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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7410/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/12/2024
Da: , Parte_1 con l'avv. MOSCARDI GIULIO
e: , Parte_2 con l'avv. MARANGON MONICA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Per_1
Le parti medesime, all'udienza del 30/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
residenza prevalente presso la madre in Quinto di Treviso via Emiliana, 40/F, conseguentemente la casa familiare verrà assegnata alla signora che ivi vivrà con la figlia minore. Pt_2
2. Il padre potrà stare con quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze Per_1
lavorative e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia previo accordo con la madre e, comunque, nei seguenti termini:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 19.00 sino alla domenica sera alle 18.00;
- una sera a settimana (indicativamente il martedì) dalle ore 18.00 fino al mattino successivo, quando avrà cura di accompagnarla a scuola;
- per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno della S. Pasqua ed il periodo dalla domenica sera sino alla ripresa delle lezioni;
- durante il periodo estivo per due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i ponti festivi dell'anno che ricadono nei fine settimana di competenza del padre.
Ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra le Parti.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia.
Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita della figlia.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della figlia, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa della figlia.
4. Il Sig. , a titolo di contributo nel mantenimento di , verserà alla madre la somma Parte_1 Per_1 di € 400,00 in via anticipata entro il giorno 21 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2025;
5. Oltre a ciò, entro 10 giorni dall'esibizione della relativa ricevuta, ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie identificate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, deve manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
6. I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso relativamente al rilascio dei documenti per l'espatrio della minore.
7. I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla Signora e pure le detrazioni Pt_2
saranno utilizzate dalla stessa.
8. I Sig.ri e concordano altresì di sciogliere la comunione immobiliare avente ad Pt_2 Parte_1
oggetto la casa familiare, nonché di definire – anche in via transattiva - ogni rapporto economico patrimoniale intercorrente tra loro come segue:
a) Il signor si impegna a trasferire alla signora – la quale accetta – la propria quota Parte_1 Pt_2 di proprietà dell'attuale casa familiare sita in Quinto di Treviso, via Emiliana, 40/F, così catastalmente censita, come da atto di compravendita di data 26/10/2010 (Notaio Reg. Gen 39422 – Per_3
Reg.Par.24561);
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 3 Categoria F/1, Consistenza 217
m2 per la quota di 1/8;
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 4, Categoria A/2, Classe 1,
Consistenza 5,5 Vani per la quota di 1/2;
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 11 Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 14 m/q per la quota di 1/2;
- Catasto fabbricati – Sez. Urb. A Foglio 1Particella 827 Subalterno 22, Consistenza mq 138 (comune ai sub da 4 a 11 e ai sub 13, 14, 16, 17, 20 e 21) per la quota di 1/14;
Il signor garantisce sin d'ora la piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile di Parte_1
Quinto di Treviso;
garantisce inoltre che la predetta quota di proprietà è libera da vincoli o diritti di terzi che ne possano impedire l'efficace libera cessione, quali diritti reali di garanzia, privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura, e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso – in data 4.11.2010 ai nn. Reg. Gen. 39423 - Reg. part. 8845;
Il formale trasferimento della quota di proprietà dell'immobile a mezzo di atto notarile da considerarsi comunque connesso al presente accordo dovrà esser perfezionato entro 30 giorni dalla sentenza avanti al Notaio, che verrà scelto da parte acquirente che sosterrà le relative spese.
Il trasferimento avverrà a condizione che contestualmente al rogito notarile venga formalizzata da
Intesa San Paolo S.p.A. avanti il Notaio la liberazione del signor nei confronti dell'istituto Parte_1
di credito dal contratto di mutuo in essere.
b) La signora si impegna, a fronte della cessione della quota immobiliare, a corrispondere al Pt_2
signor - che dichiara fin d'ora di accettare - la somma di € 25.000,00=. – che verrà pagata Parte_1
contestualmente alla stipula del rogito notarile di trasferimento;
la Signora si impegna altresì Pt_2
ad accollarsi sin dalla firma del presente ricorso integralmente l'obbligazione derivante dal contratto di mutuo in essere stipulato in data 26.10.2010 tra i Sig.ri e Banca Intesa San Paolo S.p.A. con piena liberazione del signor nei confronti dell'Istituto di credito. Parte_1
9. Le Parti si danno quindi atto di aver qui composto e regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito, anche in via transattiva, ogni pendenza di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto;
conseguentemente dichiarano di non aver ulteriori pretese di carattere economico, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere.
10. Le Parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia dal momento del relativo deposito.
11. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7410/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/12/2024
Da: , Parte_1 con l'avv. MOSCARDI GIULIO
e: , Parte_2 con l'avv. MARANGON MONICA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Per_1
Le parti medesime, all'udienza del 30/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
residenza prevalente presso la madre in Quinto di Treviso via Emiliana, 40/F, conseguentemente la casa familiare verrà assegnata alla signora che ivi vivrà con la figlia minore. Pt_2
2. Il padre potrà stare con quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze Per_1
lavorative e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia previo accordo con la madre e, comunque, nei seguenti termini:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 19.00 sino alla domenica sera alle 18.00;
- una sera a settimana (indicativamente il martedì) dalle ore 18.00 fino al mattino successivo, quando avrà cura di accompagnarla a scuola;
- per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno della S. Pasqua ed il periodo dalla domenica sera sino alla ripresa delle lezioni;
- durante il periodo estivo per due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i ponti festivi dell'anno che ricadono nei fine settimana di competenza del padre.
Ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra le Parti.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia.
Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita della figlia.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della figlia, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa della figlia.
4. Il Sig. , a titolo di contributo nel mantenimento di , verserà alla madre la somma Parte_1 Per_1 di € 400,00 in via anticipata entro il giorno 21 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2025;
5. Oltre a ciò, entro 10 giorni dall'esibizione della relativa ricevuta, ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie identificate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, deve manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
6. I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso relativamente al rilascio dei documenti per l'espatrio della minore.
7. I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla Signora e pure le detrazioni Pt_2
saranno utilizzate dalla stessa.
8. I Sig.ri e concordano altresì di sciogliere la comunione immobiliare avente ad Pt_2 Parte_1
oggetto la casa familiare, nonché di definire – anche in via transattiva - ogni rapporto economico patrimoniale intercorrente tra loro come segue:
a) Il signor si impegna a trasferire alla signora – la quale accetta – la propria quota Parte_1 Pt_2 di proprietà dell'attuale casa familiare sita in Quinto di Treviso, via Emiliana, 40/F, così catastalmente censita, come da atto di compravendita di data 26/10/2010 (Notaio Reg. Gen 39422 – Per_3
Reg.Par.24561);
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 3 Categoria F/1, Consistenza 217
m2 per la quota di 1/8;
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 4, Categoria A/2, Classe 1,
Consistenza 5,5 Vani per la quota di 1/2;
- Catasto fabbricati - Sez. Urb. A Foglio 1 Particella 827 Subalterno 11 Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 14 m/q per la quota di 1/2;
- Catasto fabbricati – Sez. Urb. A Foglio 1Particella 827 Subalterno 22, Consistenza mq 138 (comune ai sub da 4 a 11 e ai sub 13, 14, 16, 17, 20 e 21) per la quota di 1/14;
Il signor garantisce sin d'ora la piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile di Parte_1
Quinto di Treviso;
garantisce inoltre che la predetta quota di proprietà è libera da vincoli o diritti di terzi che ne possano impedire l'efficace libera cessione, quali diritti reali di garanzia, privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura, e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso – in data 4.11.2010 ai nn. Reg. Gen. 39423 - Reg. part. 8845;
Il formale trasferimento della quota di proprietà dell'immobile a mezzo di atto notarile da considerarsi comunque connesso al presente accordo dovrà esser perfezionato entro 30 giorni dalla sentenza avanti al Notaio, che verrà scelto da parte acquirente che sosterrà le relative spese.
Il trasferimento avverrà a condizione che contestualmente al rogito notarile venga formalizzata da
Intesa San Paolo S.p.A. avanti il Notaio la liberazione del signor nei confronti dell'istituto Parte_1
di credito dal contratto di mutuo in essere.
b) La signora si impegna, a fronte della cessione della quota immobiliare, a corrispondere al Pt_2
signor - che dichiara fin d'ora di accettare - la somma di € 25.000,00=. – che verrà pagata Parte_1
contestualmente alla stipula del rogito notarile di trasferimento;
la Signora si impegna altresì Pt_2
ad accollarsi sin dalla firma del presente ricorso integralmente l'obbligazione derivante dal contratto di mutuo in essere stipulato in data 26.10.2010 tra i Sig.ri e Banca Intesa San Paolo S.p.A. con piena liberazione del signor nei confronti dell'Istituto di credito. Parte_1
9. Le Parti si danno quindi atto di aver qui composto e regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito, anche in via transattiva, ogni pendenza di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto;
conseguentemente dichiarano di non aver ulteriori pretese di carattere economico, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altro, e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere.
10. Le Parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia dal momento del relativo deposito.
11. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca