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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli, letto il dispositivo all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 963 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto risoluzione locazione per inadempimento e promossa DA
con sede legale in Casoria (NA) alla S.S. Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., sig. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliato in Caivano (NA) alla Via V. Visone n. 106, Parte_1 io dell'Avv. Antonio Cantiello, c.f.: , che la C.F._1 rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti
- ATTRICE INTIMANTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 ura in atti
CONVENUTA INTIMATA
Conclusioni: come da verbale del 25.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 23.12.2024, la - Parte_1 premesso di aver concesso in locazione c e registrato, a l'immobile di cui è proprietaria sito in Casoria (NA) Controparte_1 alla Via S.S ,710, con estremi catastali identificati da foglio 2, particella 1745, subalterno 2, Cat. D/7 (Capannone di mq 1092 con soppalco e parte del soppalco di mq 150 circa) – esponeva che la conduttrice si Controparte_1 rendeva morosa nel pagamento del canone di € 10.000,00 mensile per le mensilità da giugno a dicembre 2024 e del saldo di € 5000,00 per la mensilità di maggio 2024; altresì che la conduttrice era morosa per l'importo di € 75.000,00 e per il mancato versamento della somma di € 20.000,00 a titolo di cauzione, chiedendo l'emissione, di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e a scadere. Si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida Controparte_1 deducendo la non gravità dell'inadempimento e l'esistenza di difficoltà economiche dovute ai ritardi nei pagamenti dei fornitori e alla accettazione di un canone sproporzionato ed eccessivo rispetto a quello in precedenza applicato alla società alla precedente gestione.
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Il Tribunale, pronunciato con ordinanza il provvisorio rilascio dell'immobile in favore della parte locatrice, disponeva il mutamento del rito, con assegnazione dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi. L'intimante depositava nel rispetto del termine assegnato memoria integrativa con la quale insisteva per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, persistendo la morosità. L'intimata non ha depositato alcuna memoria integrativa nella fase successiva al mutamento del rito. In via del tutto preliminare, va dato atto della procedibilità della domanda stante il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio conclusasi con verbale negativo per assenza della parte invitata (cfr. verbale di mediazione doc. 1 all. memoria integrativa intimante). Nel merito, la domanda giudiziale di risoluzione è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento. Tanto premesso, il giudice ha l'obbligo di verificare se il comportamento tenuto da parte conduttrice, antecedentemente all'introduzione del giudizio, integri o meno un inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ( art. 1455 c.c. ). Nel caso che qui ci occupa, l'intimata – lungi dal contestare la sussistenza della morosità – ha sostenuto che l'inadempimento non sarebbe grave e comunque da attribuire a difficoltà economiche e alla erroneità della scelta di accettare un canone esoso. Dal punto di vista soggettivo, tuttavia, nulla ha allegato e provato l'intimato circa l'impossibilità di adempiere tempestivamente all'obbligo di pagamento del canone, vale a dire nel termine contrattualmente previsto atteso che le circostanze addotte dall'intimata si configurano come difficoltà soggettive ed errori di valutazione sulla convenienza dell'affare, non integranti di certo l'oggettiva impossibilità di adempiere. Nel caso che qui ci occupa, tenuto conto del notevole numero di mensilità non pagate, l'inadempimento del conduttore presenta indubbiamente i connotati di gravità (cfr Corte Appello Napoli n. 506/2011 secondo cui il mancato versamento anche di due mensilità nelle locazioni ad uso diverso può essere considerato grave inadempimento), in quanto il conduttore non ha rispettato il principale obbligo nascente dal contratto, vale a dire quello di corrispondere il canone di locazione mensile, per un ampio arco temporale. In definitiva, quindi, l'inadempimento posto in essere dal conduttore giustifica ampiamente l'accoglimento della domanda risolutoria ex art. 1453 c.c. proposta dal locatore. Va, quindi, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore con conseguente conferma dell'ordinanza di rilascio e della data ivi fissata per l'esecuzione. A riguardo, va dato atto che lo sfratto è stato eseguito in data 3.7.2025 con immissione del locatore in possesso dell'immobile. Ciò posto, passando all'esame della domanda di pagamento dei canoni di locazione proposta da parte attrice, la stessa deve essere intesa, alla luce del tenore delle espressioni usate nella parte motiva e delle conclusioni come diretta a ricomprendere il pagamento non solo dei canoni scaduti ma anche i successivi a scadere fino all'effettivo rilascio. La domanda di pagamento dei canoni di locazione è fondata, per le ragioni sopra esposte e l'importo dovuto dalla conduttrice ammonta ad € 135.000,00 corrispondenti ai canoni scaduti fino alla data del rilascio oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza dell'intimata ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022 come da dispositivo, discostandosi dai valori medi, tenuto conto della non complessità della questione e, dell'assenza di attività istruttoria nonchè della modesta rilevanza dell'attività processuale svolta con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In accoglimento della domanda giudiziale, pronuncia la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 12.02.2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 07.03.2024 per grave inadempimento della parte conduttrice;
• Conferma l'ordinanza di rilascio e la data fissata per l'esecuzione;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della di € Parte_1
135.000,00, oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalle singole scadenze al soddisfo;
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1
406,50 ed € 7052,00 per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Motivi in giorni 60.
Così deciso in Aversa, lì 25 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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