CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 568/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giovanni De Giorgio (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ) – Parte_2 CodiceFiscale_2
n.q. di titolare dell'impresa in ditta DM Motors by Di MU, corrente in Aci Pa SI (P. IVA ) - rappresentato e difeso per procura in atti C.F._3
dall'Avv. Maria ZI ZO (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 2.2.2022 il Tribunale di Parte_1
Catania cui chiedeva di condannare al pagamento in suo favore, a Parte_2
titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 5.150,00.
All'uopo esponeva, dopo aver premesso di essere proprietario dell'autovettura Bmw targata “FE 186 FA” (telaio n. V481741) che, addì 9 agosto 2016, aveva acquistato presso la concessionaria di Catania: Controparte_1
- che il 4 agosto del 2020, dopo aver in precedenza provveduto ai periodici
“tagliandi” presso l'officina di detta concessionaria, si rivolgeva per ulteriore tagliando – non potendo più fruire, per scadenza del periodo contrattuale, di assistenza gratuita - all'officina esercita nei locali in Aci SI, via
Darwin n.
6 - all'insegna “DM Motors by Di MU” - dal Di MU: al quale, all'esito dell'intervento manutentivo, versava a titolo di corrispettivo la somma di € 390,00 (IVA compresa),
- che immediatamente dopo la sua riconsegna l'autovettura manifestava dei problemi, in particolare espellendo durante la marcia ingente quantità di fumi bianchi,
- che aveva a quel punto prontamente contattato il Di MU, il quale lo aveva rassicurato che detta anomala emissione di fumi di scarico fosse destinata a risolversi in breve volgere di tempo,
- che il problema era invece persistito, ciò per cui esso ricorrente si era addì
20.8.2020 ripresentato presso l'officina del Di MU il quale, esaminato il mezzo, gli riferiva che fosse necessario provvedere alla sostituzione del turbocompressore, intervento il cui costo veniva preventivato nell'importo di €
2.000,00 circa,
- che, ritenendo che la necessità di detta sostituzione fosse insorta solo a causa dell'imperizia accusata nell'esecuzione del tagliando anzidetto, con e-mail del 27.8.2020 aveva prontamente diffidato il Di MU a restituirgli l'autovettura de qua in piena efficienza senza alcun aggravio di spesa a carico di esso ricorrente,
- che, poiché il Di MU aveva respinto ogni addebito, aveva con ricorso ex art. 696bis c.p.c. del 24.9.2020 adito prontamente il Giudice di Pace di Acireale perché fosse istituita c.t.u. rivolta a:”a) Descrivere lo stato di fatto e le condizioni dell'autovettura tg. FE186FA; b) Accertare il malfunzionamento, i guasti e le relative cause;
c) Quantificare i danni nei termini di costi complessivamente necessari alla riparazione del veicolo e al ripristino della sua piena funzionalità”,
- che l'accertamento peritale era venuto a suffragare quanto denunciato da esso avendo, infatti, l'esperto officiato sanzionato che il Di MU avesse Pt_1
nell'occorso “affrontato il caso in modo inadeguato alle difficoltà, per ben 6 motivi che ha cura di specificare: “1) ha utilizzato un olio motore diverso da quello indicato dal costruttore;
2) non ha effettuato nessuna diagnosi preliminare…; 3) non essendo in dotazione del software della casa madre avrebbe dovuto suggerire il ricovero del veicolo presso officina attrezzata…;
4) appurato lo stato di contaminazione dell'olio avrebbe dovuto suggerire tutti quegli interventi prima suggeriti anziché…; 5) … il motivo della contaminazione è da ricercare nella diversità dell'olio usato, nella tardiva sostituzione e in un intervento non adeguato da parte dell'operatore…; 6) la pretesa del meccanico di addebitare la contaminazione dell'olio alla tardiva sostituzione è inaccoglibile in quanto superata dall'intervento manutentivo del
4/8/20…””.
Ed avendo esso ricorrente sborsato – per rimettere in efficienza, presso altra officina meccanica, la propria autovettura – la somma di € 4.250,00 – e dovendosi a tale importo aggiungere quello di € 900,00 a ristoro del danno da c.d. fermo tecnico – il
Di MU doveva dirsi infine debitore nei confronti di esso medesimo , a titolo Pt_1
risarcitorio, della suddetta complessiva somma di € 5.150,00. §§§
Costituitosi in contraddittorio contestava la domanda risarcitoria Parte_2
del , che chiedeva che fosse infine rigettata. Pt_1
Eccependo, anzitutto, la decadenza di detto ricorrente dalla garanzia per i vizi dell'opera ex art. 2226 c.c. Infatti – deduceva – “il sig. dichiara Pt_1
espressamente in tutti gli atti di causa che la propria vettura, dopo il ritiro avvenuto il 4 agosto 2020 (vedi data fattura tagliando DM Motors, doc. 2 di controparte), accusava immediatamente i primi problemi, quali emissioni di fumo bianco ed anomalie varie. Affermando poi soltanto labialmente, senza che a tutt'oggi ne abbia mai dato prova o riscontro alcuno, di aver informato il meccanico il quale avrebbe, a suo dire, imputato tali circostanze alla presenza di un presunto additivo.
Affermazione, quest'ultima, che non ha trovato riscontro alcuno né nel procedimento per ATP né tantomeno ne viene offerta oggi la prova. Anzi, tale circostanza risulta smentita documentalmente, in quanto non è fatta mai alcuna menzione ad additivi, o prodotti similari, né in fattura né tantomeno nella CTU. Il Sig. , nel ritirare la Pt_1
vettura in data 4 agosto 2020, nonostante, per come da lui affermato, avesse notato fumo bianco o altri difetti non ha fatto nessuna segnalazione accettando tacitamente ed espressamente il bene consegnato;
soltanto in data 24.08.2020, e dopo CP_2
aver percorso più di 1000 km, riportava di sua spontanea volontà la vettura in officina e denunziava, con mail del 27 agosto 2020 (cfr. all. 1) un malfunzionamento della vettura, mail che veniva prontamente riscontrata a mezzo raccomandata AR nella quale il Sig. Di MU negava ogni forma di responsabilità ed addirittura metteva a disposizione la vettura per qualsivoglia verifica sui materiali impiegati per il tagliando (cfr. all. 2). Dunque, il ricorrente ha sia accettato il bene a suo dire difettoso (il fumo bianco o la perdita di potenza non possono che essere considerati vizi evidenti) ma, qualora si volesse considerarli come vizi occulti, ha atteso ben più degli 8 giorni previsti: dovendosi considerare, pertanto, decaduto dal proponimento dell'azione giudiziaria, con conseguente pronuncia di inammissibilità del presente giudizio”. Nel merito, riteneva detto resistente di poter denunciare l'inaffidabilità delle risultanze peritali già acquisite in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis
c.p., atteso in ispecie:
- che “Al punto 1 ritiene il CTU che sia stato utilizzato un olio diverso dalle indicazioni fornite dal costruttore: affermazione assolutamente non veritiera.
Ed invero il CTU ritiene che doveva usarsi l'olio “bmw long life 04”, mentre per l'effettuazione del tagliando è stato usato un olio di marca diversa.
All'uopo occorre precisare che la BMW, così come tutte le case automobilistiche, non produce olii lubrificanti ma si affida ad altre aziende che Contr li confezionano con il marchio : tra queste aziende vi sono la Shell, la
AS e la FU (informazioni - codeste - facilmente reperibili sul web), quest'ultima è un'azienda tedesca che fornisce olii lubrificanti a molte case Contr automobilistiche tedesche, tra cui , con i quali vengono effettuati i primi riempimenti d'olio in linea di produzione sulle vetture (cfr. all. 6). Il tagliando sulla vettura del Sig. è stato eseguito proprio con olio “FU”: in Pt_1
sede di osservazioni alla bozza peritale il CTP del Sig Di MU, Ing.
Meccanico Dott. forniva al CTU la scheda tecnica dell'olio Persona_1
utilizzato dalla quale si notava che tutte le caratteristiche tecniche del prodotto erano identiche a quelle dell'olio bmw long life 04, ed ancor di più veniva fornita certificazione ufficiale nella quale la bmw approvava espressamente l'olio “FU” certificando la sua esatta corrispondenza all'olio “long life
04” ed autorizzandone l'uso nei motori bmw (“for the usage in BMW engines operating in compliance with our operating fluid manual”, che letteralmente tradotto significa “per l'uso nei motori bmw in corrispondenza con i nostri manuali operativi dei fluidi”, cfr. all. 7). In perizia tali osservazioni e tale documentazione prodotta sono state completamente disattese, nemmeno menzionate, solo a pag. 10 si legge un semplice inciso:”pur avendo le stesse caratteristiche non è uguale, la bmw suggerisce un altro olio”. La domanda quindi sorge spontanea: se un prodotto ha le identiche caratteristiche di un altro come fa a non essere uguale? E soprattutto se i due olii non fossero uguali come mai bmw, in un documento ufficiale, avrebbe dato una specifica approvazione?”,
- che “Ai punti 2 e 3 del paragrafo “analisi tecnica” (pag. 7 della relazione peritale) il CTU afferma che il Sig. Di MU “non ha effettuato nessuna diagnosi preliminare, ha dato spazio all'impressione e non essendo in possesso del software della casa madre avrebbe dovuto suggerire il ricovero della vettura presso la concessionaria”. Ritiene il CTU che, nonostante il Sig.
Di MU abbia espressamente dichiarato di aver effettuato sulla vettura una diagnosi, non avendo prodotto i risultati in realtà non la abbia mai fatta.
Arriva a tale conclusione effettuando un ragionamento a posteriori senza, invece, dare alcuna rilevanza agli antefatti;
ed infatti, il Sig. si Pt_1
presenta con la propria vettura presso la DM MOTORS in data 24 agosto accusando fumo bianco dagli scarichi senza, per come detto in precedenza, che il Di MU fosse stato messo a conoscenza di una sua eventuale responsabilità. Il Di MU apprende che il lo ritiene responsabile del Pt_1
danno alla sua vettura solo con la mail del 27 agosto 2020, e dopo lo smontaggio della vettura ed il preventivo di riparazione. Il Sig. Di MU, quindi, in assoluta buona fede non poteva prevedere che nel futuro mese di dicembre gli sarebbe stata richiesta la stampa di una delle tantissime diagnosi che giornalmente effettua. Ciò tuttavia non vuol dire che non la abbia fatta. In merito poi alla mancanza del software originale bmw il CTU non ha tenuto in considerazione due fondamentali aspetti: il primo è che, come già detto, la DM
MOTORS non è un'officina autorizzata o convenzionata bmw e pertanto non può avere il predetto software che è destinato, in quanto coperto da copyright, solo alle officine ufficiali;
il secondo è che in seno alle osservazioni il CTU è stato portato a conoscenza che l'officina DM MOTORS è dotata di sistema di diagnosi Bosch che è esattamente compatibile con quello bmw. A tale osservazione il CTU non ha dato alcuna risposta o riscontro”, - che – si aggiungeva allo stesso proposito – “la circostanza che l'effettuazione Contr della detta diagnosi (da effettuarsi con software originale ) fosse elemento indispensabile ed imprescindibile per identificare il danno sulla vettura oggetto di causa - tanto da affermare il CTU che il Sig Di MU avrebbe dovuto far ricoverare l'auto presso l'officina della concessionaria - è ampiamente sconfessata dal susseguirsi dei fatti e dai documenti. E valga il vero, nella fattura della concessionaria bmw Nuova Sport Car spa di Catania, alla pagina 2, all'indicazione “linea 3” si legge a chiare lettere “Rilevare la causa del reclamo del cliente - senza sistema di diagnosi” (vedasi fattura Bmw Contr nuova sport car allegata da controparte). Proprio la concessionaria non ha dunque ritenuto necessaria l'effettuazione di alcuna diagnosi per identificare il problema della vettura del Sig. ”, Pt_1
- che “Al punto 4 viene contestato al meccanico che, una volta appurata la contaminazione dell'olio dopo lo smontaggio della coppa, costui avrebbe dovuto effettuare gli interventi prima specificati (indicati a pag. 6 della consulenza) anziché - si cita testualmente - “additare quale responsabile la turbina o altri motivi meccanici non meglio precisati, solo supposizioni”.
Questa contestazione è quella che più si distacca dalla realtà. Le predette affermazioni sono tutte sconfessate dai fatti. Quelle che secondo il consulente tecnico erano solo inutili supposizioni si sono invece dimostrate chiare realtà.
Il problema sulla vettura del Sig. era proprio la turbina, quel Pt_1
componente che secondo il CTU “difficilmente poteva guastarsi”, quel componente che il Sig. Di MU, senza bisogno di effettuare tutti quegli interventi menzionati in perizia (che, per inciso, avrebbero pesato in maniera economicamente rilevante sulle tasche del cliente), smontando le giuste parti aveva sin dal primo momento individuato come difettoso. La concessionaria bmw anch'essa senza effettuare diagnosi o interventi di altro Controparte_1
genere, ha proceduto alla sostituzione della turbina, a chiare lettere in fattura leggiamo alla “linea 6” le ore di manodopera per la sostituzione ed alla “linea 24” la descrizione dell'articolo “turbocompressore di sovralimentazione”. Ad esaminare ancor meglio la fattura in oggetto ci si accorge che, dei ben 16 interventi al paragrafo “interventi e costi”, a pag. 8 e
9 della consulenza tecnica d'ufficio, indicati dal CTU per riparare la vettura, ad eccezione del cambio olio (necessario poiché la vettura aveva la coppa dell'olio smontata) nessuno aveva la necessità di essere effettuato, 15 interventi su un totale di 16 sono risultati assolutamente inutili (vedasi fattura Contr
nuova sport car allegata da controparte)”.
§§§
Venuti in udienza, all'esito della trattazione il giudice designato, essendo la causa già istruita, fissava speditamente udienza ai fini della decisione.
E, raccolte le conclusioni delle parti, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 26.3.2024
(cron. 3204) rigettava il ricorso del stante la ritenuta fondatezza, in limine Pt_1
litis, dell'eccezione di decadenza anzitutto sollevata, come s'è visto, dal resistente.
Rilevando, in proposito, che “il ricorrente ha dedotto di avere consegnato l'autovettura presso l'officina di in data 4.8.2020; dalla fattura Parte_2
versata in atti (doc.2) si ricava che avrebbe ritirato l'auto lo stesso Parte_1
giorno. Orbene, è lo stesso ricorrente ad affermare che “immediatamente dopo la riconsegna” la vettura avrebbe cominciato ad emettere fumo bianco ed a presentare alcune anomalie. Pertanto, incombeva su l'onere di dimostrare la Parte_1
tempestività della denuncia dei vizi a seguito della proposizione dell'eccezione di decadenza da parte del prestatore d'opera. Tale prova non è stata assolta. Ed invero, premesso che parte convenuta ha specificamente contestato la circostanza, affermata dal , secondo cui questi si sarebbe subito rivolto alla medesima officina e che Pt_1
il meccanico gli avrebbe consigliato di percorrere circa un migliaio di chilometri, spettava al ricorrente l'onere di dimostrare siffatta circostanza, quale fatto impeditivo al decorso del termine di otto giorni dalla scoperta del vizio (coincidente con la data di riconsegna del veicolo). In mancanza di tale prova, la diffida inoltrata a mezzo email il 27.8.2020 deve ritenersi tardiva e pertanto, in accoglimento della relativa eccezione, va dichiarato decaduto dall'azione per vizi e Parte_1
dalla correlativa domanda risarcitoria”.
§§§
Avverso la decisione così resa in prime cure di giudizio Parte_1
interponeva appello con citazione tempestivamente notificata il 26.4.2024.
Controeccependo che a torto il primo giudice avesse preso in esame la predetta eccezione di decadenza (dalla garanzia per i vizi dell'opera) sebbene il Di MU
l'avesse sollevata, per la prima volta, solo con la sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, cioè a dire ormai tardivamente dopo che nessuna eccezione del genere era stata sollevata in sede di procedimento di istruzione preventiva. Il primo giudice – si precisava – “sebbene verbalmente allertato sul punto in udienza, in sede decisoria ha evidentemente trascurato di considerare quanto accaduto nella precedente fase giudiziale”.
Per il resto – nulla avendo il primo giudice poi sanzionato nel merito della vicenda controversa – esso appellante veniva a ribadire che la relazione tecnica acquisita in esito a detto procedimento ex art. 696bis c.p.c. avesse fornito pieno riscontro alle accuse mosse al Di MU, la cui imperizia nelle operazioni di “tagliando” avevano causato i guasti (in particolare al turbocompressore dell'autovettura) che avevano imposto infine l'esborso della suddetta somma di € 4.250,00 (oltre che il fermo temporaneo dell'autovettura).
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo, Parte_1
infine, alla Corte adita di così statuire “in totale riforma dell'impugnata Ordinanza, contraddittoria ingiusta erronea ed illogica nei capi in premessa descritti: respinta preliminarmente l'avversa eccezione di decadenza dall'azione, siccome tardivamente sollevata e comunque in ragione della tempestività della denunzia dei vizi al prestatore d'opera mai contestata in sede di ATP;
ritenuta ammissibile e rilevante la
Relazione di Consulenza Tecnica resa in seno al Giudizio n. 769/2020 R.G. avanti il giudice di Pace di Acireale, ammetterne la produzione e l'utilizzabilità nel presente giudizio;
ritenuta ed accertata, in conformità alle risultanze peritali, la responsabilità sostanzialmente esclusiva e determinante del convenuto nella causazione del guasto all'autovettura, quantificare i costi di riparazione in aggiornamento di quelli preventivati in Perizia con quelli materialmente pagati alla Contr
nell'ammontare di € 4.250,00; ritenuto e accertato il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla privazione forzata del veicolo / per forzato fermo tecnico, nella misura di € 900,00 o in quell'altra maggiore o minore equitativamente determinata, per l'effetto condannare la ditta appellata al risarcimento dei danni in favore del per la complessiva somma di € 5.150,00 Pt_1
(€ 4250,00+€ 900,00). Con spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare (ivi comprendendovi le spese di ctu)”.
§§§
Costituitosi in seconda istanza contestava, segnatamente, l'assunto Parte_2
rivolto da controparte ad accreditare che esso appellato avesse eccepito soltanto tardivamente la decadenza del dalla garanzia ex art. 2226 c.c. Deducendo, in Pt_1
proposito, che “il procedimento per accertamento tecnico preventivo è un procedimento avente natura meramente cautelare e tecnica, la sua proposizione è infatti connotata da ragioni di urgenza e serve ad accertare in maniera tecnica e specifica attraverso l'effettuazione di una perizia, come nel caso che ci occupa, eventuali danni o difetti. Si desume da ciò che il procedimento di ATP è scevro da qualsivoglia circostanza relativa al merito ed alle eventuali eccezioni ad esso riferibili;
con estrema chiarezza, sul punto, si è pronunciata più volte la Suprema
Corte statuendo che eventuali eccezioni, non rilevabili d'ufficio, sollevate in sede di
ATP “non sono destinate a spandere effetto alcuno nell'eventuale giudizio di merito poi instaurato, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo” (v. Cass.
Ord. n. 20881 del 14.10.2016); con ciò la Suprema Corte cristallizza un fondamentale principio, ovvero che il procedimento per ATP e l'eventuale successivo procedimento di merito sono nettamente distinti, non costituendo il secondo in alcun modo riassunzione del primo”. Per il resto, ribadiva le contestazioni mosse alle conclusioni che il c.t.u. officiato in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. aveva rassegnato.
Indi chiedendo, infine, alla Corte adita da controparte di:”1) Confermare l'Ordinanza
n. cronol. 3204/2024 del 26/03/2024, Repert. n. 1910/2024 del 26/03/2024, resa il
26.03.2024 così come emanata dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento RG
n. 1656/2022, e per l'effetto: 2) Rigettare le richieste di controparte di riforma della predetta Ordinanza;
3) Dichiarare la non decadenza dell'odierno appellante dal diritto di sollevare l'eccezione di decadenza per le ragione esposte in parte motiva, in quanto la stessa è stata proposta correttamente e tempestivamente;
4) Ritenere inammissibile la consulenza tecnica resa nel giudizio innanzi al Giudice di Pace per i motivi ampiamente spiegati;
5) Rigettare la richiesta di attribuzione di responsabilità dell e per l'effetto 6) Rigettare ogni richiesta di risarcimento Controparte_4
del danno avanzata dal sig. nei confronti della DM Motors By Di MU che Pt_1
per altro risulta diversa in eccesso da quella prevista in CTU;
7) Rigettare la richiesta economica di fermo tecnico;
8) Condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle spese processuali e legali per la presente fase del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Ancorchè non possa dirsi tardiva sebbene sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello (cfr. – per identità di ratio – Cass. III 6762/2021, “La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve di regola avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata;
qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione [ma soltanto,
n.d.r.] ove non sia stata oggetto di impugnazione”), la controeccezione del di Pt_1
tardività dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 2226 c.c. - che il Di MU sollevava nel costituirsi nel giudizio di primo grado - non appare tuttavia fondata a termini dello stesso diritto positivo. Ed invero, come non a torto fatto valere dall'appellato, nell'esegesi del secondo comma dell'art. 698 c.p.c. (secondo cui
“L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ….”) è stato, infatti, pure affermato che la mancata riproposizione tempestiva nel giudizio di merito che vi segua rende irrilevante l'aver sollevato eccezione in seno a procedimento di istruzione preventiva;
e, specularmente, che sulla tempestività di eccezione che sia stata sollevata in seno a giudizio di merito nessun rilievo può assumere il fatto che questo sia stato preceduto da procedimento di istruzione preventiva (cfr. Cass. II 24490/2022).
Escluso dunque che della sollevata eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 2226
c.c. non sia lecito tener conto, non può poi che ribadirsi quanto già conduceva il primo giudice a ritenere la fondatezza dell'eccezione medesima sulla base di considerazioni rimaste pure immuni dalle censure dell'appellante: che, come va ripetuto, soltanto è venuto a lamentare che l'eccezione ridetta sia stata presa in esame sebbene sollevata soltanto tardivamente.
Era lo stesso per primo – merita di essere posto nuovamente in evidenza – ad Pt_1
allegare che la sua autovettura avesse manifestato delle defaillànces – in particolare date da detta espulsione di anomale quantità di fumi di scarico bianchi –
“immediatamente dopo la riconsegna” dell'autovettura medesima, intervenuta quello stesso 4 agosto del 2020. Senza che poi il termine di otto giorni previsto dalla citata disposizione codicistica possa, nella specie, ritenersi osservato per avere l'odierno appellante allegato di avere riferito di dette defaillànces al Di MU senza porre tempo in mezzo, da quest'ultimo poi ricevendo – secondo la sua narrazione - ampie rassicurazioni che tutto fosse destinato a risolversi da sé nel volgere di pochi giorni
(tostocchè l'additivo utilizzato si fosse completamente mesciuto all'olio suddetto): non avendo, invero, il di quanto così allegato fornito, essendone onerato, Pt_1
alcun riscontro probatorio.
Con la conseguenza – deve pure ripetersi infine – che alla data della summenzionata e-mail del 27.8.2020 il termine di otto giorni previsto dall'art. 2226 c.c. era già ampiamente scaduto.
§§§
Il proposto appello deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno regolate in coerenza con la soccombenza del , e si liquidano - sulla base dei parametri ex Pt_1
D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 1.100,01 ed e
5.200,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - fatta applicazione degli importi medi individuati dalla Tabella 12. del citato D.M., tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per la fase di trattazione ed istruzione - si perviene sommando: € 536,00 x fase di studio + € 536,00 x fase introduttiva + €
496,00 x fase di trattazione + € 851,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
importo da distrarsi in favore del difensore costituito del Di MU – Avv. Maria
ZI ZO - che ha reso in atti dichiarazione, ex art. 93 c.p.c., di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 26.3.2024, cron. 3204, proposto con citazione del 26.4.2024 da nei confronti di , n.q. Parte_1 Parte_2
di titolare dell'impresa in ditta DM Motors by Di MU – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano - in favore, ex art. 93 c.p.c., del difensore costituito di Pt_2
- in complessivi € 2.419,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 568/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giovanni De Giorgio (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ) – Parte_2 CodiceFiscale_2
n.q. di titolare dell'impresa in ditta DM Motors by Di MU, corrente in Aci Pa SI (P. IVA ) - rappresentato e difeso per procura in atti C.F._3
dall'Avv. Maria ZI ZO (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 2.2.2022 il Tribunale di Parte_1
Catania cui chiedeva di condannare al pagamento in suo favore, a Parte_2
titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 5.150,00.
All'uopo esponeva, dopo aver premesso di essere proprietario dell'autovettura Bmw targata “FE 186 FA” (telaio n. V481741) che, addì 9 agosto 2016, aveva acquistato presso la concessionaria di Catania: Controparte_1
- che il 4 agosto del 2020, dopo aver in precedenza provveduto ai periodici
“tagliandi” presso l'officina di detta concessionaria, si rivolgeva per ulteriore tagliando – non potendo più fruire, per scadenza del periodo contrattuale, di assistenza gratuita - all'officina esercita nei locali in Aci SI, via
Darwin n.
6 - all'insegna “DM Motors by Di MU” - dal Di MU: al quale, all'esito dell'intervento manutentivo, versava a titolo di corrispettivo la somma di € 390,00 (IVA compresa),
- che immediatamente dopo la sua riconsegna l'autovettura manifestava dei problemi, in particolare espellendo durante la marcia ingente quantità di fumi bianchi,
- che aveva a quel punto prontamente contattato il Di MU, il quale lo aveva rassicurato che detta anomala emissione di fumi di scarico fosse destinata a risolversi in breve volgere di tempo,
- che il problema era invece persistito, ciò per cui esso ricorrente si era addì
20.8.2020 ripresentato presso l'officina del Di MU il quale, esaminato il mezzo, gli riferiva che fosse necessario provvedere alla sostituzione del turbocompressore, intervento il cui costo veniva preventivato nell'importo di €
2.000,00 circa,
- che, ritenendo che la necessità di detta sostituzione fosse insorta solo a causa dell'imperizia accusata nell'esecuzione del tagliando anzidetto, con e-mail del 27.8.2020 aveva prontamente diffidato il Di MU a restituirgli l'autovettura de qua in piena efficienza senza alcun aggravio di spesa a carico di esso ricorrente,
- che, poiché il Di MU aveva respinto ogni addebito, aveva con ricorso ex art. 696bis c.p.c. del 24.9.2020 adito prontamente il Giudice di Pace di Acireale perché fosse istituita c.t.u. rivolta a:”a) Descrivere lo stato di fatto e le condizioni dell'autovettura tg. FE186FA; b) Accertare il malfunzionamento, i guasti e le relative cause;
c) Quantificare i danni nei termini di costi complessivamente necessari alla riparazione del veicolo e al ripristino della sua piena funzionalità”,
- che l'accertamento peritale era venuto a suffragare quanto denunciato da esso avendo, infatti, l'esperto officiato sanzionato che il Di MU avesse Pt_1
nell'occorso “affrontato il caso in modo inadeguato alle difficoltà, per ben 6 motivi che ha cura di specificare: “1) ha utilizzato un olio motore diverso da quello indicato dal costruttore;
2) non ha effettuato nessuna diagnosi preliminare…; 3) non essendo in dotazione del software della casa madre avrebbe dovuto suggerire il ricovero del veicolo presso officina attrezzata…;
4) appurato lo stato di contaminazione dell'olio avrebbe dovuto suggerire tutti quegli interventi prima suggeriti anziché…; 5) … il motivo della contaminazione è da ricercare nella diversità dell'olio usato, nella tardiva sostituzione e in un intervento non adeguato da parte dell'operatore…; 6) la pretesa del meccanico di addebitare la contaminazione dell'olio alla tardiva sostituzione è inaccoglibile in quanto superata dall'intervento manutentivo del
4/8/20…””.
Ed avendo esso ricorrente sborsato – per rimettere in efficienza, presso altra officina meccanica, la propria autovettura – la somma di € 4.250,00 – e dovendosi a tale importo aggiungere quello di € 900,00 a ristoro del danno da c.d. fermo tecnico – il
Di MU doveva dirsi infine debitore nei confronti di esso medesimo , a titolo Pt_1
risarcitorio, della suddetta complessiva somma di € 5.150,00. §§§
Costituitosi in contraddittorio contestava la domanda risarcitoria Parte_2
del , che chiedeva che fosse infine rigettata. Pt_1
Eccependo, anzitutto, la decadenza di detto ricorrente dalla garanzia per i vizi dell'opera ex art. 2226 c.c. Infatti – deduceva – “il sig. dichiara Pt_1
espressamente in tutti gli atti di causa che la propria vettura, dopo il ritiro avvenuto il 4 agosto 2020 (vedi data fattura tagliando DM Motors, doc. 2 di controparte), accusava immediatamente i primi problemi, quali emissioni di fumo bianco ed anomalie varie. Affermando poi soltanto labialmente, senza che a tutt'oggi ne abbia mai dato prova o riscontro alcuno, di aver informato il meccanico il quale avrebbe, a suo dire, imputato tali circostanze alla presenza di un presunto additivo.
Affermazione, quest'ultima, che non ha trovato riscontro alcuno né nel procedimento per ATP né tantomeno ne viene offerta oggi la prova. Anzi, tale circostanza risulta smentita documentalmente, in quanto non è fatta mai alcuna menzione ad additivi, o prodotti similari, né in fattura né tantomeno nella CTU. Il Sig. , nel ritirare la Pt_1
vettura in data 4 agosto 2020, nonostante, per come da lui affermato, avesse notato fumo bianco o altri difetti non ha fatto nessuna segnalazione accettando tacitamente ed espressamente il bene consegnato;
soltanto in data 24.08.2020, e dopo CP_2
aver percorso più di 1000 km, riportava di sua spontanea volontà la vettura in officina e denunziava, con mail del 27 agosto 2020 (cfr. all. 1) un malfunzionamento della vettura, mail che veniva prontamente riscontrata a mezzo raccomandata AR nella quale il Sig. Di MU negava ogni forma di responsabilità ed addirittura metteva a disposizione la vettura per qualsivoglia verifica sui materiali impiegati per il tagliando (cfr. all. 2). Dunque, il ricorrente ha sia accettato il bene a suo dire difettoso (il fumo bianco o la perdita di potenza non possono che essere considerati vizi evidenti) ma, qualora si volesse considerarli come vizi occulti, ha atteso ben più degli 8 giorni previsti: dovendosi considerare, pertanto, decaduto dal proponimento dell'azione giudiziaria, con conseguente pronuncia di inammissibilità del presente giudizio”. Nel merito, riteneva detto resistente di poter denunciare l'inaffidabilità delle risultanze peritali già acquisite in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis
c.p., atteso in ispecie:
- che “Al punto 1 ritiene il CTU che sia stato utilizzato un olio diverso dalle indicazioni fornite dal costruttore: affermazione assolutamente non veritiera.
Ed invero il CTU ritiene che doveva usarsi l'olio “bmw long life 04”, mentre per l'effettuazione del tagliando è stato usato un olio di marca diversa.
All'uopo occorre precisare che la BMW, così come tutte le case automobilistiche, non produce olii lubrificanti ma si affida ad altre aziende che Contr li confezionano con il marchio : tra queste aziende vi sono la Shell, la
AS e la FU (informazioni - codeste - facilmente reperibili sul web), quest'ultima è un'azienda tedesca che fornisce olii lubrificanti a molte case Contr automobilistiche tedesche, tra cui , con i quali vengono effettuati i primi riempimenti d'olio in linea di produzione sulle vetture (cfr. all. 6). Il tagliando sulla vettura del Sig. è stato eseguito proprio con olio “FU”: in Pt_1
sede di osservazioni alla bozza peritale il CTP del Sig Di MU, Ing.
Meccanico Dott. forniva al CTU la scheda tecnica dell'olio Persona_1
utilizzato dalla quale si notava che tutte le caratteristiche tecniche del prodotto erano identiche a quelle dell'olio bmw long life 04, ed ancor di più veniva fornita certificazione ufficiale nella quale la bmw approvava espressamente l'olio “FU” certificando la sua esatta corrispondenza all'olio “long life
04” ed autorizzandone l'uso nei motori bmw (“for the usage in BMW engines operating in compliance with our operating fluid manual”, che letteralmente tradotto significa “per l'uso nei motori bmw in corrispondenza con i nostri manuali operativi dei fluidi”, cfr. all. 7). In perizia tali osservazioni e tale documentazione prodotta sono state completamente disattese, nemmeno menzionate, solo a pag. 10 si legge un semplice inciso:”pur avendo le stesse caratteristiche non è uguale, la bmw suggerisce un altro olio”. La domanda quindi sorge spontanea: se un prodotto ha le identiche caratteristiche di un altro come fa a non essere uguale? E soprattutto se i due olii non fossero uguali come mai bmw, in un documento ufficiale, avrebbe dato una specifica approvazione?”,
- che “Ai punti 2 e 3 del paragrafo “analisi tecnica” (pag. 7 della relazione peritale) il CTU afferma che il Sig. Di MU “non ha effettuato nessuna diagnosi preliminare, ha dato spazio all'impressione e non essendo in possesso del software della casa madre avrebbe dovuto suggerire il ricovero della vettura presso la concessionaria”. Ritiene il CTU che, nonostante il Sig.
Di MU abbia espressamente dichiarato di aver effettuato sulla vettura una diagnosi, non avendo prodotto i risultati in realtà non la abbia mai fatta.
Arriva a tale conclusione effettuando un ragionamento a posteriori senza, invece, dare alcuna rilevanza agli antefatti;
ed infatti, il Sig. si Pt_1
presenta con la propria vettura presso la DM MOTORS in data 24 agosto accusando fumo bianco dagli scarichi senza, per come detto in precedenza, che il Di MU fosse stato messo a conoscenza di una sua eventuale responsabilità. Il Di MU apprende che il lo ritiene responsabile del Pt_1
danno alla sua vettura solo con la mail del 27 agosto 2020, e dopo lo smontaggio della vettura ed il preventivo di riparazione. Il Sig. Di MU, quindi, in assoluta buona fede non poteva prevedere che nel futuro mese di dicembre gli sarebbe stata richiesta la stampa di una delle tantissime diagnosi che giornalmente effettua. Ciò tuttavia non vuol dire che non la abbia fatta. In merito poi alla mancanza del software originale bmw il CTU non ha tenuto in considerazione due fondamentali aspetti: il primo è che, come già detto, la DM
MOTORS non è un'officina autorizzata o convenzionata bmw e pertanto non può avere il predetto software che è destinato, in quanto coperto da copyright, solo alle officine ufficiali;
il secondo è che in seno alle osservazioni il CTU è stato portato a conoscenza che l'officina DM MOTORS è dotata di sistema di diagnosi Bosch che è esattamente compatibile con quello bmw. A tale osservazione il CTU non ha dato alcuna risposta o riscontro”, - che – si aggiungeva allo stesso proposito – “la circostanza che l'effettuazione Contr della detta diagnosi (da effettuarsi con software originale ) fosse elemento indispensabile ed imprescindibile per identificare il danno sulla vettura oggetto di causa - tanto da affermare il CTU che il Sig Di MU avrebbe dovuto far ricoverare l'auto presso l'officina della concessionaria - è ampiamente sconfessata dal susseguirsi dei fatti e dai documenti. E valga il vero, nella fattura della concessionaria bmw Nuova Sport Car spa di Catania, alla pagina 2, all'indicazione “linea 3” si legge a chiare lettere “Rilevare la causa del reclamo del cliente - senza sistema di diagnosi” (vedasi fattura Bmw Contr nuova sport car allegata da controparte). Proprio la concessionaria non ha dunque ritenuto necessaria l'effettuazione di alcuna diagnosi per identificare il problema della vettura del Sig. ”, Pt_1
- che “Al punto 4 viene contestato al meccanico che, una volta appurata la contaminazione dell'olio dopo lo smontaggio della coppa, costui avrebbe dovuto effettuare gli interventi prima specificati (indicati a pag. 6 della consulenza) anziché - si cita testualmente - “additare quale responsabile la turbina o altri motivi meccanici non meglio precisati, solo supposizioni”.
Questa contestazione è quella che più si distacca dalla realtà. Le predette affermazioni sono tutte sconfessate dai fatti. Quelle che secondo il consulente tecnico erano solo inutili supposizioni si sono invece dimostrate chiare realtà.
Il problema sulla vettura del Sig. era proprio la turbina, quel Pt_1
componente che secondo il CTU “difficilmente poteva guastarsi”, quel componente che il Sig. Di MU, senza bisogno di effettuare tutti quegli interventi menzionati in perizia (che, per inciso, avrebbero pesato in maniera economicamente rilevante sulle tasche del cliente), smontando le giuste parti aveva sin dal primo momento individuato come difettoso. La concessionaria bmw anch'essa senza effettuare diagnosi o interventi di altro Controparte_1
genere, ha proceduto alla sostituzione della turbina, a chiare lettere in fattura leggiamo alla “linea 6” le ore di manodopera per la sostituzione ed alla “linea 24” la descrizione dell'articolo “turbocompressore di sovralimentazione”. Ad esaminare ancor meglio la fattura in oggetto ci si accorge che, dei ben 16 interventi al paragrafo “interventi e costi”, a pag. 8 e
9 della consulenza tecnica d'ufficio, indicati dal CTU per riparare la vettura, ad eccezione del cambio olio (necessario poiché la vettura aveva la coppa dell'olio smontata) nessuno aveva la necessità di essere effettuato, 15 interventi su un totale di 16 sono risultati assolutamente inutili (vedasi fattura Contr
nuova sport car allegata da controparte)”.
§§§
Venuti in udienza, all'esito della trattazione il giudice designato, essendo la causa già istruita, fissava speditamente udienza ai fini della decisione.
E, raccolte le conclusioni delle parti, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 26.3.2024
(cron. 3204) rigettava il ricorso del stante la ritenuta fondatezza, in limine Pt_1
litis, dell'eccezione di decadenza anzitutto sollevata, come s'è visto, dal resistente.
Rilevando, in proposito, che “il ricorrente ha dedotto di avere consegnato l'autovettura presso l'officina di in data 4.8.2020; dalla fattura Parte_2
versata in atti (doc.2) si ricava che avrebbe ritirato l'auto lo stesso Parte_1
giorno. Orbene, è lo stesso ricorrente ad affermare che “immediatamente dopo la riconsegna” la vettura avrebbe cominciato ad emettere fumo bianco ed a presentare alcune anomalie. Pertanto, incombeva su l'onere di dimostrare la Parte_1
tempestività della denuncia dei vizi a seguito della proposizione dell'eccezione di decadenza da parte del prestatore d'opera. Tale prova non è stata assolta. Ed invero, premesso che parte convenuta ha specificamente contestato la circostanza, affermata dal , secondo cui questi si sarebbe subito rivolto alla medesima officina e che Pt_1
il meccanico gli avrebbe consigliato di percorrere circa un migliaio di chilometri, spettava al ricorrente l'onere di dimostrare siffatta circostanza, quale fatto impeditivo al decorso del termine di otto giorni dalla scoperta del vizio (coincidente con la data di riconsegna del veicolo). In mancanza di tale prova, la diffida inoltrata a mezzo email il 27.8.2020 deve ritenersi tardiva e pertanto, in accoglimento della relativa eccezione, va dichiarato decaduto dall'azione per vizi e Parte_1
dalla correlativa domanda risarcitoria”.
§§§
Avverso la decisione così resa in prime cure di giudizio Parte_1
interponeva appello con citazione tempestivamente notificata il 26.4.2024.
Controeccependo che a torto il primo giudice avesse preso in esame la predetta eccezione di decadenza (dalla garanzia per i vizi dell'opera) sebbene il Di MU
l'avesse sollevata, per la prima volta, solo con la sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, cioè a dire ormai tardivamente dopo che nessuna eccezione del genere era stata sollevata in sede di procedimento di istruzione preventiva. Il primo giudice – si precisava – “sebbene verbalmente allertato sul punto in udienza, in sede decisoria ha evidentemente trascurato di considerare quanto accaduto nella precedente fase giudiziale”.
Per il resto – nulla avendo il primo giudice poi sanzionato nel merito della vicenda controversa – esso appellante veniva a ribadire che la relazione tecnica acquisita in esito a detto procedimento ex art. 696bis c.p.c. avesse fornito pieno riscontro alle accuse mosse al Di MU, la cui imperizia nelle operazioni di “tagliando” avevano causato i guasti (in particolare al turbocompressore dell'autovettura) che avevano imposto infine l'esborso della suddetta somma di € 4.250,00 (oltre che il fermo temporaneo dell'autovettura).
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo, Parte_1
infine, alla Corte adita di così statuire “in totale riforma dell'impugnata Ordinanza, contraddittoria ingiusta erronea ed illogica nei capi in premessa descritti: respinta preliminarmente l'avversa eccezione di decadenza dall'azione, siccome tardivamente sollevata e comunque in ragione della tempestività della denunzia dei vizi al prestatore d'opera mai contestata in sede di ATP;
ritenuta ammissibile e rilevante la
Relazione di Consulenza Tecnica resa in seno al Giudizio n. 769/2020 R.G. avanti il giudice di Pace di Acireale, ammetterne la produzione e l'utilizzabilità nel presente giudizio;
ritenuta ed accertata, in conformità alle risultanze peritali, la responsabilità sostanzialmente esclusiva e determinante del convenuto nella causazione del guasto all'autovettura, quantificare i costi di riparazione in aggiornamento di quelli preventivati in Perizia con quelli materialmente pagati alla Contr
nell'ammontare di € 4.250,00; ritenuto e accertato il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla privazione forzata del veicolo / per forzato fermo tecnico, nella misura di € 900,00 o in quell'altra maggiore o minore equitativamente determinata, per l'effetto condannare la ditta appellata al risarcimento dei danni in favore del per la complessiva somma di € 5.150,00 Pt_1
(€ 4250,00+€ 900,00). Con spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare (ivi comprendendovi le spese di ctu)”.
§§§
Costituitosi in seconda istanza contestava, segnatamente, l'assunto Parte_2
rivolto da controparte ad accreditare che esso appellato avesse eccepito soltanto tardivamente la decadenza del dalla garanzia ex art. 2226 c.c. Deducendo, in Pt_1
proposito, che “il procedimento per accertamento tecnico preventivo è un procedimento avente natura meramente cautelare e tecnica, la sua proposizione è infatti connotata da ragioni di urgenza e serve ad accertare in maniera tecnica e specifica attraverso l'effettuazione di una perizia, come nel caso che ci occupa, eventuali danni o difetti. Si desume da ciò che il procedimento di ATP è scevro da qualsivoglia circostanza relativa al merito ed alle eventuali eccezioni ad esso riferibili;
con estrema chiarezza, sul punto, si è pronunciata più volte la Suprema
Corte statuendo che eventuali eccezioni, non rilevabili d'ufficio, sollevate in sede di
ATP “non sono destinate a spandere effetto alcuno nell'eventuale giudizio di merito poi instaurato, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo” (v. Cass.
Ord. n. 20881 del 14.10.2016); con ciò la Suprema Corte cristallizza un fondamentale principio, ovvero che il procedimento per ATP e l'eventuale successivo procedimento di merito sono nettamente distinti, non costituendo il secondo in alcun modo riassunzione del primo”. Per il resto, ribadiva le contestazioni mosse alle conclusioni che il c.t.u. officiato in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. aveva rassegnato.
Indi chiedendo, infine, alla Corte adita da controparte di:”1) Confermare l'Ordinanza
n. cronol. 3204/2024 del 26/03/2024, Repert. n. 1910/2024 del 26/03/2024, resa il
26.03.2024 così come emanata dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento RG
n. 1656/2022, e per l'effetto: 2) Rigettare le richieste di controparte di riforma della predetta Ordinanza;
3) Dichiarare la non decadenza dell'odierno appellante dal diritto di sollevare l'eccezione di decadenza per le ragione esposte in parte motiva, in quanto la stessa è stata proposta correttamente e tempestivamente;
4) Ritenere inammissibile la consulenza tecnica resa nel giudizio innanzi al Giudice di Pace per i motivi ampiamente spiegati;
5) Rigettare la richiesta di attribuzione di responsabilità dell e per l'effetto 6) Rigettare ogni richiesta di risarcimento Controparte_4
del danno avanzata dal sig. nei confronti della DM Motors By Di MU che Pt_1
per altro risulta diversa in eccesso da quella prevista in CTU;
7) Rigettare la richiesta economica di fermo tecnico;
8) Condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle spese processuali e legali per la presente fase del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
§§§
Venuti all'udienza già direttamente fissata innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Ancorchè non possa dirsi tardiva sebbene sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello (cfr. – per identità di ratio – Cass. III 6762/2021, “La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve di regola avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata;
qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione [ma soltanto,
n.d.r.] ove non sia stata oggetto di impugnazione”), la controeccezione del di Pt_1
tardività dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 2226 c.c. - che il Di MU sollevava nel costituirsi nel giudizio di primo grado - non appare tuttavia fondata a termini dello stesso diritto positivo. Ed invero, come non a torto fatto valere dall'appellato, nell'esegesi del secondo comma dell'art. 698 c.p.c. (secondo cui
“L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ….”) è stato, infatti, pure affermato che la mancata riproposizione tempestiva nel giudizio di merito che vi segua rende irrilevante l'aver sollevato eccezione in seno a procedimento di istruzione preventiva;
e, specularmente, che sulla tempestività di eccezione che sia stata sollevata in seno a giudizio di merito nessun rilievo può assumere il fatto che questo sia stato preceduto da procedimento di istruzione preventiva (cfr. Cass. II 24490/2022).
Escluso dunque che della sollevata eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 2226
c.c. non sia lecito tener conto, non può poi che ribadirsi quanto già conduceva il primo giudice a ritenere la fondatezza dell'eccezione medesima sulla base di considerazioni rimaste pure immuni dalle censure dell'appellante: che, come va ripetuto, soltanto è venuto a lamentare che l'eccezione ridetta sia stata presa in esame sebbene sollevata soltanto tardivamente.
Era lo stesso per primo – merita di essere posto nuovamente in evidenza – ad Pt_1
allegare che la sua autovettura avesse manifestato delle defaillànces – in particolare date da detta espulsione di anomale quantità di fumi di scarico bianchi –
“immediatamente dopo la riconsegna” dell'autovettura medesima, intervenuta quello stesso 4 agosto del 2020. Senza che poi il termine di otto giorni previsto dalla citata disposizione codicistica possa, nella specie, ritenersi osservato per avere l'odierno appellante allegato di avere riferito di dette defaillànces al Di MU senza porre tempo in mezzo, da quest'ultimo poi ricevendo – secondo la sua narrazione - ampie rassicurazioni che tutto fosse destinato a risolversi da sé nel volgere di pochi giorni
(tostocchè l'additivo utilizzato si fosse completamente mesciuto all'olio suddetto): non avendo, invero, il di quanto così allegato fornito, essendone onerato, Pt_1
alcun riscontro probatorio.
Con la conseguenza – deve pure ripetersi infine – che alla data della summenzionata e-mail del 27.8.2020 il termine di otto giorni previsto dall'art. 2226 c.c. era già ampiamente scaduto.
§§§
Il proposto appello deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno regolate in coerenza con la soccombenza del , e si liquidano - sulla base dei parametri ex Pt_1
D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 1.100,01 ed e
5.200,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - fatta applicazione degli importi medi individuati dalla Tabella 12. del citato D.M., tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per la fase di trattazione ed istruzione - si perviene sommando: € 536,00 x fase di studio + € 536,00 x fase introduttiva + €
496,00 x fase di trattazione + € 851,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
importo da distrarsi in favore del difensore costituito del Di MU – Avv. Maria
ZI ZO - che ha reso in atti dichiarazione, ex art. 93 c.p.c., di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 26.3.2024, cron. 3204, proposto con citazione del 26.4.2024 da nei confronti di , n.q. Parte_1 Parte_2
di titolare dell'impresa in ditta DM Motors by Di MU – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano - in favore, ex art. 93 c.p.c., del difensore costituito di Pt_2
- in complessivi € 2.419,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)