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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1499 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari snc (Complesso Parte_1
Ibiscus), scalaa A, int. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino, n. 54, presso lo studio dell'avv. Livio
Calabrò (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/10/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000258122000,
1 notificatagli in data 08.10.2021, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920100005974389000
(relativamente a contributi IVS del 2006) e n. 13920140001274177000 (relativamente a contributi IVS del 2009) e gli avvisi di addebito n. 43920180000404041000 (relativa a contributi IVS del 2017 e
2018) e n. 43920180000578620000 (relativamente a contributi IVS del 2017 e 2018). Il ricorrente deduceva la non debenza delle poste creditorie in ragione dell'omessa ricezione degli atti prodromici suindicati e, ogni modo, dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Nel merito si chiede l'annullamento dell' intimazione di pagamento numero 139 90002581 22/000 , all'interno della Pt_2 quale , sono riportate cartelle di pagamento di competenza del Giudice del Lavoro, in quanto trattasi di “Contributi IVS- sanzioni amministrative Ispettorato del lavoro” ; precisamente cartella di pagamento recanti i numeri 13920100005974389000 relativa all'anno 2006 e con presunta notifica in data 06.10.2010cartella numero 13920140001274177000 dell'anno 2009 con presunta notifica in data 12.03.2015, avviso di addebito numero 43920180000404041000 e avviso di addebito
43920180000578620000, per un totale di € 167.447,91, perché non dovute per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano il ricorso chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. L'azione proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, asserendo di non aver mai ricevuto gli atti predetti e, a ogni modo, che dall'omessa ricezione discenderebbe l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se
2 entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa all'assenza della spedizione e della ricezione degli atti di pagamento suindicati, è smentita dalla documentazione versata in atti da entrambi i resistenti, da cui risulta che la notifica degli atti suddetti sia validamente eseguita – senza, peraltro, trovare adeguato contestazione da parte del ricorrente, a riguardo – nelle date di seguito riportate:
- la cartella di pagamento n. 13920100005974389000 è stata notificata il 6.10.2010;
- la cartella di pagamento n. 13920140001274177000 è stata notificata il 18.03.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920180000404041000 è stato notificato il 17.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000578620000 è stato notificato il 22.11.2018.
5. Il ha, altresì, provato di aver notificato degli atti interruttivi dei termini CP_4 prescrizionali, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13920159004978079000, il 2.12.2015, contenente la cartella di pagamento n. 13920100005974389000.
6. Da come si evince, pertanto, da quanto fin qui esposto, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e nessuna posta contributiva può ritenersi estinta, anche in considerazione della sospensione dei termini (di 311 giorni complessivi), intervenuta durante il periodo pandemico: “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
3 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato non risultando decorso il termine dell'invocata prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere a;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere all' . Controparte_5
Vibo Valentia, 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari snc (Complesso Parte_1
Ibiscus), scalaa A, int. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino, n. 54, presso lo studio dell'avv. Livio
Calabrò (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/10/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000258122000,
1 notificatagli in data 08.10.2021, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920100005974389000
(relativamente a contributi IVS del 2006) e n. 13920140001274177000 (relativamente a contributi IVS del 2009) e gli avvisi di addebito n. 43920180000404041000 (relativa a contributi IVS del 2017 e
2018) e n. 43920180000578620000 (relativamente a contributi IVS del 2017 e 2018). Il ricorrente deduceva la non debenza delle poste creditorie in ragione dell'omessa ricezione degli atti prodromici suindicati e, ogni modo, dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Nel merito si chiede l'annullamento dell' intimazione di pagamento numero 139 90002581 22/000 , all'interno della Pt_2 quale , sono riportate cartelle di pagamento di competenza del Giudice del Lavoro, in quanto trattasi di “Contributi IVS- sanzioni amministrative Ispettorato del lavoro” ; precisamente cartella di pagamento recanti i numeri 13920100005974389000 relativa all'anno 2006 e con presunta notifica in data 06.10.2010cartella numero 13920140001274177000 dell'anno 2009 con presunta notifica in data 12.03.2015, avviso di addebito numero 43920180000404041000 e avviso di addebito
43920180000578620000, per un totale di € 167.447,91, perché non dovute per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano il ricorso chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. L'azione proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, asserendo di non aver mai ricevuto gli atti predetti e, a ogni modo, che dall'omessa ricezione discenderebbe l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se
2 entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa all'assenza della spedizione e della ricezione degli atti di pagamento suindicati, è smentita dalla documentazione versata in atti da entrambi i resistenti, da cui risulta che la notifica degli atti suddetti sia validamente eseguita – senza, peraltro, trovare adeguato contestazione da parte del ricorrente, a riguardo – nelle date di seguito riportate:
- la cartella di pagamento n. 13920100005974389000 è stata notificata il 6.10.2010;
- la cartella di pagamento n. 13920140001274177000 è stata notificata il 18.03.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920180000404041000 è stato notificato il 17.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000578620000 è stato notificato il 22.11.2018.
5. Il ha, altresì, provato di aver notificato degli atti interruttivi dei termini CP_4 prescrizionali, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13920159004978079000, il 2.12.2015, contenente la cartella di pagamento n. 13920100005974389000.
6. Da come si evince, pertanto, da quanto fin qui esposto, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e nessuna posta contributiva può ritenersi estinta, anche in considerazione della sospensione dei termini (di 311 giorni complessivi), intervenuta durante il periodo pandemico: “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
3 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato non risultando decorso il termine dell'invocata prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere a;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere all' . Controparte_5
Vibo Valentia, 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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