Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2187/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in ZA ER (EN) alla via Mons. Catarella n. 39 presso lo studio dell'avv. Donatella Iarrera (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in atti
E
nato a [...] l'[...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in ZA ER (EN) alla via F. Guccio n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Leandro Alberghina (CF. ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura in atti
-RICORRENTI-
1
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.03.2025, resa all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 12.11.2024, i coniugi e Parte_1 CP_1
, premesso che dal loro matrimonio è nata la figlia , nata ad [...] il [...],
[...] Persona_1
hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento del matrimonio) dagli stessi contratto a ZA ER il 09.09.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, Ufficio 1, anno 2015.
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna con Decreto n. 8457/2021 emesso in data 16.10.2021, depositato il 18.10.2021, nel procedimento iscritto al n. 925/2021 R.G., ha omologato la separazione personale dei coniugi e che dalla separazione sono trascorsi ben oltre sei mesi senza che si sia ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “▪ le parti si impegnano a comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge e facendo in modo di tutelare il diritto della figlia minore di proseguire il rapporto con entrambi i genitori, scambiandosi sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio,
e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
▪ la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e coabiterà con la madre, che rimarrà il genitore collocatario, con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia due volte a settimana dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni di martedì e giovedì, nonché per due settimane al mese dal venerdì alle ore
18:00 alla domenica alle ore 18:00, in detti fine settimana, il tratterrà la figlia a dormire CP_1
presso di sé. Nel periodo estivo la minore trascorrerà interamente con il padre quindici giorni nei mesi da concordare con la madre, preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze e gli impegni di entrambi. Le festività natalizie e pasquali, fatto salvo quanto sopra indicato, saranno dalla minore trascorsi con i genitori ogni anno in maniera alternata (un anno le festività pasquali con la madre e l'altro con il padre, così per le festività natalizie), ovvero, la vigilia con l'uno ed il pranzo di Natale con l'altro, quindi nel caso in cui spetti al padre la vigilia questi potrà prendere la bambina alle ore 17,00 per accompagnarla dalla madre il giorno di Natale alle ore
11,00, nel caso in cui spetti al padre trascorrere il giorno di Natale con la figlia, prenderà la bambina alle 11,00, che pernotterà con il padre per riportarla alla madre alle ore 11,00 del giorno di Santo
Stefano, medesima cosa per il giorno di San IL (31 dicembre) e Capodanno, per la Pasqua e
2 la Pasquetta. I genitori si riconoscono sin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come malattie o impegni professionali, nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con la figlia. ▪ Le parti s'impegnano nell'applicazione del descritto calendario, il quale non è derogabile salvo che per gravi urgenze sopravvenute inderogabili che dovranno in ogni caso essere documentate e provate. ▪
Le parti dovranno rispettare tutte le disposizioni in termini di diritti e di facoltà di visita già dal
Tribunale disposti in questa sede, e non potranno sottrarsi alle stesse e/o decidere in maniera arbitraria e/o unilaterale rispetto agli stessi nonché la madre provvederà a tutte le istanze e benefici derivanti dal minore a carico quale genitore collocatario;
▪ le parti stabiliscono di comune accordo, per espressa volontà manifestata, che le stesse non saranno più onerate a effettuare le comunicazioni relative alla figlia minore, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ivi comprese quelle mediche specialistiche e/o relative ad attività scolastiche e/o ludico sportive;
▪ il CP_1
provvederà a tutte le spese sostenute dalla o da sostenere per la figlia minore, senza il Pt_1
previo consenso del e senza la produzione di documenti giustificativi. Le stesse saranno CP_1
comunicate sulla e-mail del che dovrà provvedere prontamente e senza ritardo alcuno;
▪ CP_1
le parti apprenderanno in maniera diretta informazioni sulla figlia minore per le rispettive competenze, da insegnanti, medici curanti e/o specialisti o dal gestor del gruppo della classe per tutte le attività scolastiche. ▪ i ricorrenti eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore;
▪ le parti gestiranno la loro responsabilità genitoriale senza lamentare e/o paventare impedimenti che non sono di competenza dell'altro essendo proprio obbligo organizzarsi nei giorni di sua spettanza;
▪ i ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni paterni e materni e le famiglie di origine;
▪ il continuerà a versare alla CP_1 Pt_1
entro e non oltre il cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, un assegno mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta), quale assegno perequativo. Le spese mediche, scolastiche e quelle relative ad attività sportive, viaggi culturali ed ecc. saranno suddivise tra i genitori al 50%; ▪ i ricorrenti non chiedono alcun assegno divorzile”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto n.
8457/2021 di omologa della separazione consensuale reso all'esito del procedimento iscritto al n.
925/2021 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate, sì come integrate dal piano genitoriale in atti.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e nato a [...] l'[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , dichiara lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a C.F._3
ZA ER il 09.09.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte I, Ufficio 1, anno 2015, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, sì come integrate dal piano genitoriale in atti.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4