Articolo 44 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 43Articolo 45
Versione
7 maggio 1958
Art. 44.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958