Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4823/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4823/2024, promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] codice fiscale , cittadino italiano CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Matteo Pegoraro
e
2) Parte_2 nata a [...] – Francia) il 24 ottobre 1972 codice fiscale cittadina italiana, CodiceFiscale_2 residente in [...], con l'Avv. Matteo Pegoraro.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LI (Francia) in data 3 agosto 2002 atto trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Varese (anno 2002 atto n. 105 Parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] Per_1
nato il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
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1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso dei minori
3. disporre il collocamento della minore presso la madre e di Per_1 Per_2 presso il padre;
la prima vivrà nella casa della madre ed il secondo nella casa di
Casciago di proprietà di entrambi i genitori
4. sin tanto che il figlio vivrà insieme al padre (e sino all'autosufficienza di Per_2
, la signora verserà al marito, entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_2 Parte_2 assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 rivalutabile come per legge, e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie. La signora Parte_2 verserà inoltre, quale contributo spese per la conduzione della casa famigliare di
Casciago, via Pozzi 23, l'importo di euro 300 mensili, sin tanto che vivrà con il Per_2 padre in quella casa. Nel momento in cui il signor dovesse rimanere a vivere Pt_1 da solo nella casa ora coniugale, i coniugi si impegnano sin d'ora a metterla in vendita, dividendone il ricavato.
5. Le spese straordinarie relative ai minori, determinate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Varese, verranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascuno dei genitori.
6. La frequentazione dei figli avverrà secondo le modalità che di volta in volta gli stessi concorderanno con i genitori.
7. I ricorrenti si dichiarano autosufficienti economicamente e prestano, sin da ora, il necessario consenso per il rilascio di validi documenti per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 03/08/2002, in LI (Drome – Francia), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2002, atto n. 105,
pagina2 di 3 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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