Articolo 2092 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2092.

(Sanzioni previste da leggi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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