decorrenza degli interessi di mora maturati sul credito principale. Sul
pagina 4 di 5 punto si rileva che il contratto di cessione prevede espressamente la rinuncia al terzo comma dell'art. 1408 c.c. disciplinata alla clausola 3 delle condizioni generali.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 4369/24 reso da questo Tribunale in data 25.3.24 ad istanza di rendendolo esecutivo;
Controparte_1
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_2 le spese del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso Controparte_1
spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 18 agosto 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24948/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 145 00195 ROMA presso l'Avvocato P.IVA_1
COSTA MARIA ROSARIA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 5 12084 Controparte_1 P.IVA_2 MONDOVÌ presso l'Avvocato ADRIANO PAOLO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. Parte_2
4369/24 reso dal Tribunale di Milano in data 25.3.24 su istanza di per l'importo di € Controparte_1
15.758,71 oltre interessi in danno della stessa nonché di quale garante in Controparte_2
forza del contratto di leasing n. 3002043820 stipulato tra le parti in data 16.4.18.
pagina 1 di 5 Tale decreto è stato emesso anche nei confronti di RO IM Roma Soc. Coop. in Liquidazione quale cessionaria del contratto con decorrenza dal 15.12.19 nonché di quale garante Persona_1 di quest'ultima.
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
• improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
• difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
• inopponibilità nei confronti della stessa della cessione in data 29.11.2019;
• nullità delle clausole contrattuali vessatorie in quanto non specificamente approvate;
• mancanza di prova del credito.
L'opponente ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di incompetenza in favore del
Tribunale di Roma ovvero di Venezia e in ogni caso per la revoca del decreto.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le censure sopra riportate ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe previa assegnazione dei termini rituali per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Il contratto di locazione – riguardo alla cui validità ed efficacia si dirà più avanti attesa la contestazione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponente che ha contestato la riferibilità della sottoscrizione analogica ivi apposta - all'art. 20.4 delle condizioni generali prevede la competenza esclusiva del foro di Cuneo o in alternativa di Milano: tale clausola risulta richiamata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tra quelle oggetto di approvazione specifica sì da escludersi l'asserita vessatorietà. Pertanto, l'individuazione del foro di Milano risulta conforme alla pattuizione.
È altresì infondata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 in tema di conciliazione obbligatoria di controversie civili e commerciali impone a chi intenda esercitare un'azione giudiziale inerente la materia dei contratti bancari o finanziari (od altre, tassativamente previste dalla norma medesima) il previo esperimento di una procedura conciliativa a pena di improcedibilità della domanda. Per fugare ogni dubbio su cosa, esattamente, il menzionato art. 5 intenda per “contratti bancari” e “finanziari”, la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 15200/18 ha precisato che “il riferimento della norma ('ratione temporis' pagina 2 di 5 applicabile, non modificata in parte qua) è appunto ai contratti bancari, e non, più generalmente,
'stipulati con un istituto di credito'; così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti 'con finalità di finanziamento' anche in chiave mista”. Tale precisazione, corroborata dall'assunto per cui l'art. 5 non può che far richiamo, restrittivamente, “alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F.” (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1) è valsa ad estromettere dal campo oggetto di analisi il rapporto di c.d. “leasing immobiliare”. A giustificazione di tale conclusione la pronuncia in commento ha infatti osservato: “in questa cornice normativa, (…), non è possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”.
Così statuendo, la Cassazione ha affermato che il contratto di leasing immobiliare non è qualificabile come contratto bancario o finanziario, dovendosi ritenere in esso prevalente la causa dell'acquisto o dell'utilizzazione del bene in oggetto su quella del finanziamento. In definitiva, non è sufficiente che il contratto oggetto di controversia sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario o sottenda ad una “finalità di finanziamento”, per essere ritenuto assoggettabile alla disciplina della conciliazione obbligatoria: piuttosto, è necessario che esso risponda, specificamente, ai requisiti di forma definiti dal
T.U.B. o dal T.U.F. Ad analoga conclusione si perviene anche per i contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili.
Ciò comporta il rigetto dell'eccezione.
Parimenti infondata è la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto la stessa non avrebbe mai sottoscritto il contratto oggetto di causa. Premesso che la stessa va più correttamente qualificata come relativa alla titolarità passiva del rapporto dedotto quale causa petendi – attenendo la legittimazione alla mera prospettazione della parte quale esposta nel ricorso monitorio – si rileva che presenta valenza assorbente il verbale di consegna del bene prodotto in sede monitoria.
Tale verbale reca la sottoscrizione della società opponente che non è stata oggetto di disconoscimento.
In esso è chiaro il riferimento al contratto di leasing – identificato col numero - nonché al bene concesso in locazione. L'avvenuta acquisizione del bene nella data ivi riportata e la conseguente detenzione, in assenza di evidenze di segno contrario, non possono che ascriversi alla locazione in esame.
Nessun chiarimento a riguardo è stato fornito dal procuratore dell'opponente nel corso dell'udienza del
3.4.25: richiesto di indicare un diverso titolo della detenzione si è limitato a dichiarare in modo evasivo pagina 3 di 5 che “…verosimilmente il macchinario … non è stato consegnato sulla base del contratto di locazione finanziaria allegato in sede monitoria bensì di altro accordo.”
Pertanto, il titolo deve ritenersi provato sì da risultare le censure afferenti la validità della sottoscrizione digitale del tutto prive di valenza.
Quanto all'asserita inopponibilità della cessione stipulata in data 29.11.2019, si rileva che il relativo contratto è stato prodotto dall'opposta, anche in questo caso sin dalla fase monitoria.
Tale documento risulta sottoscritto dalla società opponente che ha specificamente approvato, tra le altre, la clausola che prevede che “la cessione non avrà efficacia novativa né liberatoria nei confronti del Cedente, il quale, pertanto, rimarrà obbligato in solido con il Cessionario anche per le obbligazioni sorte successivamente alla stipula della cessione”. A differenza di quanto sostenuto, è stata quindi fornita la prova sia della cessione a favore di RO IM Roma Soc. Coop. in liquidazione sia della mancata liberazione della cedente.
Infine, deve rigettarsi la censura inerente la vessatorietà delle clausole contrattuali non specificamente sottoscritte dall'opponente.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4531/1990, la vessatorietà della clausola - cui consegue l'obbligo della doppia sottoscrizione - ricorre allorché la stessa si trovi in contratti predisposti unilateralmente da uno solo dei contraenti (c.d. “contratti standard”) in cui il cliente si limita ad aderire al contratto (c.d. “contratto per adesione”) senza possibilità di negoziarne il contenuto. Di contro, se il regolamento contrattuale è stato redatto di concerto tra le parti e riflette, anche nella singola clausola, il risultato del reciproco incontro di volontà non abbisogna di specifica sottoscrizione.
In ogni caso, nel contratto sono state richiamate espressamente le clausole che necessitano di un'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Anche la contestazione relativa alla non debenza della somma ingiunta è infondata. L'opposta ha fornito, sin dalla fase monitoria, evidenza del credito vantato tramite la produzione del contratto di leasing – ivi inclusi il documento di sintesi e il piano di ammortamento – degli estratti conto, nonché, delle fatture relative alle note di credito.
L'opponente ha contestato solo genericamente la comprensibilità dei criteri di maturazione dell'importo richiesto, senza tuttavia allegare specificamente alcun fatto estintivo del credito vantato dall'opposta né alcun errore nel conteggio del debito che risulta corretto, alla luce dell'indicizzazione dei canoni concordata nel contratto.
Neppure può condividersi l'assunto secondo cui la mancata ricezione della diffida ad adempiere inviata dall'opposta escluderebbe la decorrenza degli interessi di mora maturati sul credito principale. Sul
pagina 4 di 5 punto si rileva che il contratto di cessione prevede espressamente la rinuncia al terzo comma dell'art. 1408 c.c. disciplinata alla clausola 3 delle condizioni generali.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 4369/24 reso da questo Tribunale in data 25.3.24 ad istanza di rendendolo esecutivo;
Controparte_1
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_2 le spese del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso Controparte_1
spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 18 agosto 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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