TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2999/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data
29/10/2018 vertente tra titolare dell'omonimo Molino, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1
Moramarco, come da mandato in atti
parte opponente contro
, nella persona del suo titolare Controparte_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coscia, giusta procura in atti
[...]
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra titolare dell'omonimo Molino, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760/2018- R.G. 1648/2018, emesso dal
Tribunale di Potenza su istanza della , con cui le veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 14.711,84, comprensiva delle spese per l'autenticazione notarile delle scritture contabili, oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231/2002 decorrenti dalla scadenza del termine per l'adempimento sino al saldo, dovuta a fronte della fattura n. 2/2016.
Eccepiva in via preliminare la opponente la nullità del contratto e/o rapporto contrattuale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell'art. 62 D.L. n. 1/2012, essendo carente il requisito fondamentale della forma scritta ad substantiam richiesto da tale norma;
nel merito eccepiva la insussistenza della pretesa creditoria per non aver mai sottoscritto ordini di acquisto o contratti finalizzati all'acquisto della merce di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo;
in ogni caso disconosceva la eventuale sottoscrizione dei documenti di trasporto indicati in detta fattura.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della ditta opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 3/4/2019 si costituiva la , in Controparte_1 persona del suo titolare, chiedendo il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria, atteso che dalla documentazione prodotta in sede monitoria e che produceva poteva evincersi la regolarità della transazione eseguita;
infatti i documenti di trasporto e la fattura riportavano gli elementi fondamentali richiesti dalla norma;
quanto al motivo relativo alla insussistenza della pretesa creditoria, deduceva che dai documenti di trasporto prodotti si rilevava l'avvenuta consegna tramite lo spedizioniere della merce descritta in fattura.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalla parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con provvedimento emesso il 24/5/2025 veniva disposto il rinvio della causa all'udienza del 26/9/2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive e di replica;
a tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad
2 un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,
3 ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, la controversia in esame, come esposto in premessa, ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla CP_1 Controparte_1
per il pagamento della fattura n. 2/2016 emessa a fronte della fornitura dei prodotti ivi
[...] indicati.
L'opponente ha eccepito la nullità del presunto rapporto contrattuale posto alla base del decreto ingiuntivo in quanto carente del requisito fondamentale della forma scritta ad substantiam, come richiesto dall'art. 62 D.L. n. 1/2012 e ss.mm., nonché l'inesistenza e illegittimità della pretesa
4 creditoria oggetto del decreto ingiuntivo, disconoscendo le eventuali sottoscrizioni dei DDT richiamati nella fattura n. 2/2016.
L'art. 62, D.L. n. 1/2012, vigente ratione temporis, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare,
l'utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose. In particolare è stato previsto: a)l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali;
b)l'individuazione di “ristretti” termini di pagamento;
c) il divieto di pratiche commerciali sleali.
Il citato art. 62 è stato recentemente abrogato ad opera del D. Lgs. n. 198/2021, attuativo della
Direttiva UE n. 2019/633 in materia di “pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”, nonché dell'art. 7, Legge n. 53/2021 in materia di
“commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”.
Nell'ambito del nuovo decreto legge risultano confermate alcune disposizioni già precedentemente previste e, in particolare, l'obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli /alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con consumatori finali, con indicazione di specifiche informazioni relative ai prodotti ceduti.
Alla luce delle specificazioni contenute nel decreto attuativo che individuano la documentazione equipollente all'atto scritto, si è stabilito che, al fine di rispettare l'obbligo di cui al citato art. 62 co.
1, può procedersi alternativamente nei modi seguenti: a)contratto scritto fra venditore e acquirente;
b)scambio di comunicazioni e di ordini antecedenti la consegna: deve esistere un ordine scritto ed una espressa accettazione sempre per iscritto firmata dal titolare o chi ne ha il potere;
c) “Fatture parlanti”: nel corpo della fattura dovrà essere aggiunta la dicitura “Assolve agli obblighi di cui all'art. 62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
In tutti e tre tali casi devono essere indicati le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo:può essere indicato un prezzo unitario;
un prezzo a peso del prodotto, così come un prezzo determinabile in base a listini, mercuriali o altri elementi certi ed identificabili;
le modalità di consegna e di pagamento: corriere, ritiro, assegni, bonifico, etc.
5 L'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 198/2021, come il precedente articolo 62, commi 3 e 4, D.L. 1/2012
e il decreto Mipaaf 199/2012, prevede, quali alternative al contratto scritto, l'utilizzo dei documenti di trasporto e di consegna, le fatture e gli ordini di acquisto, a condizione che contengano gli elementi obbligatori sopra individuati.
Infine l'art. 36-bis D.L. n. 179/2012 ha così statuito: “1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullità" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso”.
Orbene nel caso di specie tra le parti sicuramente non è intervenuto un contratto scritto, non essendo stata fornita prova di tanto, ma parte opposta ha fornito la prova della sussistenza dei documenti equipollenti e cioè dei documenti di trasporto e della fattura;
entrambi tali documenti riportano gli elementi obbligatori previsti e cioè la quantità e caratteristica del prodotto venduto, il prezzo, la modalità di consegna, la sottoscrizione del documento di trasporto, le modalità di pagamento, dati fiscali di entrambe le parti, la dicitura sulla fattura, posta a base del decreto ingiuntivo,: “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 comma 1, della Legge 24. 3.2013 n. 27”.
Pertanto il motivo di opposizione relativo alla nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti va rigettato essendo stata fornita prova dalla ditta opposta della sussistenza di documentazione alternativa al contratto scritto, quali i documenti di trasporto e la fattura, contenenti gli elementi obbligatori previsti dalla legge.
Anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla insussistenza della pretesa creditoria e, in particolare al disconoscimento delle eventuali sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, è infondato e pertanto va rigettato.
Per costante orientamento della S.C., “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.”( ex plurimis Cass. n. 17313/21)
6 Nella fattispecie in esame con l'atto di opposizione l'opponente ha disconosciuto in maniera generica la eventuale sottoscrizione dei documenti di trasporto, indicati nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo, senza aver preso visione di tali documenti e soprattutto della sottoscrizione;
infatti i documenti di trasporto relativi alla fornitura oggetto della fattura n. 2/2016 sono stati prodotti dalla opposta solo al momento della costituzione nel giudizio che ci occupa.
Pertanto il disconoscimento effettuato dall'opponente con l'atto di opposizione, prima ancora dell'esame dei documenti disconosciuti, è, in forza del prncipio di diritto sopra riportato, tamquam non esset.
Orbene dall'esame della documentazione prodotta dalla opposta e delle risultanze istruttorie, può affermarsi che l'opposta abbia fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto di credito.
Invero il teste, sig. , estraneo ai fatti di causa, ha riferito di essere a conoscenza Testimone_1 della avvenuta fornitura di grano da parte della in favore della sig.ra nel Controparte_1 Pt_1 novembre 2016 e di aver visto, in quanto presente, caricare sul mezzo dello spedizioniere la merce acquistata dalla il teste ha altresì riferito di essere a conoscenza dell'intervenuto acquisto Pt_1 da parte della sig.ra anche nei periodi precedenti a quello oggetto di causa. Pt_1
Va, infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232 c.p.c., valutato il comportamento processuale delle parti e in particolare la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra; nel caso di specie, la mancata presentazione dell'opponente a rendere l'interrogatorio formale deferitole, in forza delle norme sopra richiamate, va valutata quale conferma dei fatti dedotti da parte opposta.
La patologia riportata nel certificato medico prodotto dalla difesa dell'opponente al fine di giustificare la mancata presenza a rendere l'interrogatorio formale non può considerarsi legittimo impedimento non essendo tale patologia invalidante della possibilità di partecipare alla udienza.
Per ultimo le generiche contestazioni dell'opponente, in ordine alla insussistenza della pretesa creditoria, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore,
7 è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. .
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 760/2018- R.G. 1648/2018, emesso dal Tribunale di Potenza in data 4/9/2018, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla sig.ra titolare dell'omonimo Molino, nei Parte_1 confronti della , nella persona del suo titolare, sig. Controparte_1
, così provvede: Controparte_1
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26/9/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Così deciso in Potenza, li 20/10/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
8