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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
MAMBRIANI ANGELO, Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1381/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0001105 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2025
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024MI0624905 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0021200 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2260/2025 depositato il
06/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente), con atto depositato il 19.03.2025, proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento catastale:
1. accertamento catastale n. 2025MI0001105, denominato Primo accertamento;
2. accertamento catastale n. 2024MI0624905, denominato Secondo accertamento;
3. accertamento catastale n. 2025MI0021200, denominato Terzo accertamento.
rispettivamente notificati, i primi due, il 20 gennaio 2025, ed il terzo il 28 gennaio 2025, tutti emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale– Territorio di Milano e tutti aventi ad oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile di proprietà del Ricorrente sito in Milano, Indirizzo_1 – identificato a Catasto Fabbricati di Milano al Datocatastale_1, Datocatastale_2, Datocatastale_3 - (di seguito: l' “Immobile”) e tutti recanti la rettifica del classamento del suddetto immobile.
A sostegno del ricorso il Ricorrente deduce cinque motivi:
a. contraddittorietà della pretesa impositiva perché la rettifica catastale deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il diverso classamento e, nel caso di specie, si rinvengono invece, a fronte di motivazioni sostanzialmente identiche, diversi accertamenti quanto meno con riferimento alla consistenza, indicando il
Primo accertamento 11,5 vani, il Secondo accertamento 10 vani, il Terzo accertamento 11,5 vani ma in motivazione 10 vani. Inoltre i successivi avvisi di accertamento non motivano e non danno atto del loro susseguirsi, senza che nessuno si essi sia stato revocato.
b. Violazione dell'obbligo di contraddittorio di cui agli artt. 6 bis l.n. 212 del 2000 e 2 D.M. 24 aprile 2024, trattandosi di accertamenti soggetti a contraddittorio preventivo.
c. Irretroattività della rettifica del numero dei vani.
d. Caratteristiche dell'Immobile incompatibili con la rettifica del classamento. Il Ricorrente si riferisce in particolare alla consulenza di parte del tecnico Nominativo_1 (all. 3 ric.):
Ø erronea qualificazione quali “vani principali” di due locali sottotetto di altezza inferiore a m. 2,70 ed autorizzati “s.p.p.” (senza permanenza persone) e dunque qualificabili come “vani accessori”. Dunque superficie catastale pari a mq. 238 e non mq. 270 come accertato.
Ø Conseguente errata attribuzione della consistenza catastale /11,5 / 10).
Ø Insussistenza delle caratteristiche che consentono la classificazione in categoria A/1. Viepiù in quanto immobile adiacente, avente le medesime caratteristiche, è classificato in A/2. Gli avvisi di accertamento impugnati sono i seguenti
1. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2025MI0001105 (Primo accertamento) è stato emesso a seguito di verifica a dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proposta dal tecnico incaricato Arch. Nominativo_2 presentata in data 14/10/2024, n. 484571.001/2024 (prot. N. MI0484571).
L'Avviso di accertamento così motiva:
“dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e dei seguenti elementi:
- Analisi della documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
- Analisi caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Analisi contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare (caratteristiche estrinseche);
- Verifica congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.);
- Verifica della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Verifica della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti.
La rendita proposta è stata rideterminata per quanto segue:
Dall'esame della documentazione DOCFA presentata e della documentazione presente negli archivi catastali si rappresenta quanto segue:
L'unità in esame è ubicata in un fabbricato di recente costruzione di tipo civile, sito in Indirizzo_2, in prossimità di Porta Romana e del primissimo tratto di Indirizzo_3 in vicinanza del centro e del monumento storico di
Porta Romana. La zona e' servita da metropolitana gialla MM3.
L'appartamento in esame (Datocatastale_3) ha accesso dalla via pubblica tramite ampio androne in pilotis, servito da portineria, ed ha affaccio su giardino pubblico di recente costruzione al centro dell'isolato, recintato e aperto al pubblico in orari diurni mediante accesso da cancello;
l'appartamento, altresi', e' collocato al piano quarto, accessibile mediante ascensore e scala comuni, occupa una superficie su singolo livello di piano di
193 mq (piano quinto) e di ulteriori 63 mq (piano sesto, altezza maggiore di 1,5 m) calcolata ai sensi del
DPR 138/98, dispone di ampi locali con ottimale distribuzione degli ambienti e doppia esposizione;
dispone di salone di 85 mq molto luminoso caratterizzato dalla presenza di 6 finestre con affaccio su due terrazzi di
84 mq complessivi, due camere al piano quinto e due camere al piano sesto, con numerosi accessori fra cui triplo servizio, due cabine armadio e tre disimpegni e ripostiglio dislocati sui due livelli di piano.
Si segnala che il piano sesto avete accesso al piano quinto e' stato poligonato in con superficie di tipo A per una superficie catastale complessiva di mq 63, mentre la superficie catastale e' stata rideterminata in complessivi 270 mq, superficie comprensiva di superficie catastale (ragguagliata da Dpr 138 del 1998)delle terrazze.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche (destinazione d'uso, tipologia edilizia e costruttiva, livello di piano, esposizione, dimensione, dotazione di servizi, etc...) possedute dall'immobile e comparabili con la declaratoria della categoria A/1 - abitazioni signorili (vigente presso l'Ufficio di Milano) si procede alla rettifica del classamento in della categoria. In considerazione delle caratteristiche estrinseche (ubicazione nel contesto cittadino, accessibilita', collegamenti, presenza di servizi, etc...) e tenuto conto dei classamenti attribuiti ad immobili similari presenti in zone similari di Milano si attribuisce la classe 4.
Si rettifica la consistenza, computata come da Istruzione II del Ministero delle Finanze - direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali del 24 maggio 1942 e consuetudini locali, in particolare sono stati considerati: vani principali 6; accessori diretti: 8 (pari a 2.66 vani); eccedenza soggiorno di 85 mq su vano massimo di 30 mq (pari a 1,83 vani); al conteggio parziale viene aggiunta una percentuale del 10% per le dipendenze, terrazzi, spazi comuni etc., TOTALE ARROTONDATO 11,5 vani.
Di seguito si riporta la definizione della cat. A/1 vigente presso l'Ufficio di Milano:
"Unita' immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile (ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della citta', sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai 230 mq commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in 22 mq per tale tipologia nella citta' di Milano. Internamente sono dotate in genere di uno o piu' saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o piu' servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte. Non e' rara la presenza del doppio ingresso, cosi' come di ascensore o di scala a uso esclusivo. Una volta si individuavano esclusivamente al piano nobile di fabbricati di tipo patrizio di epoca prebellica, dotati di ampio atrio, guardiola, abitazione del portiere, scala padronale e di servizio, impianto ascensore, grandi spazi cortilizi e di giardino;
ora queste caratteristiche sono considerate esclusivamente quali ulteriori pregi che ne configurano una piu' ampia potenzialita' reddituale e non come caratteri imprescindibili per poter essere classificati in tale categoria. Oltre a queste, costituiscono caratteristiche che ne consentono la classificazione in classi a piu' alta potenzialita' reddituale, l'appartenenza a edifici di tipo signorile, di pregio o di rappresentanza;
la collocazione al piano attico;
la dotazione di ampi terrazzi;
la collocazione in prossimita' di edifici monumentali o panoramici;
la dotazione di servizi esclusivi o condominiali quali piscine o campi da tennis;
la dotazione di impiantistica particolare;
la presenza di ampi giardini”.
All'Immobile veniva dunque attribuita categoria A/1, Classe 4, consistenza 11,5 vani.
2. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2024MI0624905 (Secondo accertamento) è stato emesso a seguito di “… Variazione su istanza d'ufficio del
05/12/2024 acquisita agli atti al prot. n. MI0586453 del 2024 Accertamento d'Ufficio relativo alla dichiarazione n. 368168 del 20/09/2023 efficace dalla data di notificazione ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74”.
Ha accertato: Categoria A/1, Classe 4, Consistenza 10 vani.
Sono stati allegati:
Ø Relazione relativa a “Unità immobiliare censita in Milano al fDatocatastale_1 Datocatastale_2, Datocatastale_3 ubicata in
IIndirizzo_1 … docfa 368168 del 2023 (superato da docfa 484571 del 2024)” avente ad oggetto le caratteristiche dell'Immobile.
Ø Verbale di sopralluogo del 2 ottobre 2024 indicato come “Collaudo Doc.Fa – prot. N. 368168 del 2023” con relativi rilievi dell'Immobile.
3. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2025MI0021200 (Terzo accertamento) è stato emesso a seguito di “… Variazione su istanza d'ufficio del
10/12/2024 acquisita agli atti al prot. n. MI0596272 del 2024 Accertamento d'Ufficio relativo alla dichiarazione n. 484571 del 15/10/2024 efficace dalla data di notificazione ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74”.
Ha accertato: Categoria A/1, Classe 4, Consistenza 11,5 vani.
Questo avviso di accertamento contiene i medesimi allegati del Secondo accertamento.
* Si è costituito in giudizio l'Ufficio accertatore, mediante deposito di controdeduzioni, contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, deduzione e domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha dedotto che il Terzo accertamento (n. 2025MI0021200) era stato annullato in autotutela in data
16 aprile 2025 come risulta da estratto catastale all.
7. L'annullamento era stato comunicato in pari data al
Ricorrente. Limitatamente a questo avviso di accertamento ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
* Il Ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha dedotto che l'avvenuto annullamento del
Terzo accertamento non farebbe venire meno la contraddittorietà degli altri due, che differiscono tra loro e, non essendo né motivato il susseguirsi degli atti né essendo stato revocato il Primo a seguito dell'emissione del Secondo, sono coesistenti e perciò confliggenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo d'impugnazione sub a. è infondato.
Agli atti risulta quanto segue.
In data 19/09/2023 con denuncia FA (D.M. 701/94) prot. n. MI0368168 con causale “UNITÀ AFFERENTI
EDIFICATE SU AREA URBANA” (Allegato 1) in atti dal 20/09/2023, relativa ad una porzione di immobile sita nel comune di Milano, in Indirizzo_1 p.5^ e 6^, individuato catastalmente al Datocatastale_1, Datocatastale_2,
Datocatastale_3 è stato proposto il seguente classamento: Categoria A/2, Classe 6^, Consistenza 9,5 vani –
Rendita € 2.305,98.
L'Ufficio, nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni FA presentate dal contribuente, previo sopralluogo, ha provveduto a rettificare il classamento proposto in:
Categoria A/1, Classe 4^, Consistenza 10 vani – Rendita € 2.995,45.
L'esito di tale verifica l'Ufficio ha notificato alla proprietà con avviso di accertamento n. 2024MI0624905 (reg. uff. 0001671.07-01-2025.U) corredato da relazione e verbale di sopralluogo.
In data 14/10/2024 con denuncia FA (D.M. 701/94) prot. n. MI0484571 (Allegato 3), con la causale
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI in atti dal 15/10/2024 relativa alla medesima porzione di immobile sita nel comune di Milano, in Indirizzo_1 p.5^ e 6^, è stato proposto nuovamente il seguente classamento: Categoria A/2, Classe 6^, Consistenza 9,5 vani – Rendita € 2.305,98.
L'Ufficio, nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni FA presentate dai contribuenti, provvedeva a rettificare il classamento proposto in Categoria A/1, Classe 4^, Consistenza 11,5 vani – Rendita € 3.444,77.
L'esito di tale verifica veniva regolarmente notificato alla proprietà con avviso di accertamento n.
2025MI0001105 (reg. uff. 0001693.07-01-2025.U).
I due accertamenti di cui sopra sono stati notificati entrambi il 20 gennaio 2025.
In data 28 gennaio 2025 veniva notificato ulteriore avviso di accertamento 2025MI0021200 (allegato 5) a verifica della Doc.Fa presentata in data 14/10/2024 prot. n. MI0484571 già accertato col sopracitato avviso di accertamento 2025MI0021200(reg. uff. 0013438.20-01-2025.U).
Quest'ultimo avviso di accertamento – in quanto erroneamente emesso - è stato annullato in autotutela e, rispetto ad esso, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La superiore ricostruzione dei fatti fa escludere qualsiasi contraddittorietà tra il Primo ed il Secondo accertamento, poiché essi sono stati originati da DocFa diverse, depositate in tempi diversi e soprattutto aventi ad oggetto bensì lo stesso Immobile, ma in condizioni diverse in quanto la prima DoCfa – oggetto del denominato “Secondo accertamento” - riguardava la costituzione del classamento catastale dell' immobile come uscito dalla ristrutturazione complessiva del palazzo al cui interno si trova ed invece la seconda
DocFa – oggetto del denominato “Primo accertamento” – riguardava l'immobile come risultato di “Diversa distribuzione degli spazi interni”.
Si spiega dunque la differenza del numero dei vani, passati da 10 a 11,5 proprio come risultato di quella diversa distribuzione di spazi. Il Terzo accertamento, come si è visto, è stato annullato in autotutela.
Il motivo d'impugnazione sub b. è infondato poiché l'obbligo di contraddittorio generalizzato di cui all'art. 6 bis l.n. 212 del 2000 non trova applicazione nel caso di accertamenti catastali, sia perché il procedimento prevede proprio un controllo dell'Ufficio su dati forniti dal contribuente – sicché il contraddittorio avviene con forme procedurali proprie -, sia perché comunque, nel caso di specie, si è svolto anche sopralluogo nell'Immobile alla presenza di un tecnico delegato dal Ricorrente, sia soprattutto perché l'art. 6 bia cit. non si applica alla rettifica di classamento a seguito di collaudo di DOCFA in forza del disposto dell'art. 7 bis, comma 1, d.l. n. 39 del 2024 conv. L.n. 67 del 2024 e art. 1, comma 2, D.M. 24 aprile 2024 come interpretato alla luce della relativa Relazione Illustrativa.
Il motivo d'impugnazione sub c. è fondato, ma non comporta alcun annullamento degli atti impugnati. Lo stesso Ufficio ha infatti riconosciuto come pacifico che gli avvisi di accertamento non hanno efficacia retroattiva e si applicano dal momento della loro notificazione al contribuente.
Il motivo d'impugnazione sub d. è infondato.
Le deduzioni del Ricorrente e la stessa consulenza tecnica allegata sono viziate da un determinante errore di fondo del Ricorrente e del suo consulente, dato dal fatto che le caratteristiche degli immobili signorili (cat.
A/1) non sono definibili semplicemente come “Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale” ai sensi del R.D. n. 652 del 1939 e s.m.i.
L'Ufficio ha individuato le fonti normative rilevanti, segnatamente: par. 19, 22 dell'Istruzione II della Direzione
Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici SS.TT.EE. del 24 maggio 1942; - art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1949, n. 1142; - art. 8 del D.P.R. 138/98: - Circolare 5 del 14 marzo 1992 della Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. da cui risultano le definizioni delle varie categorie comprese nel Quadro generale;
- Documento dell' Ufficio Provinciale di Milano in cui si rendono esplicite le caratteristiche locali delle categorie.
Da tali fonti si desume:
(I) “§ 22. Assegnazione alla categoria. Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare. omissis….”; “§ 23. Assegnazione alla classe. Per l'assegnazione alla classe si avrà riguardo:
1. Come elemento diretto: principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria;
le une e le altre in quanto influenzino il reddito;
2. Come elemento – di controllo limitatamente alle categorie per le quali nella località è in uso il sistema dell'affitto – al reddito fondiario lordo unitario.”.
(II) Definizione locale delle “abitazioni signorili”, attualmente vigente ed elaborata dall'ufficio provinciale di Milano. “Unità signorili classificabili in A/1: “Unità immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile
(ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della città, sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai m2 230 commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in m2 22 per tale tipologia nella città di Milano. Internamente sono dotate in genere di uno o più saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o più servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte. Non è rara la presenza del doppio ingresso, cosi come di ascensore o di scala a uso esclusivo.
Una volta s'individuavano esclusivamente al piano nobile di fabbricati di tipo patrizio di epoca prebellica, dotati di ampio atrio, guardiola, abitazione del portiere, scala padronale e di servizio, impianto ascensore, grandi spazi cortilizi e di giardino;
ora queste caratteristiche sono considerate esclusivamente quali ulteriori pregi che ne configurano una più ampia potenzialità reddituale e non come caratteri imprescindibili per poter essere classificati in tale categoria. Oltre a queste, costituiscono caratteristiche che ne consentono la classificazione in classi a più alta potenzialità reddituale, l'appartenenza a edifici di tipo signorile, di pregio o di rappresentanza;
la collocazione al piano attico;
la dotazione di ampi terrazzi;
la collocazione in prossimità di edifici monumentali o panoramici;
la dotazione di servizi esclusivi o condominiali quali piscine o campi da tennis;
la dotazione di impiantistica particolare;
la presenza di ampi giardini o parchi sia ad uso esclusivo sia ad uso condominiale.”.
L'Ufficio ha poi dimostrato la correttezza dell'applicazione all'Immobile della categoria A/1 in ragione della presenza di tutti i parametri come sopra previsti e segnatamente: superficie commerciale superiore a 230 mq;
consistenza catastale superiore a circa 10,5 vani;
vano medio superiore a 22 mq;
zona soggiorni di grande dimensione (85 mq); zone giorno, notte e cucina appositamente disimpegnate;
un terrazzo di grandi dimensioni (65 mq.) e due terrazzi di medie dimensioni con superficie complessiva di circa 85 mq.; ubicazione ai piani alti dell'edificio (5° e 6°); dotazione di impiantì di ultima generazione (compreso fotovoltaico e video sorveglianza, oltre condizionamento ecc); parco/giardino interno di 3.000 mq.
Quanto alla Classe, l'Ufficio ha attribuito la 4°, nonostante la ordinaria corrispondente sia la 5°.
La creazione, al piano 6°, a seguito della nuova distribuzione di spazi interni di un nuovo vano principale ed un ripostiglio ha determinato il passaggio del numero dei vani da 10,00 ad 11,5 rilevata nel corso del sopralluogo dell'ufficio: “Successivamente all'acquisto ed al Doc. Fa 368168 del settembre 2023, la parte ha realizzato al piano 6° la suddivisione del sottotetto con pareti in cartongesso … e porte d'accesso, creando
2 locali e una cabina armadio. La planimetria non corrisponde allo stato di fatto (piano 6)”.
Nemmeno è condivisibile la deduzione del ricorrente relativa alla misura della complessiva superficie catastale poiché la superficie di 270 mq è stata determinata dall'ufficio sulla base del sopralluogo effettuato presso l'unità immobiliare in data 2 ottobre 2024 e delle planimetrie presentate dalla Proprietà. La differente valutazione della superficie catastale è scaturita dalla situazione rilevata nel corso del sopralluogo, sia in relazione alla nuova conformazione del piano sesto (v. supra), sia in relazione alla precedente situazione rappresentata nella planimetria allegata al Doc.Fa. 368168. In sede di sopralluogo ed in sede di controdeduzioni, l'Ufficio ha poi allegato la piantina del piano 6° a comprova della misurazione quale effettuata. La superficie del piano 6°, in quanto recante altezze variabili da 2,93 mt a 1,75 mt e ampiamente illuminata da finestre, è stata considerata al 100 % e non al 50 % come dal tecnico di parte.
Per gli stessi motivi anche la consistenza catastale è stata rideterminata considerando le camere del piano sesto come vani principali e il ripostiglio/cabina armadio e il bagno come accessori diretti.
IN sede di sopralluogo la parte non ha formulato riserva alcuna.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ritiene che anche la misurazione della superficie catastale complessiva e l'indicazione della consistenza catastale sono immuni da vizi.
Quanto alle eccezioni di parte in materia di pari trattamento dei contribuenti l'Ufficio ha riferito che, a seguito della segnalazione del Ricorrente, è stata avviata verifica anche con riguardo all'appartamento adiacente ma, in ogni caso, argomentazioni simili non hanno alcuna incidenza in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, essendo semmai da qualificare quale denuncia – più o meno generica o circostanziata a seconda dei casi – di altre situazion di accatastamento illegittimo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il Ricorrente condannato a rifondere all'Ufficio resistente le spese di lite da liquidare come da dispositivo in relazione al valore della causa ed alla sua non minimale complessità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3000,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
MAMBRIANI ANGELO, Relatore
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1381/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0001105 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2025
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024MI0624905 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0021200 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2260/2025 depositato il
06/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (di seguito: Ricorrente_1 o il Ricorrente), con atto depositato il 19.03.2025, proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento catastale:
1. accertamento catastale n. 2025MI0001105, denominato Primo accertamento;
2. accertamento catastale n. 2024MI0624905, denominato Secondo accertamento;
3. accertamento catastale n. 2025MI0021200, denominato Terzo accertamento.
rispettivamente notificati, i primi due, il 20 gennaio 2025, ed il terzo il 28 gennaio 2025, tutti emessi dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale– Territorio di Milano e tutti aventi ad oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile di proprietà del Ricorrente sito in Milano, Indirizzo_1 – identificato a Catasto Fabbricati di Milano al Datocatastale_1, Datocatastale_2, Datocatastale_3 - (di seguito: l' “Immobile”) e tutti recanti la rettifica del classamento del suddetto immobile.
A sostegno del ricorso il Ricorrente deduce cinque motivi:
a. contraddittorietà della pretesa impositiva perché la rettifica catastale deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il diverso classamento e, nel caso di specie, si rinvengono invece, a fronte di motivazioni sostanzialmente identiche, diversi accertamenti quanto meno con riferimento alla consistenza, indicando il
Primo accertamento 11,5 vani, il Secondo accertamento 10 vani, il Terzo accertamento 11,5 vani ma in motivazione 10 vani. Inoltre i successivi avvisi di accertamento non motivano e non danno atto del loro susseguirsi, senza che nessuno si essi sia stato revocato.
b. Violazione dell'obbligo di contraddittorio di cui agli artt. 6 bis l.n. 212 del 2000 e 2 D.M. 24 aprile 2024, trattandosi di accertamenti soggetti a contraddittorio preventivo.
c. Irretroattività della rettifica del numero dei vani.
d. Caratteristiche dell'Immobile incompatibili con la rettifica del classamento. Il Ricorrente si riferisce in particolare alla consulenza di parte del tecnico Nominativo_1 (all. 3 ric.):
Ø erronea qualificazione quali “vani principali” di due locali sottotetto di altezza inferiore a m. 2,70 ed autorizzati “s.p.p.” (senza permanenza persone) e dunque qualificabili come “vani accessori”. Dunque superficie catastale pari a mq. 238 e non mq. 270 come accertato.
Ø Conseguente errata attribuzione della consistenza catastale /11,5 / 10).
Ø Insussistenza delle caratteristiche che consentono la classificazione in categoria A/1. Viepiù in quanto immobile adiacente, avente le medesime caratteristiche, è classificato in A/2. Gli avvisi di accertamento impugnati sono i seguenti
1. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2025MI0001105 (Primo accertamento) è stato emesso a seguito di verifica a dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proposta dal tecnico incaricato Arch. Nominativo_2 presentata in data 14/10/2024, n. 484571.001/2024 (prot. N. MI0484571).
L'Avviso di accertamento così motiva:
“dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e dei seguenti elementi:
- Analisi della documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFA presentata;
- Analisi caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Analisi contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare (caratteristiche estrinseche);
- Verifica congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.);
- Verifica della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;
- Verifica della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenza eventuali scostamenti.
La rendita proposta è stata rideterminata per quanto segue:
Dall'esame della documentazione DOCFA presentata e della documentazione presente negli archivi catastali si rappresenta quanto segue:
L'unità in esame è ubicata in un fabbricato di recente costruzione di tipo civile, sito in Indirizzo_2, in prossimità di Porta Romana e del primissimo tratto di Indirizzo_3 in vicinanza del centro e del monumento storico di
Porta Romana. La zona e' servita da metropolitana gialla MM3.
L'appartamento in esame (Datocatastale_3) ha accesso dalla via pubblica tramite ampio androne in pilotis, servito da portineria, ed ha affaccio su giardino pubblico di recente costruzione al centro dell'isolato, recintato e aperto al pubblico in orari diurni mediante accesso da cancello;
l'appartamento, altresi', e' collocato al piano quarto, accessibile mediante ascensore e scala comuni, occupa una superficie su singolo livello di piano di
193 mq (piano quinto) e di ulteriori 63 mq (piano sesto, altezza maggiore di 1,5 m) calcolata ai sensi del
DPR 138/98, dispone di ampi locali con ottimale distribuzione degli ambienti e doppia esposizione;
dispone di salone di 85 mq molto luminoso caratterizzato dalla presenza di 6 finestre con affaccio su due terrazzi di
84 mq complessivi, due camere al piano quinto e due camere al piano sesto, con numerosi accessori fra cui triplo servizio, due cabine armadio e tre disimpegni e ripostiglio dislocati sui due livelli di piano.
Si segnala che il piano sesto avete accesso al piano quinto e' stato poligonato in con superficie di tipo A per una superficie catastale complessiva di mq 63, mentre la superficie catastale e' stata rideterminata in complessivi 270 mq, superficie comprensiva di superficie catastale (ragguagliata da Dpr 138 del 1998)delle terrazze.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche (destinazione d'uso, tipologia edilizia e costruttiva, livello di piano, esposizione, dimensione, dotazione di servizi, etc...) possedute dall'immobile e comparabili con la declaratoria della categoria A/1 - abitazioni signorili (vigente presso l'Ufficio di Milano) si procede alla rettifica del classamento in della categoria. In considerazione delle caratteristiche estrinseche (ubicazione nel contesto cittadino, accessibilita', collegamenti, presenza di servizi, etc...) e tenuto conto dei classamenti attribuiti ad immobili similari presenti in zone similari di Milano si attribuisce la classe 4.
Si rettifica la consistenza, computata come da Istruzione II del Ministero delle Finanze - direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali del 24 maggio 1942 e consuetudini locali, in particolare sono stati considerati: vani principali 6; accessori diretti: 8 (pari a 2.66 vani); eccedenza soggiorno di 85 mq su vano massimo di 30 mq (pari a 1,83 vani); al conteggio parziale viene aggiunta una percentuale del 10% per le dipendenze, terrazzi, spazi comuni etc., TOTALE ARROTONDATO 11,5 vani.
Di seguito si riporta la definizione della cat. A/1 vigente presso l'Ufficio di Milano:
"Unita' immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile (ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della citta', sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai 230 mq commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in 22 mq per tale tipologia nella citta' di Milano. Internamente sono dotate in genere di uno o piu' saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o piu' servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte. Non e' rara la presenza del doppio ingresso, cosi' come di ascensore o di scala a uso esclusivo. Una volta si individuavano esclusivamente al piano nobile di fabbricati di tipo patrizio di epoca prebellica, dotati di ampio atrio, guardiola, abitazione del portiere, scala padronale e di servizio, impianto ascensore, grandi spazi cortilizi e di giardino;
ora queste caratteristiche sono considerate esclusivamente quali ulteriori pregi che ne configurano una piu' ampia potenzialita' reddituale e non come caratteri imprescindibili per poter essere classificati in tale categoria. Oltre a queste, costituiscono caratteristiche che ne consentono la classificazione in classi a piu' alta potenzialita' reddituale, l'appartenenza a edifici di tipo signorile, di pregio o di rappresentanza;
la collocazione al piano attico;
la dotazione di ampi terrazzi;
la collocazione in prossimita' di edifici monumentali o panoramici;
la dotazione di servizi esclusivi o condominiali quali piscine o campi da tennis;
la dotazione di impiantistica particolare;
la presenza di ampi giardini”.
All'Immobile veniva dunque attribuita categoria A/1, Classe 4, consistenza 11,5 vani.
2. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2024MI0624905 (Secondo accertamento) è stato emesso a seguito di “… Variazione su istanza d'ufficio del
05/12/2024 acquisita agli atti al prot. n. MI0586453 del 2024 Accertamento d'Ufficio relativo alla dichiarazione n. 368168 del 20/09/2023 efficace dalla data di notificazione ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74”.
Ha accertato: Categoria A/1, Classe 4, Consistenza 10 vani.
Sono stati allegati:
Ø Relazione relativa a “Unità immobiliare censita in Milano al fDatocatastale_1 Datocatastale_2, Datocatastale_3 ubicata in
IIndirizzo_1 … docfa 368168 del 2023 (superato da docfa 484571 del 2024)” avente ad oggetto le caratteristiche dell'Immobile.
Ø Verbale di sopralluogo del 2 ottobre 2024 indicato come “Collaudo Doc.Fa – prot. N. 368168 del 2023” con relativi rilievi dell'Immobile.
3. L' “Avviso di accertamento catastale – Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.
2025MI0021200 (Terzo accertamento) è stato emesso a seguito di “… Variazione su istanza d'ufficio del
10/12/2024 acquisita agli atti al prot. n. MI0596272 del 2024 Accertamento d'Ufficio relativo alla dichiarazione n. 484571 del 15/10/2024 efficace dalla data di notificazione ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74”.
Ha accertato: Categoria A/1, Classe 4, Consistenza 11,5 vani.
Questo avviso di accertamento contiene i medesimi allegati del Secondo accertamento.
* Si è costituito in giudizio l'Ufficio accertatore, mediante deposito di controdeduzioni, contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, deduzione e domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio ha dedotto che il Terzo accertamento (n. 2025MI0021200) era stato annullato in autotutela in data
16 aprile 2025 come risulta da estratto catastale all.
7. L'annullamento era stato comunicato in pari data al
Ricorrente. Limitatamente a questo avviso di accertamento ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
* Il Ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha dedotto che l'avvenuto annullamento del
Terzo accertamento non farebbe venire meno la contraddittorietà degli altri due, che differiscono tra loro e, non essendo né motivato il susseguirsi degli atti né essendo stato revocato il Primo a seguito dell'emissione del Secondo, sono coesistenti e perciò confliggenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo d'impugnazione sub a. è infondato.
Agli atti risulta quanto segue.
In data 19/09/2023 con denuncia FA (D.M. 701/94) prot. n. MI0368168 con causale “UNITÀ AFFERENTI
EDIFICATE SU AREA URBANA” (Allegato 1) in atti dal 20/09/2023, relativa ad una porzione di immobile sita nel comune di Milano, in Indirizzo_1 p.5^ e 6^, individuato catastalmente al Datocatastale_1, Datocatastale_2,
Datocatastale_3 è stato proposto il seguente classamento: Categoria A/2, Classe 6^, Consistenza 9,5 vani –
Rendita € 2.305,98.
L'Ufficio, nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni FA presentate dal contribuente, previo sopralluogo, ha provveduto a rettificare il classamento proposto in:
Categoria A/1, Classe 4^, Consistenza 10 vani – Rendita € 2.995,45.
L'esito di tale verifica l'Ufficio ha notificato alla proprietà con avviso di accertamento n. 2024MI0624905 (reg. uff. 0001671.07-01-2025.U) corredato da relazione e verbale di sopralluogo.
In data 14/10/2024 con denuncia FA (D.M. 701/94) prot. n. MI0484571 (Allegato 3), con la causale
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI in atti dal 15/10/2024 relativa alla medesima porzione di immobile sita nel comune di Milano, in Indirizzo_1 p.5^ e 6^, è stato proposto nuovamente il seguente classamento: Categoria A/2, Classe 6^, Consistenza 9,5 vani – Rendita € 2.305,98.
L'Ufficio, nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni FA presentate dai contribuenti, provvedeva a rettificare il classamento proposto in Categoria A/1, Classe 4^, Consistenza 11,5 vani – Rendita € 3.444,77.
L'esito di tale verifica veniva regolarmente notificato alla proprietà con avviso di accertamento n.
2025MI0001105 (reg. uff. 0001693.07-01-2025.U).
I due accertamenti di cui sopra sono stati notificati entrambi il 20 gennaio 2025.
In data 28 gennaio 2025 veniva notificato ulteriore avviso di accertamento 2025MI0021200 (allegato 5) a verifica della Doc.Fa presentata in data 14/10/2024 prot. n. MI0484571 già accertato col sopracitato avviso di accertamento 2025MI0021200(reg. uff. 0013438.20-01-2025.U).
Quest'ultimo avviso di accertamento – in quanto erroneamente emesso - è stato annullato in autotutela e, rispetto ad esso, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La superiore ricostruzione dei fatti fa escludere qualsiasi contraddittorietà tra il Primo ed il Secondo accertamento, poiché essi sono stati originati da DocFa diverse, depositate in tempi diversi e soprattutto aventi ad oggetto bensì lo stesso Immobile, ma in condizioni diverse in quanto la prima DoCfa – oggetto del denominato “Secondo accertamento” - riguardava la costituzione del classamento catastale dell' immobile come uscito dalla ristrutturazione complessiva del palazzo al cui interno si trova ed invece la seconda
DocFa – oggetto del denominato “Primo accertamento” – riguardava l'immobile come risultato di “Diversa distribuzione degli spazi interni”.
Si spiega dunque la differenza del numero dei vani, passati da 10 a 11,5 proprio come risultato di quella diversa distribuzione di spazi. Il Terzo accertamento, come si è visto, è stato annullato in autotutela.
Il motivo d'impugnazione sub b. è infondato poiché l'obbligo di contraddittorio generalizzato di cui all'art. 6 bis l.n. 212 del 2000 non trova applicazione nel caso di accertamenti catastali, sia perché il procedimento prevede proprio un controllo dell'Ufficio su dati forniti dal contribuente – sicché il contraddittorio avviene con forme procedurali proprie -, sia perché comunque, nel caso di specie, si è svolto anche sopralluogo nell'Immobile alla presenza di un tecnico delegato dal Ricorrente, sia soprattutto perché l'art. 6 bia cit. non si applica alla rettifica di classamento a seguito di collaudo di DOCFA in forza del disposto dell'art. 7 bis, comma 1, d.l. n. 39 del 2024 conv. L.n. 67 del 2024 e art. 1, comma 2, D.M. 24 aprile 2024 come interpretato alla luce della relativa Relazione Illustrativa.
Il motivo d'impugnazione sub c. è fondato, ma non comporta alcun annullamento degli atti impugnati. Lo stesso Ufficio ha infatti riconosciuto come pacifico che gli avvisi di accertamento non hanno efficacia retroattiva e si applicano dal momento della loro notificazione al contribuente.
Il motivo d'impugnazione sub d. è infondato.
Le deduzioni del Ricorrente e la stessa consulenza tecnica allegata sono viziate da un determinante errore di fondo del Ricorrente e del suo consulente, dato dal fatto che le caratteristiche degli immobili signorili (cat.
A/1) non sono definibili semplicemente come “Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale” ai sensi del R.D. n. 652 del 1939 e s.m.i.
L'Ufficio ha individuato le fonti normative rilevanti, segnatamente: par. 19, 22 dell'Istruzione II della Direzione
Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici SS.TT.EE. del 24 maggio 1942; - art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1949, n. 1142; - art. 8 del D.P.R. 138/98: - Circolare 5 del 14 marzo 1992 della Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. da cui risultano le definizioni delle varie categorie comprese nel Quadro generale;
- Documento dell' Ufficio Provinciale di Milano in cui si rendono esplicite le caratteristiche locali delle categorie.
Da tali fonti si desume:
(I) “§ 22. Assegnazione alla categoria. Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare. omissis….”; “§ 23. Assegnazione alla classe. Per l'assegnazione alla classe si avrà riguardo:
1. Come elemento diretto: principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria;
le une e le altre in quanto influenzino il reddito;
2. Come elemento – di controllo limitatamente alle categorie per le quali nella località è in uso il sistema dell'affitto – al reddito fondiario lordo unitario.”.
(II) Definizione locale delle “abitazioni signorili”, attualmente vigente ed elaborata dall'ufficio provinciale di Milano. “Unità signorili classificabili in A/1: “Unità immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile
(ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della città, sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai m2 230 commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in m2 22 per tale tipologia nella città di Milano. Internamente sono dotate in genere di uno o più saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o più servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte. Non è rara la presenza del doppio ingresso, cosi come di ascensore o di scala a uso esclusivo.
Una volta s'individuavano esclusivamente al piano nobile di fabbricati di tipo patrizio di epoca prebellica, dotati di ampio atrio, guardiola, abitazione del portiere, scala padronale e di servizio, impianto ascensore, grandi spazi cortilizi e di giardino;
ora queste caratteristiche sono considerate esclusivamente quali ulteriori pregi che ne configurano una più ampia potenzialità reddituale e non come caratteri imprescindibili per poter essere classificati in tale categoria. Oltre a queste, costituiscono caratteristiche che ne consentono la classificazione in classi a più alta potenzialità reddituale, l'appartenenza a edifici di tipo signorile, di pregio o di rappresentanza;
la collocazione al piano attico;
la dotazione di ampi terrazzi;
la collocazione in prossimità di edifici monumentali o panoramici;
la dotazione di servizi esclusivi o condominiali quali piscine o campi da tennis;
la dotazione di impiantistica particolare;
la presenza di ampi giardini o parchi sia ad uso esclusivo sia ad uso condominiale.”.
L'Ufficio ha poi dimostrato la correttezza dell'applicazione all'Immobile della categoria A/1 in ragione della presenza di tutti i parametri come sopra previsti e segnatamente: superficie commerciale superiore a 230 mq;
consistenza catastale superiore a circa 10,5 vani;
vano medio superiore a 22 mq;
zona soggiorni di grande dimensione (85 mq); zone giorno, notte e cucina appositamente disimpegnate;
un terrazzo di grandi dimensioni (65 mq.) e due terrazzi di medie dimensioni con superficie complessiva di circa 85 mq.; ubicazione ai piani alti dell'edificio (5° e 6°); dotazione di impiantì di ultima generazione (compreso fotovoltaico e video sorveglianza, oltre condizionamento ecc); parco/giardino interno di 3.000 mq.
Quanto alla Classe, l'Ufficio ha attribuito la 4°, nonostante la ordinaria corrispondente sia la 5°.
La creazione, al piano 6°, a seguito della nuova distribuzione di spazi interni di un nuovo vano principale ed un ripostiglio ha determinato il passaggio del numero dei vani da 10,00 ad 11,5 rilevata nel corso del sopralluogo dell'ufficio: “Successivamente all'acquisto ed al Doc. Fa 368168 del settembre 2023, la parte ha realizzato al piano 6° la suddivisione del sottotetto con pareti in cartongesso … e porte d'accesso, creando
2 locali e una cabina armadio. La planimetria non corrisponde allo stato di fatto (piano 6)”.
Nemmeno è condivisibile la deduzione del ricorrente relativa alla misura della complessiva superficie catastale poiché la superficie di 270 mq è stata determinata dall'ufficio sulla base del sopralluogo effettuato presso l'unità immobiliare in data 2 ottobre 2024 e delle planimetrie presentate dalla Proprietà. La differente valutazione della superficie catastale è scaturita dalla situazione rilevata nel corso del sopralluogo, sia in relazione alla nuova conformazione del piano sesto (v. supra), sia in relazione alla precedente situazione rappresentata nella planimetria allegata al Doc.Fa. 368168. In sede di sopralluogo ed in sede di controdeduzioni, l'Ufficio ha poi allegato la piantina del piano 6° a comprova della misurazione quale effettuata. La superficie del piano 6°, in quanto recante altezze variabili da 2,93 mt a 1,75 mt e ampiamente illuminata da finestre, è stata considerata al 100 % e non al 50 % come dal tecnico di parte.
Per gli stessi motivi anche la consistenza catastale è stata rideterminata considerando le camere del piano sesto come vani principali e il ripostiglio/cabina armadio e il bagno come accessori diretti.
IN sede di sopralluogo la parte non ha formulato riserva alcuna.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ritiene che anche la misurazione della superficie catastale complessiva e l'indicazione della consistenza catastale sono immuni da vizi.
Quanto alle eccezioni di parte in materia di pari trattamento dei contribuenti l'Ufficio ha riferito che, a seguito della segnalazione del Ricorrente, è stata avviata verifica anche con riguardo all'appartamento adiacente ma, in ogni caso, argomentazioni simili non hanno alcuna incidenza in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, essendo semmai da qualificare quale denuncia – più o meno generica o circostanziata a seconda dei casi – di altre situazion di accatastamento illegittimo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il Ricorrente condannato a rifondere all'Ufficio resistente le spese di lite da liquidare come da dispositivo in relazione al valore della causa ed alla sua non minimale complessità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3000,00.