Sentenza 4 luglio 2024
Massime • 1
È onere della parte che lamenti la violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale, in ragione dell'avvenuta irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura sostanzialmente penale per un fatto corrispondente, sul piano storico-naturalistico, a quello oggetto di sanzione penale, dedurre l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i diversi procedimenti e provare la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente l'allegazione della sua sola irrogazione e della convergenza delle due sanzioni sulla medesima violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale circostanza, di per sé legittima, risulta ormai positivamente regolata dal legislatore tributario all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2024, n. 41720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41720 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. LUIGI CASALE, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41720 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 04/07/2024 9283/2024 RITENUTO IN FATTO 1.AR AG ricorre per l'annullamento della sentenza dell'Il luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenza del 10 giugno 2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) e 348 cod. pen. (capo B), contestati come commessi il 30 settembre 2012 (capo A) e dal 2 marzo 2011 al 7 novembre 2013 (capo B). 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 417 cod. proc. pen. lamentando che la recidiva contestata (di cui al secondo comma dell'art. 99 cod. pen.) non determina l'aumento della pena nella misura di due terzi e che, di conseguenza, il reato di cui al capo B è oggi estinto per prescrizione. 1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il reato di cui al capo A della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata riconducibilità delle somme transitate sul proprio conto corrente alla propria attività professionale. Lamenta, al riguardo, l'illegittimo ricorso alle presunzioni tributarie (poiché tali somme sono state considerate compensi professionali in assenza di prova sul punto) e, in ogni caso, che l'imponibile indicato dalla Corte di appello avrebbe determinato un'imposta evasa (euro 14.433,99) inferiore alla soglia di punibilità (euro 30.000) 1.3.Con il terzo motivo, anch'esso dedicato al reato di cui al capo A, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del divieto di bis in idem essendo già stato condannato in sede amministrativa per un illecito da ritenere speciale rispetto alla fattispecie penale. 1.4.Con il quarto motivo, che riguarda il reato di cui al capo B della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 1, r.d. n. 1578 del 1933, 2, legge n. 247 del 2012, 192 cod. proc. pen. e 348 cod. pen. 1.5.Con il quinto motivo, che riguarda ancora il reato di cui al capo B della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 1, r.d. n. 1578 del 1933, 2, legge n. 247 del 2012, 192 cod. proc. pen. e 348 cod. pen., osservando che, essendo i fatti commessi a cavallo della riforma dell'ordinamento forense, la valutazione dell'attività svolta abusivamente andava fatta in relazione alle limitazioni e alle possibilità concesse dal cessato ordinamento forense e non alla luce della vigente legge professionale approvata nel 2012. 2. Con memoria del 1 luglio 2024 il difensore del ricorrente, Avv. Luigi Casale, ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1.11 ricorrente risponde del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non aveva presentato, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a detta imposta dovuta per l'anno 2011 nella misura di euro 95.328. Il fatto è contestato come commesso il 30 settembre 2012. 2.2.11 AG risponde altresì del reato di cui all'art. 348 cod. pen. (capo B) per aver esercitato abusivamente la professione di avvocato benché sospeso dall'Ordine per dodici mesi, a partire dal 2 marzo 2011, e quindi radiato dall'Albo dal 10 febbraio 2012. Il fatto è contestato come commesso dal 2 marzo 2011 al 7 novembre 2013. 2.3.Per entrambi i reati è stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale «ex art. 99 co. 2 c.p.». 2.4.11 ricorrente ne trae argomento per reclamare la applicazione dell'aumento di pena pari ad un terzo, piuttosto che a due terzi, lamentando che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto la recidiva qualificata di cui al quarto comma. 2.5.11 rilievo è generico e manifestamente infondato. 2.6.Per un primo profilo, la recidiva di cui al secondo comma dell'art. 99 cod. pen., comporta l'aumento della pena fino alla metà (e non di un terzo) e l'interruzione del tempo necessario a prescrizione della metà (art. 161, secondo comma, cod. pen.). Ne consegue che, in ogni caso, nessuno dei reati è ad oggi 2 estinto per prescrizione: non di certo quello di cui al capo A (che si prescrive 18 anni dopo il fatto: pena edittale massima, sei anni, aumentata di un terzo ai fini della recidiva ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 = otto anni;
+ 1/2 ex art. 99, secondo comma = dodici anni;
+ 1/2 ex art. 161, secondo comma, = diciotto anni), ma nemmeno quello di cui al capo B (sei anni + 1/2 ex art. 99, secondo comma, cod. pen. = nove anni;
+ 1/2 ex art. 161, secondo comma, cod. pen. = tredici anni e sei mesi). 2.7.11 ricorrente non considera che, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e ormai consolidato della Corte di cassazione, la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 - 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01). 2.8.Sotto altro profilo, non è chiaro perché (e sotto quale profilo) il ricorrente deduce solo oggi la violazione dell'art. 417 cod. pen., non avendo egli mai contestato, in sede di merito, la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale, pure ritenuta e applicata ai fini del calcolo della pena. 2.9.Un dato è certo: la recidiva contestata è chiaramente e letteralmente quella reiterata e infraquinquennale, non potendosi il ricorrente giovare dell'erroneo richiamo all'art. 99, secondo comma, cod. pen., frutto di un evidente errore materiale. Da sempre la Corte di cassazione predica la prevalenza della descrizione del fatto sulla erronea indicazione degli articoli di legge violati che non pregiudichi il diritto di difesa (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430 - 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, Russo, Rv. 258920 - 01; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772 - 01; Sez. 4, n. 39533 del 17/10/2006, Romano, Rv. 235373 - 01; Sez. 5, n. 44707 del 09/11/2005, Bombagi, Rv. 233069 - 01). 2.10.11 ricorrente non ha mai dedotto la compressione dei propri diritti di difesa derivante dalla confusione ingenerata dal richiamo al secondo comma 3 dell'art. 99 cod. pen. piuttosto che al quarto. E, del resto, la circostanza aggravante è chiara nella sua valenza accusatoria, essendosi egli dovuto difendere dal fatto di aver commesso il reato (appunto) con recidiva reiterata e infraquinquennale, fatto che - come già detto - non è mai stato contestato in sede di merito. 3.11 secondo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.La questione relativa alla imputazione delle somme transitate sul conto corrente dell'imputato all'attività professionale da lui svolta è questione di fatto, risolta dalla Corte di appello mediante la specifica indicazione di prove dichiarative e documentali delle quali non è stato dedotto il travisamento e che, dunque, non possono essere utilizzate in questa sede quale parametro di illogicità/contraddittorietà della motivazione. 3.2.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Sicché è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (così, in motivazione, Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, non mass. sul punto). 4 3.3.Nè corrisponde a vero che l'imponibile indicato dalla Corte di appello è pari ad euro 77.169,94, avendolo i Giudici distrettuali quantificato in misura sicuramente superiore ad euro 400.000,00. 3.4.Nemmeno corrisponde a vero che la determinazione dell'imponibile è stata effettuata facendo ricorso alle presunzioni tributarie avendo, come detto, la sentenza specificamente indicato le fonti di prova diretta (e non di natura presuntiva) della derivazione degli accrediti dall'attività professionale dell'imputato. 4.11 terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 4.1.1n termini generali, va ribadito il principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282799 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038 - 01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, Russo, Rv. 280570 - 01; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Giannino, Rv. 275833 - 04; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533 - 01; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018, Servello, Rv. 272588 - 01). 4.2.E' stato altresì precisato che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande EV e altri
contro
Italia" del 4 marzo 2014, e EN contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493 - 01; Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, Andreatta, Rv. 264809 - 01; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, non mass.; Sez. 3, n. 26523 del 24/06/2020, Barone, non mass.). 4.3.Sull'argomento è intervenuto anche il Giudice delle leggi che, con sentenza n. 149 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice 5 pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. 4.4.Afferma la Corte costituzionale che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, spiegando che la garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. 4.5.Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto nel caso di specie posto che il ricorrente, nemmeno in sede di appello, ha mai lamentato l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale), connessione positivamente affermata dalla Corte di appello, né la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente la allegazione della sua mera irrogazione in assenza della prova della sua definitività. 4.6.Ciò che in definitiva il ricorrente lamenta è il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza - di per sé - tutt'altro che illegittima ed anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale in termini sostanzialmente adesivi ai principi indicati al § 4.1 che precede (art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m, n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87). 5.11 quarto ed il quinto motivo deducono questioni di fatto e di diritto non specificamente devolute in appello e comunque si risolvono nella inammissibile richiesta di (ri)valutazione, in questa sede I del contenuto di prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. 6 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2024.