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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
PA RI - GI
AN CARBONARA - GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2052/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ORIA Parte_1
MARIO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATELLI Controparte_1
FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 18/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in AS (Ta) in data 20/02/1999, che dalla loro unione era nato il figlio in data 29/07/2005, studente, maggiorenne ma non Per_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ancora economicamente autosufficiente, e che in data 28/10/2015 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 28/10/2015.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 18/06/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/02/1999 in AS (Ta) da , nato a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
OT (TA) il 28/08/1971, e , nata a Controparte_1
TE (TA) il 03/02/1972, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AS (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero
3;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
AS (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente
IN SA
Il GI est.
AN AR
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
PA RI - GI
AN CARBONARA - GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2052/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ORIA Parte_1
MARIO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATELLI Controparte_1
FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 18/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in AS (Ta) in data 20/02/1999, che dalla loro unione era nato il figlio in data 29/07/2005, studente, maggiorenne ma non Per_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ancora economicamente autosufficiente, e che in data 28/10/2015 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 28/10/2015.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 18/06/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/02/1999 in AS (Ta) da , nato a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
OT (TA) il 28/08/1971, e , nata a Controparte_1
TE (TA) il 03/02/1972, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AS (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero
3;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
AS (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente
IN SA
Il GI est.
AN AR
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