Articolo 9 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 aprile 1958
Art. 9.
Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione, ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei tesoro.
Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958